Codice
Civile
Libro Secondo: Delle successioni
Titolo IV: Della divisione
Capo I: Disposizioni generali
Art. 713 Facoltà di domandare la divisione
I coeredi possono sempre domandare la divisione (715
e seguenti, 1111 e seguenti, 2646; Cod. Proc. Civ.
784 e seguenti).
Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di
essi sono minori di età, il testatore può disporre
che la divisione non abbia luogo prima che sia
trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo
nato. Egli può anche disporre che la divisione
dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia
luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un
termine non eccedente il quinquennio.
Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria,
qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su
istanza di uno o più coeredi, consentire che la
divisione si effettui senza indugio o dopo un
termine minore di quello stabilito dal testatore.
Art. 714 Godimento separato di parte dei beni
Può domandarsi la divisione anche quando uno o più
coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni
ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione
per effetto di possesso esclusivo (1102, 1158 e
seguenti).
Art. 715 Casi d'impedimento alla divisione
Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito
(462), la divisione non può aver luogo prima della
nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può
aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla
legittimità (244 e seguenti) o sulla filiazione
naturale (263 e seguenti) di colui che, in caso di
esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a
succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento
della procedura amministrativa per l'ammissione del
riconoscimento previsto dal quarto comma dell'Art.
252 o per il riconoscimento dell'ente istituito
erede (600).
L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la
divisione, fissando le opportune cautele.
La disposizione del comma precedente si applica
anche se tra i chiamati alla successione vi sono
nascituri non concepiti (462).
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza
determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può
attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari
o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo
le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.
Art. 716 (abrogato)
Art. 717 Sospensione della divisione per
ordine del giudice
L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei
coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non
eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o
di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione
possa recare notevole pregiudizio al patrimonio
ereditario (1111).
Art. 718 Diritto ai beni in natura
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura
dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le
disposizioni degli articoli seguenti (1114).
Art. 719 Vendita dei beni per il pagamento
dei debiti ereditari
Se i coeredi aventi diritto a più della metà
dell'asse concordano nella necessità della vendita
per il pagamento dei debiti e pesi ereditari (752 e
seguenti), si procede (Cod. Proc. Civ. 747 e
seguenti) alla vendita all'incanto dei beni mobili
e, se occorre, di quei beni immobili la cui
alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi
dei condividenti (2646).
Quando occorre il consenso di tutte le parti, la
vendita può seguire tra i soli condividenti e senza
pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei
legatari o dei creditori (721, 723).
Art. 720 Immobili non divisibili
Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente
divisibili, o il cui frazionamento recherebbe
pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o
dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non
può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi
devono preferibilmente essere compresi per intero,
con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno
dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o
anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne
richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno
dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla
vendita all'incanto (2646; Cod. Proc. Civ. 748).
Art. 721 Vendita degli immobili
I patti e le condizioni della vendita degli
immobili, qualora non siano concordati dai
condividenti, sono stabiliti dall'autorità
giudiziaria.
Art. 722 Beni indivisibili nell'interesse
della produzione nazionale
In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi
speciali, le disposizioni dei due articoli
precedenti si applicano anche nel caso in cui
nell'eredità vi sono beni che la legge dichiara
indivisibili nell'interesse della produzione
nazionale (846 e seguenti).
Art. 723 Resa dei conti
Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e
degli immobili si procede ai conti che i
condividenti si devono rendere, alla formazione
dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla
determinazione delle porzioni ereditarie e dei
conguagli o rimborsi che si devono tra loro i
condividenti.
Art. 724 Collazione e imputazione
I coeredi tenuti a collazione, a norma del Capo II
di questo Titolo (737 e seguenti), conferiscono
tutto ciò che è stato loro donato.
Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme
di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui
è debitore verso i coeredi in dipendenza dei
rapporti di comunione.
Art. 725 Prelevamenti
Se i beni donati non sono conferiti in natura (746,
750), o se vi sono debiti da imputare alla quota di
un erede a norma del secondo comma dell'articolo
precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa
ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive
quote (1113).
I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano
con oggetti della stessa natura e qualità di quelli
che non sono stati conferiti in natura.
Art. 726 Stima e formazione delle parti
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò
che rimane nella massa, secondo il valore venale dei
singoli oggetti.
Eseguita la stima, si procede alla formazione di
tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi
condividenti in proporzione delle quote.
