Codice
Civile
Libro Secondo: Delle successioni
Titolo III: Delle successioni testamentarie
Capo I: Disposizioni generali
Art. 587
Testamento
Il testamento è un atto revocabile (679 e seguenti)
con il quale taluno dispone, per il tempo in cui
avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze
o di parte di esse (978, 1920, 2821).
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che
la legge consente siano contenute in un testamento
(254, 256, 338, 348, 355, 424-3, 466), hanno
efficacia, se contenute in un atto che ha la forma
del testamento (601 e seguenti), anche se manchino
disposizioni di carattere patrimoniale.
Art. 588 Disposizioni a titolo universale e a
titolo particolare
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia
l'espressione o la denominazione usata dal
testatore, sono a titolo universale (633, 637, 647)
e attribuiscono la qualità di erede (1141, 1399), se
comprendono l'universalità o una quota dei beni del
testatore. Le altre disposizioni sono a titolo
particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso
di beni non esclude che la disposizione sia titolo
universale, quando risulta che il testatore ha
inteso assegnare quei beni come quota del
patrimonio.
Art. 589 Testamento congiuntivo o reciproco
Non si può fare testamento da due o più persone nel
medesimo atto, ne a vantaggio di un terzo ne con
disposizione reciproca (458).
Art. 590 Conferma ed esecuzione volontaria di
disposizioni testamentarie nulle
La nullità della disposizione testamentaria (att.
137), da qualunque causa dipenda, non può essere
fatta valere da chi, conoscendo la causa della
nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato
la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione
(1444).
Capo II: Della capacità di disporre per testamento
Art. 591 Casi d'incapacità
Possono disporre per testamento tutti coloro che non
sono dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci
di testare:
coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
gli interdetti per infermità di mente (414);
quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere
stati, per qualsiasi causa, anche transitoria,
incapaci di intendere e di volere nel momento in cui
fecero testamento.
Nei casi d'incapacità preveduti dal presente
articolo il testamento può essere impugnato da
chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel
termine di cinque anni dal giorno in cui è stata
data esecuzione alle disposizioni testamentarie
(590, 620, 621, 623).
Capo III: Della capacità di ricevere per testamento
Art. 592 Figli naturali riconosciuti o
riconoscibili
Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali,
quando la filiazione è stata riconosciuta o
dichiarata (250 e seguenti), non possono ricevere
per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se
la successione si fosse devoluta in base alla legge
(573 e seguenti).
I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione
risulta nei modi indicati dall'Art. 279, non possono
ricevere più di quanto, secondo la disposizione del
comma precedente, potrebbero conseguire se la
filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.
Art. 593 (abrogato)
Art. 594 Assegno ai figli naturali non
riconoscibili
Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in
proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere
ai figli naturali di cui all'Art. 279, un assegno
vitalizio nei limiti stabiliti dall'Art. 580, se il
genitore non ha disposto per donazione o testamento
in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha
disposto in loro favore, essi possono rinunziare
alla disposizione e chiedere l'assegno.
Art. 595 (abrogato)
Art. 596 Incapacità del tutore e del
protutore
Sono nulle le disposizioni testamentarie della
persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se
fatte dopo la nomina di questo e prima che sia
approvato il conto o sia estinta l'azione per il
rendimento del conto medesimo (385 e seguenti),
quantunque il testatore sia morto dopo
l'approvazione. Questa norma si applica anche al
protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui
egli sostituiva il tutore (360).
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del
tutore o del protutore che è ascendente,
discendente, fratello, sorella o coniuge del
testatore.
Art. 597 Incapacità del notaio, dei testimoni
e dell'interprete
Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di
altro ufficiale che ha ricevuto il testamento
pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o
dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.
Art. 598 Incapacità di chi ha scritto o
ricevuto il testamento segreto
Sono nulle le disposizioni a favore della
persona che ha scritto il testamento segreto, salvo
che siano approvate di mano dello stesso testatore o
nell'atto della consegna. Sono pure nulle le
disposizioni a favore del notaio a cui il testamento
segreto è stato consegnato in plico non sigillato.
Art. 599 Persone interposte
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle
persone incapaci indicate dagli artt. 592, 593, 596,
597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome
d'interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre,
i discendenti e il coniuge della persona incapace,
anche se chiamati congiuntamente con l'incapace
(738, 740, 779, 780, 2728).
NOTA Il primo comma è stato dichiarato illegittimo
(Corte Costit. 28 dicembre 1970).
Art. 600 Enti non riconosciuti
Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto
non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in
cui il testamento è eseguibile (620 e seguenti, 640)
non è fatta l'istanza per ottenere il
riconoscimento.
Fino a quando l'ente non è costituito possono essere
promossi gli opportuni provvedimenti conservativi
(att. 3).
Capo IV: Della forma dei testamenti
Sezione I: Dei testamenti ordinari
Art. 601 Forme
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento
olografo e il testamento per atto di notaio.
