Codice
Civile
Libro Secondo: Delle successioni
Titolo V: Delle donazioni
Capo I: Disposizioni generali
Art. 769 Definizione
La donazione è il contratto (782, 1321 e seguenti)
col quale, per spirito di liberalità, una parte
arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa
di un suo diritto (1376) o assumendo verso la stessa
una obbligazione.
Art. 770 Donazione rimuneratoria
E' donazione anche la liberalità fatta per
riconoscenza o in considerazione dei meriti del
donatario o per speciale rimunerazione (797, 805).
Non costituisce donazione la liberalità che si suole
fare in occasione di servizi resi o comunque in
conformità agli usi (742, 809).
Art. 771 Donazione di beni futuri
La donazione non può comprendere che i beni presenti
del donante (1348). Se comprende beni futuri, è
nulla rispetto a questi (1419 e seguenti) salvo che
si tratti di frutti non ancora separati (820).
Qualora oggetto della donazione sia un'universalità
di cose (816) e il donante ne conservi il godimento
trattenendola presso di sé, si considerano comprese
nella donazione anche le cose che vi si aggiungono
successivamente, salvo che dall'atto risulti una
diversa volontà.
Art. 772 Donazione di prestazioni periodiche
La donazione che ha per oggetto prestazioni
periodiche si estingue alla morte del donante, salvo
che risulti dall'atto una diversa volontà.
Art. 773 Donazione a più donatari
La donazione fatta congiuntamente a favore di più
donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che
dall'atto risulti una diversa volontà.
E' valida la clausola con cui il donante dispone
che, se uno dei donatari non può o non vuole
accettare, la sua parte si accresca agli altri
(676).
Capo II: Della capacità di disporre e di ricevere
per donazione
Art. 774 Capacità di donare
Non possono fare donazione coloro che non hanno la
piena capacità di disporre dei propri beni (2, 394,
424, 427). E' tuttavia valida la donazione fatta dal
minore e dall'inabilitato nel loro contratto di
matrimonio a norma degli artt. 165 e 166.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al
minore emancipato autorizzato all'esercizio di
un'impresa commerciale (397).
Art. 775 Donazione fatta da persona incapace
d'intendere o di volere
La donazione fatta da persona che, sebbene non
interdetta, si provi essere stata per qualsiasi
causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di
volere al momento in cui la donazione è stata fatta,
può essere annullata su istanza del donante, dei
suoi eredi o aventi causa (428).
L'azione si prescrive (2962) in cinque anni dal
giorno in cui la donazione è stata fatta (428, 1442
e seguenti).
Art. 776 Donazione fatta dall'inabilitato
La donazione fatta dall'inabilitato, anche se
anteriore alla sentenza d'inabilitazione o alla
nomina del curatore provvisorio, può essere
annullata (799, 1442) se fatta dopo che è stato
promosso il giudizio d'inabilitazione (427).
Il curatore dell'inabilitato per prodigalità (415)
può chiedere l'annullamento della donazione, anche
se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del
giudizio d'inabilitazione.
Art. 777 Donazioni fatte da rappresentanti di
persone incapaci
Il padre e il tutore non possono fare donazioni per
la persona incapace da essi rappresentata. Sono
consentite, con le forme abilitative richieste, le
liberalità in occasione di nozze a favore dei
discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.
Art. 778 Mandato a donare
E' nullo (1421 e seguenti) il mandato con cui si
attribuisce ad altri la facoltà di designare la
persona del donatario o di determinare l'oggetto
della donazione.
E' peraltro valida la donazione a favore di persona
che un terzo sceglierà tra più persone designate dal
donante o appartenenti i determinate categorie, o a
favore di una persona giuridica tra quelle indicate
dal donante stesso.
E' del pari valida la donazione che ha per oggetto
una cosa che un terzo determinerà tra più cose
indicate dal donante o entro i limiti di valore dal
donante stesso stabiliti.
Art. 779 Donazione a favore del tutore o
protutore
E' nulla (1418 e seguenti) la donazione a favore di
chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta
prima che sia stato approvato il conto (385 e
seguenti) o sia estinta l'azione per il rendimento
del conto medesimo.
Si applicano le disposizioni dell'Art. 599.
Art. 780 (abrogato)
Art. 781 Donazione tra coniugi
(Art. dichiarato illegittimo: C. Cost. 27
giugno 1973, n. 91)
I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi
l'uno all'altro alcuna liberalità, salve quelle
conformi agli usi (1418 e seguenti).
Capo III: Della forma e degli effetti della
donazione
Art. 782 Forma della donazione
La donazione deve essere fatta per atto pubblico
(2699), sotto pena di nullità. Se ha per oggetto
cose mobili, essa non è valida che per quelle
specificate con indicazione del loro valore
nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una
nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario
e dal notaio.
