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Titolo III: Rapporti con
la parte assistita
Art. 35 Rapporto di fiducia
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da
altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un
terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte
assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può
essere accettato soltanto con il consenso della parte
assistita.
L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato,
dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura
economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo
possano influire sul rapporto professionale.
Art. 36 Autonomia del rapporto
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della
parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del
mandato e nell'osservanza della legge e dei principi
deontologici.
L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni
inutilmente gravose, ne' suggerire comportamenti, atti o
negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
Art. 37 Conflitto di interessi
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività
professionale quando questa determini un conflitto con gli
interessi di un proprio assistito.
Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui
l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione
del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito,
ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte
avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando
lo svolgimento di un precedente mandato limiti
l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo
incarico.
L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in
controversie familiari deve astenersi dal prestare la
propria assistenza in controversie successive tra i medesimi
in favore di uno di essi.
Art. 38 Inadempimento al mandato
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato,
ritardato o negligente compimento di atti inerenti al
mandato quando derivi da non scusabile e rilevante
trascuratezza degli interessi della parte assistita.
Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con
diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a
singole attività processuali deve darne tempestiva e
motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero
incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, é
responsabile dell'adempimento dell'incarico.
Art. 39 Astensione dalle udienze
L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle
udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le
disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle
norme in vigore.
L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire
alla astensione deve informare preventivamente gli altri
difensori costituiti.
Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata
astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene
con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche
attività, così come l'avvocato che se ne dissoci non può
aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari
proprie attività professionali.
Art. 40 Obbligo di informazione
L'avvocato e' tenuto ad informare chiaramente il proprio
assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e
della importanza della controversia o delle attività da
espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di
soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad
informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato
affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta
l'assistito ne faccia richiesta.
Se richiesto, e' obbligo dell'avvocato informare la parte
assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e
ai costi presumibili del processo.
E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la
necessità del compimento di determinati atti al fine di
evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti
pregiudizievoli.
Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito
il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato.
Art. 41 Gestione di denaro altrui
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella
gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da
terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della
parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente
conto.
Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il
tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto
della parte assistita.
In caso di deposito fiduciario l'avvocato e' obbligato a
richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.
Art. 42 Restituzione di documenti
L'avvocato é in ogni caso obbligato a restituire senza
ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa
ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne
faccia richiesta.
L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza
il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia
necessario ai fini della liquidazione del compenso e non
oltre l'avvenuto pagamento.
Art. 43 Richiesta di pagamento
Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita
l'anticipazione delle spese e il versamento di adeguati
acconti sull'onorario nel corso del rapporto e il giusto
compenso al compimento dell'incarico.
L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente
sproporzionati all'attività svolta e comunque eccessivi.
L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello
già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo
che ne abbia fatto formale riserva.
L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri
diritti o all'adempimento di particolari prestazioni il
versamento alla parte assistita delle somme riscosse per
conto di questa.
E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in
caso di prestazioni continuative di consulenza ed
assistenza, purché siano proporzionali al prevedibile
impegno e non violino i minimi inderogabili di legge.
Art. 44 Compensazione
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano
pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle
spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche
trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei
propri onorari, quando vi sia il consenso della parte
assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in
sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e
onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte
assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta
di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di
contestazione 1' avvocato é tenuto a mettere immediatamente
a disposizione della parte assistita le somme riscosse per
conto di questa.
Art. 45 Divieto di patto di quota lite
E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di
corrispettivo della prestazione professionale, una
percentuale del bene controverso ovvero una percentuale
rapportata al valore della lite.
E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di
compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito
favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti
ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.
Art. 46 Azioni contro la parte assistita per il pagamento
del compenso
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della
parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni
professionali, previa rinuncia al mandato.
Art. 47 Rinuncia al mandato
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla
parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e
deve informarla di quanto e' necessario fare per non
pregiudicare la difesa.
Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli
alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli
obblighi di legge l'avvocato non é responsabile per la
mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad
informare la parte delle comunicazioni che dovessero
pervenirgli.
