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Codice Deontologico
Approvato dal Consiglio Nazionale Forense - 20 ottobre 1999
Preambolo
L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà,
autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli
interessi della persona, assicurando la conoscenza delle
leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione
dell'ordinamento per i fini della giustizia.
Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla
conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel
rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto
alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa;
assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione
e la tutela di questi valori.
Titolo I: principi generali
Art. 1 Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e
praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti
e nei confronti dei terzi.
Art. 2 Potestà disciplinare
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le
sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle
norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla
gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione
dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze,
soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare 1'
infrazione.
Art. 3 Volontarietà dell'azione
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza
dei doveri ed alla volontarietà della condotta, anche se
omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento
complessivo dell'incolpato. Quando siamo mossi vari addebiti
nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve
essere unica.
Art. 4 Attività all'estero e attività in Italia dello
straniero
Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che
siano consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato
italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del
Paese in cui viene svolta l'attività.
Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività
professionale in Italia, quando questa sia consentita, è
tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
Art. 5 Doveri di probità, dignità e decoro
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza
dei doveri di probità, dignità e decoro.
Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare
l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo
che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma
valutazione sul fatto commesso.
L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti
anche non riguardanti l'attività forense quando si
riflettano sulla sua reputazione professionale o
compromettano l' immagine della classe forense.
L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento
penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte
nello stesso procedimento.
Art. 6 Doveri di lealtà e correttezza
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale
con lealtà e correttezza. L'avvocato non deve proporre
azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o
colpa grave.
Art. 7 Dovere di fedeltà
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria
attività professionale.
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento
dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari
all'interesse del proprio assistito.
Art. 8 Dovere di diligenza
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con
diligenza.
In particolare, il difensore può svolgere indagine difensive
quando ciò appaia necessario ai fini della difesa del
proprio assistito, indipendentemente dalla formale
assunzione della qualità di persona sottoposta alle
indagini, nonché dopo il formarsi del giudicato.
Art. 9 Dovere di segretezza e riservatezza
E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale
dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e
su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte
assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del
mandato.
L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza
anche nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività
giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di
colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza
senza che il mandato sia accettato.
L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto
professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a
tutte le persone che cooperano nello svolgimento
dell'attività professionale.
Il difensore può fornire ai sostituti ,collaboratori di
studio, consulenti ed investigatori privati gli atti
processuali necessari per l'espletamento dell'incarico,
nonché le informazioni in suo possesso, anche nell'ipotesi
di intervenuta segretazione dell'atto.
Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui
la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte
assistita sia necessaria:
per lo svolgimento delle attività di difesa;
alfine di impedire la commissione da parte dello stesso
assistito di un reato di particolare gravità;
al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia
tra avvocato e assistito;
in un procedimento concernente le modalità della difesa
degli interessi dell'assistito. In ogni caso la divulgazione
dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per
il fine tutelato.
Art. 10 Dovere di indipendenza
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il
dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la
propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la
propria sfera personale.
L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o
di mediazione.
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento
dell'avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano il
recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta
attività.
Art. 11 Dovere di difesa
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche
quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle
leggi vigenti.
L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve,
quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha
facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve
informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il
difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto
ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o
la richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione
di tale attività.
Art. 12 Dovere di competenza
L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non
poter svolgere con adeguata competenza.
L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanti
impeditive alla prestazione dell'attività richiesta,
valutando, per il caso di controversie di particolare
impegno e complessità, l'opportunità della integrazione
della difesa con altro collega.
L'accettazione di un determinato incarico professionale fa
presumere la competenza a svolgere quell'incarico.
Art. 13 Dovere di aggiornamento professionale
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria
preparazione professionale, conservando ed accrescendo le
conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali
è svolta l' attività.
Art. 14 Dovere di verità
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o
inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto
specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui
l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere.
L'avvocato è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o
documenti falsi. In particolare, il difensore non può
assumere a verbale ne' utilizzare prove o dichiarazioni di
persone informate sui fatti, che sappia essere false.
L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già
ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella
presentazione di istanze o richieste sul presupposto della
medesima situazione di fatto.
Art. 15 Dovere di adempimento previdenziale e fiscale
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e
fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere
regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli
organi forensi e all'ente previdenziale.
Art. 16 Dovere di evitare incompatibilità
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di
incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e
comunque , nel dubbio, richiedere il parere del proprio
Consiglio dell'ordine.
Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto
l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di
incompatibilità non dichiarate, ancorché queste siano venute
meno.