L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o
con atto pubblico posteriore. In questo caso la
donazione non è perfetta se non dal momento in cui
l'atto di accettazione è notificato al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il
donante quanto il donatario possono revocare la loro
dichiarazione.
Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il
donante non può revocare la sua dichiarazione dopo
che gli è stata notificata la domanda diretta a
ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione
ad accettare (17). Trascorso un anno dalla
notificazione senza che l'autorizzazione sia stata
concessa, la dichiarazione può essere revocata.
Art. 783 Donazioni di modico valore
La donazione di modico valore che ha per oggetto
beni mobili (812) è valida anche se manca l'atto
pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
La modicità deve essere valutata anche in rapporto
alle condizioni economiche del donante.
Art. 784 Donazione a nascituri
La donazione può essere fatta anche a favore di chi
è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di
una determinata persona vivente al tempo della
donazione benché non ancora concepiti (462).
L'accettazione della donazione a favore di
nascituri, benché non concepiti, è regolata dalle
disposizioni degli artt. 320 e 321.
Salvo diversa disposizione del donante,
l'amministrazione dei beni donati spetta al donante
o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a
prestare idonea garanzia (1179). I frutti (820)
maturati prima della nascita sono riservati al
donatario se la donazione è fatta a favore di un
nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un
non concepito, i frutti sono riservati al donante
sino al momento della nascita del donatario.
Art. 785 Donazione in riguardo di matrimonio
La donazione fatta in riguardo di un determinato
futuro matrimonio (165 e seguenti, 437), sia dagli
sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di
entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi,
si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma
non produce effetto finché non segua il matrimonio
(805).
L'annullamento del matrimonio (117 e seguenti)
importa la nullità della donazione. Restano tuttavia
salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede
tra il giorno del matrimonio e il passaggio in
giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) della sentenza che
dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di
buona fede (128) non è tenuto a restituire i frutti
percepiti anteriormente alla domanda di annullamento
del matrimonio (1 148).
La donazione in favore di figli nascituri rimane
efficace per i figli rispetto ai quali si verificano
gli effetti del matrimonio putativo.
Art. 786 Donazione a ente non riconosciuto
La donazione a favore di un ente non riconosciuto
non ha efficacia, se entro un anno non è notificata
al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento
(att. 2-3). La notificazione produce gli effetti
indicati dall'ultimo comma dell'Art. 782.
Salvo diversa disposizione del donante, i frutti
(820) maturati prima del riconoscimento sono
riservati al donatario.
Art. 787 Errore sul motivo della donazione
La donazione può essere impugnata per errore sul
motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il
motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha
determinato il donante alla liberalità (1428 e
seguenti).
Art. 788 Motivo illecito
Il motivo illecito rende nulla (799) la donazione
quando risulta dall'atto ed è il solo che ha
determinato il donante alla liberalità (1345, 1418 e
seguenti).
Art. 789 Inadempimento o ritardo
nell'esecuzione
Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo
nell'eseguire la donazione, è responsabile soltanto
per dolo o per colpa grave.
Art. 790 Riserva di disporre di cose
determinate
Quando il donante si è riservata la facoltà di
disporre di qualche oggetto compreso nella donazione
o di una determinata somma sui beni donati, e muore
senza averne disposto, tale facoltà non può essere
esercitata dagli eredi.
Art. 791 Condizione di riversibilità
Il donante può stipulare la riversibilità delle cose
donate, sia per il caso di premorienza del solo
donatario, sia per il caso di premorienza del
donatario e dei suoi discendenti.
Nel caso in cui la donazione è fatta con generica
indicazione della riversibilità, questa riguarda la
premorienza, non solo del donatario, ma anche dei
suoi discendenti.
Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del
solo donante. Il patto a favore di altri si
considera non apposto.
Art. 792 Effetti della riversibilità
Il patto di riversibilità produce l'effetto di
risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di
farli ritornare al donante liberi da ogni peso o
ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a
garanzia della dote (2817, 2832) o di altre
convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del
coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso
soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo
stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca
risulta.
E' valido il patto per cui la riversione non deve
pregiudicare la quota di riserva spettante al
coniuge superstite (540 e seguenti) sul patrimonio
del donatario, compresi in esso i beni donati.
Art. 793 Donazione modale
La donazione può essere gravata da un onere.
Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere
entro i limiti del valore della cosa donata. Per
l'adempimento dell'onere può agire, oltre il
donante, qualsiasi interessato, anche durante la
vita del donante stesso.
La risoluzione per inadempimento dell'onere, se
preveduta nell'atto di donazione, può essere
domandata dal donante o dai suoi eredi (2652, n. 1).