Il testamento per atto di notaio è pubblico o
segreto.
Art. 602 Testamento olografo
Il testamento olografo deve essere scritto per
intero, datato e sottoscritto di mano del testatore
(684). La sottoscrizione deve essere posta alla fine
delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando
nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con
certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno,
mese e anno. La prova della non verità della data è
ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della
capacità del testatore (591), della priorità di data
tra più testamenti (682) o di altra questione da
decidersi in base al tempo del testamento (651, 656,
657).
Art. 603 Testamento pubblico
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in
presenza di due testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al
notaio la sua volontà, la quale è ridotta in
iscritto a cura del notaio stesso. Questi da lettura
del testamento al testatore in presenza dei
testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta
menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del
ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere
sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal
notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può
farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la
causa, e il notaio deve menzionare questa
dichiarazione prima della lettura dell'atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si
osservano le norme stabilite dalla legge notarile
per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il
testatore sia incapace anche di leggere, devono
intervenire quattro testimoni.
Art. 604 Testamento segreto
Il testamento segreto può essere scritto dal
testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore,
deve essere sottoscritto da lui alla fine delle
disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da
altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve
portare la sottoscrizione del testatore anche in
ciascun mezzo foglio, unito o separato.
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o
che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando
faceva scrivere le proprie disposizioni, deve
altresì dichiarare al notaio, che riceve il
testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa
che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa
menzione nell'atto di ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento
segreto.
Art. 605 Formalità del testamento segreto
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella
che serve da involto deve essere sigillata con
impronta, in guisa che il testamento non si possa
aprire né estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna
(685) personalmente al notaio la carta così
sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato
in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara
che in questa carta è contenuto il suo testamento.
Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere
tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve
pure dichiarare per iscritto di aver letto il
testamento, se questo è stato scritto da altri.
Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto
il testamento, o su un ulteriore involto predisposto
dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive
l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto
della consegna e la dichiarazione del testatore, il
numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei
testimoni a tutte le formalità.
L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai
testimoni e dal notaio.
Se il testatore non può, per qualunque impedimento,
sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel
che è stabilito circa il testamento per atto
pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e
senza passare ad altri atti.
Art. 606 Nullità del testamento per difetto
di forma
Il testamento è nullo (1418 e seguenti) quando manca
l'autografia o la sottoscrizione nel caso di
testamento olografo, ovvero manca la redazione per
iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni
del testatore o la sottoscrizione dell'uno o
dell'altro, nel caso di testamento per atto di
notaio.
Per ogni altro difetto di forma il testamento può
essere annullato (1441 e seguenti) su istanza di
chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento
si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno
in cui è stata data esecuzione alle disposizioni
testamentarie.
Art. 607 Validità del testamento segreto come
olografo
Il testamento segreto, che manca di qualche
requisito suo proprio, ha effetto come testamento
olografo, qualora di questo abbia i requisiti.
Art. 608 Ritiro di testamento segreto od
olografo
Il testamento segreto è il testamento olografo che è
stato depositato possono dal testatore essere
ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso
il quale si trovano (685).
A cura del notaio si redige verbale della
restituzione; il verbale è sottoscritto dal
testatore, da due testimoni e dal notaio; se il
testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.
Quando il testamento è depositato in un pubblico
archivio, il verbale è redatto dall'archivista e
sottoscritto dal testatore, dai testimoni e
dall'archivista medesimo.
Della restituzione del testamento si prende nota in
margine o in calce all'atto di consegna o di
deposito.
Sezione II: Dei testamenti speciali
Art. 609 Malattie contagiose, calamità
pubbliche o infortuni
Quando il testatore non può valersi delle forme
ordinarie (601 e seguenti), perché si trova in luogo
dove domina una malattia reputata contagiosa, o per
causa di pubblica calamita o d'infortunio, il
testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal
pretore o dal conciliatore del luogo, dal sindaco o
da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in
presenza di due testimoni di età non inferiore a
sedici anni.
Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo
riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai
testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono
sottoscrivere, se ne indica la causa.
Art. 610 Termine di efficacia
Il testamento ricevuto nel modo indicato
dall'articolo precedente perde la sua efficacia tre
mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito
al testatore di valersi delle forme ordinarie.
Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento
deve essere depositato, appena è possibile,
nell'archivio notarile del luogo in cui è stato
ricevuto.
Art. 611 Testamento a bordo di nave
Durante il viaggio per mare il testamento può essere
ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa.
Il testamento del comandante può essere ricevuto da
colui che lo segue immediatamente in ordine di
servizio.
Art. 612 Forme
Il testamento indicato dall'articolo precedente è
redatto in doppio originale alla presenza di due
testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore,
dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se
il testatore o i testimoni non possono
sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha
impedito la sottoscrizione.