Art. 17 Informazioni sull'esercizio professionale
E' consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria
attivita' professionale, secondo correttezza e verita', nel
rispetto della dignita' e del decoro della professione e
degli obblighi di segretezza e riservatezza.
L'informazione e' data con l'osservanza delle disposizioni
che seguono.
17.I) Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita,
targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate
anche a mezzo posta a soggetti determinati (e' da escludere
la possibilita' di proporre questionari o di consentire
risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste
giuridiche, i repertori e i bollettini con informazioni
giuridiche (ad es. con l'aggiornamento delle leggi e della
giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito
dall'articolo 18 del codice deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purche'
propri dell'avvocato o di studi legali associati o di
societa' di avvocati, nei limiti della informazione, e
previa segnalazione al Consiglio dell'ordine. Con
riferimento ai siti gia' esistenti l'avvocato e' tenuto a
procedere alla segnalazione al Consiglio dell'ordine di
appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci
pubblicitari in genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro
(distribuzione di opuscoli o carta da lettere o volantini a
collettivita' o a soggetti indeterminati, nelle cassette
delle poste o attraverso depositi in luoghi pubblici o
distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle auto, o
negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso
cartelloni pubblicitari, testimonial, e cosi' via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non
specificatamente richieste;
- l'utilizzazione di Internet per offerta di servizi e
consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati
dal Consiglio dell'Ordine (in relazione alla modalita' e
finalita' previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli
studi professionali.
17.II) Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti
dati:
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web,
numeri di telefono e fax e indirizzi di posta elettronica,
dati di nascita e di formazione del professionista,
fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati,
attivita' didattica, onorificenze, e quant'altro relativo
alla persona, limitatamente a cio' che attiene all'attivita'
professionale esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei
fondatori anche defunti, attivita' prevalenti svolte, numero
degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura);
- l'indicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualita' (l'avvocato
che intenda fare menzione di una certificazione di qualita'
deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il
giustificativo della certificazione in corso di validita' e
l'indicazione completa del certificatore e del campo di
applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta
dallo Stato).
B) E' consentita inoltre l'utilizzazione della rete Internet
e del sito web per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei
seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio
dell'ordine di appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice
deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la
precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento
o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza
assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni
on-line e indicazione dei massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la
determinazione dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente
anche con il consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste
dalla legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (e' vietato pubblicare
l'annuncio che la prima consultazione e' gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o l'esaltazione dei
meriti;
- il fatturato individuale o dello studio:
- le promesse di recupero;
- l'offerta comunque di servizi (in relazione a quanto
disposto dall'articolo 19 del codice deontologico).
17.III) E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato
defunto, che abbia fatto parte dello studio, purche' il
professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o
abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il
consenso unanime dei suoi eredi.
Nuovo testo risultante dalle modifiche al Codice
deontologico forense approvate dal Consiglio Nazionale
Forense il 26 ottobre 2002 che novella: Divieto di
pubblicità - E' consentito all'avvocato dare informazioni
sulla propria attività professionale, secondo correttezza e
verità, nel rispetto della dignità e del decoro della
professione e degli obblighi di segretezza e di
riservatezza. L'informazione può essere data attraverso
opuscoli, carta da lettere, rubriche professionali e
telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione
internazionale. E' consentita l'indicazione nei rapporti con
i terzi di propri particolari rami di attività. E'
consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto,
che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista
a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto
per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso
unanime dei suoi eredi.
Art. 18 Rapporti con la stampa
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di
diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio
e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per
il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza
verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti
concorrenziali verso i colleghi.
Il difensore, con il consenso del proprio assistito e
nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi
di informazione e di stampa, che non siano coperte dal
segreto di indagine.
Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni
caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi
indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie
prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei
clienti; offrire servizi professionali; intrattenere
rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo
fine di pubblicità personale.
Art. 19 Divieto di accaparramento di clientela
E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e
in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti
di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri
mezzi illeciti.
L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un
altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi
altro compenso quale corrispettivo per la prestazione di un
cliente.
Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di
prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa
di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
Art. 20 Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed
offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali,
l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed
offensive negli scritti in giudizio e nell'attività
professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che
nei confronti dei giudici, delle controparti.e dei terzi.
La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle
offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.
Art. 21 Divieto di attività professionale senza titolo o di
uso di titoli inesistenti
L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale
per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di
assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo
del relativo titolo.
Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo
professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento
di attività in mancanza di titolo o in periodo di
sospensione dell'infrazione risponde anche il collega che
abbia reso possibile direttamente o indirettamente
l'attività irregolare.