Art. 794 Onere illecito o impossibile
L'onere illecito o impossibile si considera non
apposto; rende tuttavia nulla (1421 e seguenti) la
donazione se ne ha costituito il solo motivo
determinante. (788).
Art. 795 Divieto di sostituzione
Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se
non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di
ultima volontà (688 e seguenti).
La nullità delle sostituzioni non importa nullità
della donazione.
Art. 796 Riserva di usufrutto
E' permesso al donante di riservare l'usufrutto (978
e seguenti, 1002-3) dei beni donati a proprio
vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra
persona o anche di più persone, ma non
successivamente (698).
Art. 797 Garanzia per evizione
Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario,
per l'evizione che questi può soffrire delle cose
donate (1483 e seguenti), nei casi seguenti (168,
180):
se ha espressamente promesso la garanzia;
se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale
di lui;
se si tratta di donazione che impone oneri al
donatario, o di donazione rimuneratoria (770), nei
quali casi la garanzia è dovuta fino alla
concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità
delle prestazioni ricevute dal donante.
Art. 798 Responsabilità per vizi della cosa
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si
estende ai vizi della cosa, a meno che il donante
sia stato in dolo (1490 e seguenti).
Art. 799 Conferma ed esecuzione volontaria di
donazioni nulle
La nullità della donazione da qualunque causa
dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o
aventi causa dal donante che, conoscendo la causa
della nullità, hanno, dopo la morte di lui,
confermato la donazione o vi hanno dato volontaria
esecuzione (590, 1444).
Capo IV: Della revocazione delle donazioni
Art. 800 Cause di revocazione
La donazione può essere revocata per ingratitudine o
per sopravvenienza di figli.
Art. 801 Revocazione per ingratitudine
La domanda di revocazione per ingratitudine non può
essere proposta (2652) che quando il donatario ha
commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e 3
dell'Art. 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria
grave verso il donante o ha dolosamente arrecato
grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha
rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi
degli artt. 433, 435 e 436 (att. 141).
Art. 802 Termini e legittimazione ad agire
La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine
deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi,
contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal
giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del
fatto che consente la revocazione (2964 e seguenti).
Se il donatario si è reso responsabile di omicidio
volontario in persona del donante o gli ha
dolosamente impedito di revocare la donazione, il
termine per proporre l'azione è di un anno (2964)
dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia
della causa di revocazione (att. 141).
Art. 803 Revocazione per sopravvenienza di
figli
Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di
avere figli o discendenti legittimi al tempo della
donazione, possono essere revocate per la
sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o
discendente legittimo del donante. Possono inoltre
essere revocate per il riconoscimento di un figlio
naturale (250 e seguenti), fatto entro due anni
dalla donazione, salvo che si provi che al tempo
della donazione il donante aveva notizia
dell'esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il
figlio donante era già concepito al tempo della
donazione.
Art. 804 Termine per l'azione
L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli
deve essere proposta entro cinque anni (2964 e
seguenti) dal giorno della nascita dell'ultimo
figlio o discendente legittimo ovvero della notizia
dell'esistenza del figlio o discendente ovvero
dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale.
Il donante non può proporre o proseguire l'azione
dopo la morte del figlio o del discendente.
Art. 805 Donazioni irrevocabili
Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, ne
per sopravvenienza di figli, le donazioni
rimuneratorie (770) e quelle fatte in riguardo di un
determinato matrimonio (785).
Art. 806 Inammissibilità della rinunzia
preventiva
Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione
della donazione per ingratitudine o per
sopravvenienza di figli.
Art. 807 Effetti della revocazione
Revocata la donazione per ingratitudine o
sopravvenienza di figli, il donatario deve
restituire i beni in natura, se essi esistono
ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno
della domanda (1148; Cod. Proc. Civ. 163).
Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne
il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e
i frutti relativi, a partire dal giorno della
domanda stessa.
Art. 808 Effetti nei riguardi dei terzi
La revocazione per ingratitudine o per
sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che
hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda,
salvi gli effetti della trascrizione di questa
(2652, n. 1).
Il donatario, che prima della trascrizione della
domanda di revocazione ha costituito sui beni donati
diritti reali (959, 981, 1021 e seguenti) che ne
diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante
della diminuzione di valore sofferta dai beni
stessi.
Art. 809 Norme sulle donazioni applicabili ad
altri atti di liberalità
Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da
quelli previsti dall'art. 769 (1237, 1411, 1875,
1920), sono soggette alle stesse norme che regolano
la revocazione delle donazioni per causa
d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli (800 e
seguenti), nonché a quelle sulla riduzione delle
donazioni per integrare la quota dovuta ai
legittimari (553 e seguenti).
Questa disposizione non si applica alle liberalità
previste dal secondo comma dell'art. 770 e a quelle
che a norma dell'art. 742 non sono soggette a
collazione.
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