In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la
rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte
assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio
conosciuto. Con l'adempimento ditale formalità l'avvocato é
esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal
fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale
comunicazione.
Titolo IV: Rapporti con la controparte, i magistrati e i
terzi
Art. 48 Minaccia di azioni alla controparte
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente
ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di
azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, é
consentita, quanto tenda a rendere avvertita la controparte
delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da
intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale
intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative
sproporzionate o vessatorie.
Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio
nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è
opportuno precisare che la controparte può essere
accompagnata da un legale di fiducia.
E' consentito l'addebito a controparte di competenze e spese
per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché a
favore del proprio assistito.
Art. 49 Pluralità di azioni nei confronti della controparte
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime
iniziative giudiziali la situazione debitoria della
controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni
di tutela della parte assistita.
Art. 50 Richiesta di compenso professionale alla controparte
E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del
proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di
specifica pattuizione, con l'accordo del proprio assistito,
e in ogni altro caso previsto dalla legge.
In particolare é consentito all'avvocato chiedere alla
controparte il pagamento del proprio compenso professionale
nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di
inadempimento del proprio cliente.
Art. 51 Assunzione di incarichi contro ex clienti
L'assunzione di un incarico professionale contro un ex
cliente è ammessa quando sia trascorso un ragionevole
periodo di tempo e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo
a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque
possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente
acquisite.
La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in
relazione all'intensità del rapporto clientelare.
Art. 52. Rapporti con i testimoni
L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni
sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o
suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
Resta ferma la facoltà di investigazione prevista dal codice
di procedura penale, nei modi e termini fissati dagli organi
forensi.
In particolare il difensore che intenda convocare la persona
informata sui fatti deve procedere per mezzo di invito
scritto, salvi i casi di urgenza, e deve informare la
persona che depone dell'importanza civile e morale delle
dichiarazioni che intende rendere. ll difensore deve
raccogliere tutte le dichiarazioni rese, utilizzando anche
la registrazione fonografica o audiovisiva, con il consenso
espresso dell'interessato.
Art. 53 Rapporti con i magistrati
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla
dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche
funzioni.
Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del
giudizio civile in corso con il giudice incaricato del
processo senza la presenza del legale avversario.
L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato
onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali
funzioni e le norme sulla incompatibilità.
L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di
amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati
per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare
di sottolineare la natura di tali rapporti nell'esercizio
del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze
persone.
Art. 54 Rapporti con arbitri e consulenti tecnici
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e
consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto
delle reciproche funzioni.
Art. 55 Arbitrato
L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve
rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.
Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e
imparzialità, l'avvocato non può assumere la funzione di
arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle
parti né come presidente, quando abbia in corso rapporti
professionali con una delle parti in causa o abbia avuto
rapporti che possono pregiudicarne l'autonomia. In
particolare dell'esistenza di rapporti professionali con una
delle parti l'arbitro nominato presidente deve rendere
edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne
venga richiesto.
In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni
circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di
collaborazione con i difensori, che possano incidere sulla
sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti
stesse all'espletamento dell'incarico.
Art. 56 Rapporto con i terzi
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con
rispetto nei confronti del personale ausiliario di
giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le
persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio
della professione.
Anche al di fuori dell'esercizio della professione
l'avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti
interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia
che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i
doveri professionali e nella dignità. della professione.
Art. 57 Elezioni forensi
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale
sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi
rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con
correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non
consone alla dignità delle funzioni.
Art. 58 La testimonianza dell'avvocato
Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre
come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della
propria attività professionale e inerenti al mandato
ricevuto.
L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la
propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
Qualora 1' avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà
rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
Art. 59 Obbligo di provvedere all'adempimento delle
obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
L'avvocato é tenuto a provvedere regolarmente
all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei
terzi.
L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della
professione assume carattere di illecito disciplinare,
quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la
fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare
i propri doveri professionali.
Titolo V: Disposizione finale
Art. 60 Norma di chiusura
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono
esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non
limitano l'ambito di applicazione dei principi generali
espressi.
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