Titolo II: Rapporti con i clienti
Art. 22 Rapporto di colleganza in genere
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi
un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle
richieste di informativa del collega.
L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il
mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga
fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del
collega; tuttavia è obbligo dell'avvocato informare appena
possibile il Consiglio dell'ordine delle iniziative
giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del
collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo
che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal
caso la comunicazione può essere anche successiva.
L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica
con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione,
è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
Art. 23 Rapporto di colleganza e dovere di difesa nei
processo
In particolare, nell'attività giudiziale l'avvocato deve
ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di
difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di
colleganza.
L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze
e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversari
di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant'altro,
quando siano irrituali o ingiustificate e comportino
pregiudizio per la parte assistita.
L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio
assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a
favore del collega avversario.
Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato e'
tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al
collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto.
Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può
collaborare con i difensori degli altri imputati, anche
scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse
della parte assistita e nel rispetto della legge.
Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore
consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta
processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il
comune assistito, al fine della effettiva condivisione della
strategia processuale.
Art. 24 Rapporti con il Consiglio dell'ordine
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio
dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia
richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali,
osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine
ogni iscritto e' tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua
conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione
della giustizia, che richiedano iniziative o interventi
collegiali.
Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata
risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la
mancata presentazione di osservazioni e difese non
costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali
comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella
formazione del proprio libero convincimento.
Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda
all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione
ad un esposto presentato da una parte o da un collega
tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse
dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta
dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine
deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e
nell'interesse della collettività professionale.
Art. 25 Rapporti con i collaboratori dello studio
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di
migliorare la preparazione professionale, compensandone la
collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.
Art. 26 Rapporti con i praticanti
L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la
effettività ed a favorire la proficuità della pratica
forense al fine di consentire un'adeguata formazione.
L'avvocato deve fornire al praticante un'adeguato ambiente
di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo
iniziale, un compenso proporzionato all'apporto
professionale ricevuto.
L'avvocato deve atte stare la veridicità delle annotazioni
contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un
adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di
amicizia.
E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico
ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
Art. 27 Obbligo di corrispondere con il collega
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la
controparte che sia assistita da altro legale.
Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati
comportamenti o intimare messe in mora od evitare
prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere
indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro
inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
Costituisce illecito disciplinare il comportamento
dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte,
sapendo che essa e' assistita da un collega, senza informare
quest'ultimo e ottenerne il consenso.
Art. 28 Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con
il collega
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le
lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza
contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi
quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa
corrispondenza costituisca attuazione.
E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri
l'adempimento delle prestazioni richieste.
L'avvocato non deve consegnare all'assistito la
corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga
meno il mandato professionale, consegnarla al professionista
che gli succede, il quale e' tenuto ad osservare i medesimi
criteri di riservatezza.
L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella
prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve
essere comunicata al collega avversario.
Art. 29 Notizie riguardanti il collega
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla
posizione personale del collega avversario, e così
l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona, e'
tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza
con i fatti di causa.
L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti
negativi sull'attività professionale di un collega e in
particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o
incapacità.
L'avvocato non può formulare giudizi sullo stato di una
causa, salvo che il collega incaricato della stessa vi
consenta.
Art. 30 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad
altro collega
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega
di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza
deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte
assistita.
Art. 31 Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di
informativa
L'avvocato e' tenuto a dare tempestive istruzioni al collega
corrispondente. Quest'ultimo, del pari, e' tenuto a dare
tempestivamente al collega informazioni dettagliate
sull'attività svolta e da svolgere.
L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere
preventivamente comunicata e consentita.
E' fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire
direttamente una controversia, in via transattiva, senza
informare il collega che gli ha affidato l'incarico.
L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve
adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli
interessi della parte, informando non appena possibile il
collega che gli ha affidato l'incarico.
Art. 32 Divieto di impugnazione della transazione raggiunta
con il collega
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un
accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal
proporre impugnativa giudiziale della transazione
intervenuta, salvo che l'impugnazione sia giustificata da
fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
Art. 33 Sostituzione del collega nell'attività di difesa
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un
giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo
legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega
sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività
difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste
per le prestazioni svolte.
L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la
successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito,
fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per
facilitargli la prosecuzione della difesa.
Art. 34 Responsabilità dei collaboratori, sostituti e
associati
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i
collaboratori, sostituti e ausiliari non sono
disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per
incarichi specifici ricevuti.
Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente
responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si
riferiscano i fatti specifici commessi.
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