Art. 727 Norme per la formazione delle
porzioni
Salvo quanto è disposto dagli artt. 720 e 722, le
porzioni devono essere formate, previa stima dei
beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili
e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione
dell'entità di ciascuna quota (1114).
Si deve tuttavia evitare per quanto è possibile, il
frazionamento delle biblioteche, gallerie e
collezioni che hanno un'importanza storica,
scientifica o artistica.
Art. 728 Conguagli in danaro
L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si
compensa con un equivalente in danaro (2817, n. 2).
Art. 729 Assegnazione o attribuzione delle
porzioni
L'assegnazione delle porzioni eguali e fatta
mediante estrazione a sorte. Per le porzioni
diseguali si procede mediante attribuzione.
Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni
eguali di quote diseguali, si può procedere per
estrazione a sorte (2646, 2685).
Art. 730 Deferimento delle operazioni a un
notaio
Le operazioni indicate negli articoli precedenti
possono essere, col consenso di tutti i coeredi,
deferite a un notaio. La nomina di questo, in
mancanza di accordo, è fatta con decreto dal pretore
del luogo dell'aperta successione (456).
Qualora sorgano contestazioni nel corso delle
operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte
insieme alla cognizione dell'autorità giudiziaria
competente, che provvede con unica sentenza.
Art. 731 Suddivisione tra stirpi
Le norme sulla divisione dell'intero asse si
osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti
di ciascuna stirpe.
Art. 732 Diritto di prelazione
Il coerede, che vuole alienare (1542 e seguenti) a
un estraneo la sua quota o parte di essa, deve
notificare la proposta di alienazione, indicandone
il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto
di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato
nel termine (2964) di due mesi dall'ultima delle
notificazioni. In mancanza della notificazione, i
coeredi hanno diritto di riscattare la quota
dall'acquirente e da ogni successivo avente causa,
finché dura lo stato di comunione ereditaria (1502).
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di
riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in
parti uguali.
Art. 733 Norme date dal testatore per la
divisione
Quando il testatore ha stabilito particolari norme
per formare le porzioni, queste norme sono
vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo
valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite
dal testatore.
Il testatore può disporre che la divisione si
effettui secondo la stima di persona da lui
designata che non sia erede o legatario (706): la
divisione proposta da questa persona non vincola gli
eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di
taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà
del testatore o manifestamente iniqua.
Art. 734 Divisione fatta dal testatore
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi
comprendendo nella divisione anche la parte non
disponibile (536 e seguenti).
Se nella divisione fatta dal testatore non sono
compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte,
i beni in essa non compresi sono attribuiti
conformemente alla legge (566 e seguenti), se non
risulta una diversa volontà del testatore.
Art. 735 Preterizione di eredi e lesione di
legittima
La divisione nella quale il testatore non abbia
compreso qualcuno dei legittimari (536) o degli
eredi istituiti è nulla.
Il coerede che è stato leso nella quota di riserva
può esercitare l'azione di riduzione contro gli
altri coeredi (553 e seguenti).
Art. 736 Consegna dei documenti
Compiuta la divisione, si devono rimettere a
ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai
beni e diritti particolarmente loro assegnati.
I documenti di una proprietà che è stata divisa
rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con
l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che
vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia
richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è
divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera
eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine
da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di
comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda.
Se vi è contrasto nella scelta, la persona è
determinata con decreto dal pretore del luogo
dell'aperta successione (456), su ricorso di alcuno
degli interessati, sentiti gli altri.
Capo II: Della collazione
Art. 737 Soggetti tenuti alla collazione
I figli legittimi e naturali e i loro discendenti
legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono
alla successione devono conferire ai coeredi tutto
ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione
direttamente o indirettamente, salvo che il defunto
non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non
nei limiti della quota disponibile (556).
Art. 738 Limiti della collazione per il
coniuge
Non sono soggetti a collazione le donazioni di
modico valore fatte al coniuge.
Art. 739 Donazioni ai discendenti o al
coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi
L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte
ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché
succedendo a costoro ne abbia conseguito il
vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a
coniugi di cui uno è discendente del donante, la
sola porzione a questo donata è soggetta a
collazione.
Art. 740 Donazioni fatte all'ascendente
dell'erede
Il discendente che succede per rappresentazione
(467) deve conferire ciò che è stato donato
all'ascendente anche nel caso in cui abbia
rinunziato all'eredità di questo.