Il testamento è conservato tra i documenti di bordo
(Cod. Nav. 169 e seguenti), ed è annotato sul
giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul
ruolo d'equipaggio.
Art. 613 Consegna
Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia
un'autorità consolare, il comandante è tenuto a
consegnare all'autorità medesima uno degli originali
del testamento e una copia dell'annotazione fatta
sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e
sul ruolo d'equipaggio.
Al ritorno della nave nello Stato, i due originali
del testamento, o quello non depositato durante il
viaggio, devono essere consegnati all'autorità
marittima locale insieme con la copia della predetta
annotazione.
Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si
fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata.
Art. 614 Verbale di consegna
L'autorità marittima o consolare locale deve
redigere verbale della consegna del testamento e
trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al
Ministero della difesa o al Ministero della marina
mercantile, secondo che il testamento sia stato
ricevuto a bordo di una nave della marina militare o
di una nave della marina mercantile. Il Ministero
ordina il deposito di uno degli originali nel suo
archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile
del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del
testatore.
Art. 615 Termine di efficacia
Il testamento fatto durante il viaggio per mare,
nella forma stabilita dagli artt. 611 e seguenti,
perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del
testatore in un luogo dove è possibile fare
testamento nelle forme ordinarie.
Art. 616 Testamento a bordo di aeromobile
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante
il viaggio si applicano le disposizioni degli artt.
611 e 615.
Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza
di uno o, quando è possibile, di due testimoni.
Le attribuzioni delle autorità marittime a norma
degli artt. 613 e 614 spettano alle autorità
aeronautiche.
Il testamento è annotato sul giornale di rotta (Cod.
Nav. 772, 888).
Art. 617 Testamento dei militari e assimilati
Il testamento dei militari e delle persone al
seguito delle forze armate dello Stato può essere
ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare
o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di
due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal
testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai
testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono
sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha
impedito la sottoscrizione.
Il testamento deve essere al più presto trasmesso al
quartiere generale e da questo al Ministero
competente, che ne ordina il deposito nell'archivio
notarile del luogo del domicilio o dell'ultima
residenza del testatore (43).
Art. 618 Casi e termini d'efficacia
Nella forma speciale stabilita dall'articolo
precedente possono testare soltanto coloro i quali,
appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque
impegnati in guerra, si trovano in zona di
operazioni belliche o sono prigionieri presso il
nemico, e coloro che sono acquartierati o di
presidio fuori dello Stato o in luoghi dove siano
interrotte le comunicazioni.
Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo
il ritorno del testatore in un luogo dove è
possibile far testamento nelle forme ordinarie.
Art. 619 Nullità
I testamenti previsti in questa Sezione sono nulli
(1418 e seguenti) quando manca la redazione in
iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la
sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla
o del testatore.
Per gli altri difetti di forma si osserva il
disposto del secondo comma dell'Art. 606 (590).
Sezione III: Della pubblicazione dei testamenti
olografi e dei testamenti segreti
Art. 620 Pubblicazione del testamento
olografo
Chiunque è in possesso di un testamento olografo
deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione,
appena ha notizia della morte del testatore (p. 490
e seguente).
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con
ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta
la successione (456), che sia fissato un termine per
la presentazione (Cod. Proc. Civ. 749). Il notaio
procede alla pubblicazione del testamento in
presenza di due testimoni, redigendo nella forma
degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo
stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa
menzione della sua apertura, se è stato presentato
chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla
persona che presenta il testamento dai testimoni e
dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è
scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo
foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto
dell'atto di morte del testatore o copia del
provvedimento che ordina l'apertura degli atti di
ultima volontà dell'assente o della sentenza che
dichiara la morte presunta (50, 58).
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal
testatore presso un notaio, la pubblicazione è
eseguita dal notaio depositario (685).
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha
esecuzione (att. 3, 7).
Per giustificati motivi, su istanza (Cod. Proc. Civ.
125) di chiunque vi ha interesse, il pretore può
disporre che periodi o frasi di carattere non
patrimoniale siano cancellati dal testamento e
omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che
l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia
integrale.
Art. 621 Pubblicazione del testamento segreto
Il testamento segreto deve essere aperto e
pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia
della morte del testatore. Chiunque crede di avervi
interesse può chiedere, con ricorso al pretore del
mandamento in cui si è aperta la successione, che
sia fissato un termine per l'apertura e la
pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma
dell'Art. 620.
Art. 622 Comunicazione dei testamenti alla
pretura
Il notaio deve trasmettere alla cancelleria della
pretura, nella cui giurisdizione si è aperta la
successione (456), copia in carta libera dei verbali
previsti dagli artt. 620 e 621 e del testamento
pubblico (att. 55).
Art. 623 Comunicazione agli eredi e legatari
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico,
appena gli è nota la morte del testatore, o, nel
caso di testamento olografo o segreto, dopo la
pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento
agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o
la residenza (43).
Indice
|