Art. 741 Collazione di assegnazioni varie
E' soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso
a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte
a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di
un'attività produttiva o professionale, per
soddisfare premi relativi a contratti di
assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare
i loro debiti.
Art. 742 Spese non soggette a collazione
Non sono soggette a collazione le spese di
mantenimento e di educazione e quelle sostenute per
malattia, ne quelle ordinarie fatte per
abbigliamento o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per
l'istruzione artistica o professionale sono soggette
a collazione solo per quanto eccedono notevolmente
la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni
economiche del defunto (809).
Non sono soggette a collazione le liberalità
previste dal secondo comma dell'Art. 770.
Art. 743 Società contratta con l'erede
Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito
per effetto di società contratta senza frode tra il
defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni
sono state regolate con atto di data certa (2704).
Art. 744 Perimento della cosa donata
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa
non imputabile al donatario (1256).
Art. 745 Frutti e interessi
I frutti (820) delle cose e gli interessi sulle
somme soggette a collazione non sono dovuti che dal
giorno in cui si è aperta la successione (456).
Art. 746 Collazione d'immobili
La collazione di un bene immobile si fa o col
rendere il bene in natura o con l'imputarne il
valore alla propria porzione, a scelta di chi
conferisce.
Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la
collazione si fa soltanto con l'imputazione.
Art. 747 Collazione per l'imputazione
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo
al valore dell'immobile al tempo dell'aperta
successione (456).
Art. 748 Miglioramenti, spese e
deterioramenti
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del
donatario il valore delle migliorie apportate al
fondo nei limiti del loro valore al tempo
dell'aperta successione (456, 1150).
Devono anche computarsi a favore del donatario le
spese straordinarie da lui sostenute per la
conservazione della cosa, non cagionate da sua
colpa.
Il donatario dal suo canto è obbligato per i
deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito
il valore dell'immobile.
Il coerede che conferisce un immobile in natura può
ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso
delle somme che gli sono dovute per spese e
miglioramenti (1152).
Art. 749 Miglioramenti e deterioramenti
dell'immobile alienato
Nel caso in cui l'immobile è stato alienato dal
donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti
dall'acquirente devono essere computati a norma
dell'articolo precedente.
Art. 750 Collazione di mobili
La collazione dei mobili si fa soltanto per
imputazione, sulla base del valore che essi avevano
al tempo dell'aperta successione (456, att. 1353).
Se si tratta di cose delle quali non si può far uso
senza consumarle, e il donatario le ha già
consumate, si determina il valore che avrebbero
avuto secondo il prezzo corrente (1474) al tempo
dell'aperta successione.
Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano,
il loro valore al tempo dell'aperta successione è
stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.
La determinazione del valore dei titoli dello Stato,
degli altri titoli di credito quotati in borsa e
delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è
stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini
di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta
successione.
Art. 751 Collazione del danaro
La collazione del danaro donato (1923) si fa
prendendo una minore quantità del danaro che si
trova nell'eredità, secondo il valore legale della
specie donata o di quella ad essa legalmente
sostituita all'epoca dell'aperta successione (1277 e
seguenti).
Quando tale danaro non basta e il donatario non
vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato,
sono prelevati mobili o immobili ereditari, in
proporzione delle rispettive quote.
Capo III: Del pagamento dei debiti
Art. 752 Ripartizione dei debiti ereditari
tra gli eredi
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei
debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro
quote ereditarie, salvo che il testatore abbia
altrimenti disposto (1295, 1315).
Art. 753 Immobili gravati da rendita
redimibile
Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredità
sono gravati con ipoteca da una prestazione di
rendita redimibile (1865 e seguenti), può chiedere
che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi
prima che si proceda alla formazione delle quote
ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide
l'autorità giudiziaria.
Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui
si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli
stessi criteri con cui si stimano gli altri beni
immobili, detratto dal valore di esso il capitale
corrispondente alla prestazione, secondo le norme
relative al riscatto della rendita (1866), salvo che
esista un patto speciale intorno al capitale da
corrispondersi per l'affrancazione.
Alla prestazione della rendita è tenuto solo
l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con
l'obbligo di garantire (1119) i coeredi.
Art. 754 Pagamento dei debiti e rivalsa
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento
dei debiti e pesi ereditari personalmente in
proporzione della loro quota ereditaria (1295, 1315
e seguenti) e ipotecariamente per l'intero (2809).
Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui
incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto
la parte per cui essi devono contribuire a norma
dell'Art. 752, quantunque si sia fatto surrogare nei
diritti dei creditori (1201 e seguenti).
Il coerede conserva la facoltà di chiedere il
pagamento del credito a lui personale e garantito da
ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore,
detratta la parte che deve sopportare come coerede.
Art. 755 Quota di debito ipotecario non
pagata da un coerede
In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di
debito ipotecario è ripartita in proporzione tra
tutti gli altri coeredi.
Art. 756 Esenzione del legatario dal
pagamento dei debiti
Il legatario non è tenuto a pagare i debiti
ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria
sul fondo legato (2858 e seguenti) e l'esercizio del
diritto di separazione (512 e seguenti); ma il
legatario che ha estinto il debito di cui era
gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del
creditore contro gli eredi (1203, 2866).
Capo IV: Degli effetti della divisione e della
garanzia delle quote
Art. 757 Diritto dell'erede sulla propria
quota
Ogni coerede è reputato solo e immediato successore
in tutti i beni componenti la sua quota o a lui
pervenuti dalla successione, anche per acquisto
all'incanto (719, 720), e si considera come se non
avesse mai avuto la proprietà degli altri beni
ereditari (2646, 2825).
Art. 758 Garanzie tra coeredi
I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole
molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore
alla divisione (1483 e seguenti).
La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con
clausola espressa nell'atto di divisione, o se il
coerede soffre l'evizione per propria colpa.
Art. 759 Evizione subita da un coerede
Se alcuno dei coeredi subisce evizione (1483), il
valore del bene evitto, calcolato al momento
dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i
coeredi ai fini della garanzia stabilita
dall'articolo precedente, in proporzione del valore
che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al
tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in
cui si trovano al tempo della divisione (att. 140).
Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è
obbligato deve essere egualmente ripartita tra
l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi
solventi.
Art. 760 Inesigibilità di crediti
Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore
di un credito assegnato a uno dei coeredi, se
l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è
stata fatta la divisione (1267).
La garanzia della solvenza del debitore di una
rendita (1864) è dovuta per i cinque anni successivi
alla divisione.
Capo V: Dell'annullamento e della rescissione in
materia di divisione
Art. 761 Annullamento per violenza o dolo
La divisione può essere annullata quando è l'effetto
di violenza o di dolo (1434 e seguenti). L'azione si
prescrive (2941 e seguente) in cinque anni dal
giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo
è stato scoperto (1442).
Art. 762 Omissione di beni ereditari
L'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà
luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un
supplemento della divisione stessa.
Art. 763 Rescissione per lesione
La divisione può essere rescissa quando taluno dei
coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto
(1448 e seguenti).
La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione
fatta dal testatore (734 e seguente), quando il
valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è
inferiore di oltre un quarto all'entità della quota
ad esso spettante.
L'azione si prescrive (2941 e seguente) in due anni
dalla divisione.
Art. 764 Atti diversi dalla divisione
L'azione di rescissione è anche ammessa contro ogni
altro atto che abbia per effetto di far cessare tra
i coeredi la comunione dei beni ereditari.
L'azione non è ammessa contro la transazione (1965 e
seguenti) con la quale si è posto fine alle
questioni insorte a causa della divisione o
dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorché
non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.
Art. 765 Vendita del diritto ereditario fatta
al coerede
L'azione di rescissione non è ammessa contro la
vendita del diritto ereditario (477, 1542 e
seguenti) fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo
rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o
di uno di essi (14484).
Art. 766 Stima dei beni
Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima
dei beni secondo il loro stato e valore al tempo
della divisione.
Art. 767 Facoltà del coerede di dare il
supplemento
Il coerede contro il quale è promossa l'azione di
rescissione può troncarne il corso e impedire una
nuova divisione, dando il supplemento della porzione
ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli
altri coeredi che si sono a lui associati (1450).
Art. 768 Alienazione della porzione
ereditaria
Il coerede che ha alienato la sua porzione o una
parte di essa non è più ammesso a impugnare la
divisione per dolo o violenza, se l'alienazione è
seguita quando il dolo era stato scoperto o la
violenza cessata.
Il coerede non perde il diritto di proporre
l'impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti
di facile deterioramento o di valore minimo in
rapporto alla quota.
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