Codice
Civile
Libro Secondo: Delle successioni
Titolo II: Delle successioni legittime
Art. 565 Categorie dei successibili
Nella successione legittima l'eredità si devolve al
coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli
ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri
parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le
regole stabilite nel presente Titolo.
Capo I: Della successione dei parenti
Art. 566 Successione dei figli legittimi e
naturali
Al padre ed alla madre succedono (459) i figli
legittimi e naturali, in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'Art. 537.
Art. 567 Successione dei figli legittimati e
adottivi
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati
(280 e seguenti) e gli adottivi (291 e seguenti,
309, 314-326).
I figli adottivi sono estranei alla successione dei
parenti dell'adottante (300-2).
Art. 568 Successione dei genitori
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli
o sorelle o loro discendenti (467 e seguenti),
succedono (459) il padre e la madre in eguali
porzioni, o il genitore che sopravvive.
Art. 569 Successione degli ascendenti
A colui che muore senza lasciare prole, ne genitori,
ne fratelli o sorelle o loro discendenti (467 e
seguenti), succedono per una metà gli ascendenti
della linea paterna e per l'altra meta gli
ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado,
l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione
di linea.
Art. 570 Successione dei fratelli e delle
sorelle
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori,
ne altri ascendenti, succedono (459) i fratelli e le
sorelle in parti uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però
la metà della quota che conseguono i germani.
Art. 571 Concorso di genitori o ascendenti
con fratelli e sorelle
Se coi genitori o con uno soltanto di essi
concorrono fratelli e sorelle germani del defunto,
tutti sono ammessi alla successione del medesimo per
capi, purché in nessun caso la quota, in cui
succedono i genitori o uno di essi, sia minore della
metà.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno
di essi consegue la metà della quota che consegue
ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni
caso la quota della metà in favore di questi ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono
(463, 521) venire alla successione, e vi sono
ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve,
nel modo determinato dall'Art. 569, la quota che
sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza
dell'altro.
Art. 572 Successione di altri parenti
Se alcuno muore senza lasciare prole, ne genitori,
né altri ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro
discendenti, la successione si apre a favore del
parente o dei parenti prossimi (76), senza
distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il
sesto grado (77, 586).
Art. 573 Successione dei figli naturali
Le disposizioni relative alla successione dei figli
naturali si applicano quando la filiazione è stata
riconosciuta o giudizialmente dichiarata (250 e
seguenti), salvo quanto è disposto dall'Art. 580.
Art. 574-576 (abrogati)
Art. 577 Successione del figlio naturale
all'ascendente legittimo immediato del suo genitore
Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo
immediato del suo genitore che non può o non vuole
accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia ne
coniuge, ne discendenti o ascendenti, ne fratelli o
sorelle o loro discendenti, né altri parenti
legittimi entro il terzo grado (Articolo dichiarato
illegittimo dalla Corte Costit., con Sent. 14 aprile
1969, n. 79).
Art. 578 Successione dei genitori al figlio
naturale
Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né
coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei
genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato
dichiarato figlio (250 e seguenti).
Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di
entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a
ciascuno di essi. Se uno solo dei genitori ha
legittimato il figlio (280 e seguenti), l'altro è
escluso dalla successione.
Art. 579 Concorso del coniuge e dei genitori
Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne
genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si
devolve per intero al medesimo.
Se vi sono genitori, l'eredita è devoluta per due
terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori
(538).
Art. 580 Diritti dei figli naturali non
riconoscibili
Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento,
all'istruzione e alla educazione, a norma dell'Art.
279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare
della rendita della quota di eredità alla quale
avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata
dichiarata o riconosciuta.
I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro
richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro
spettante a norma del comma precedente, in denaro,
ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni
ereditari.
Capo II: Della successione del coniuge
Art. 581 Concorso del coniuge con i figli
Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o
figli naturali, o figli legittimi e naturali (257),
il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se
alla successione concorre un solo figlio, e ad un
terzo negli altri casi.
Art. 582 Concorso del coniuge con ascendenti
legittimi, fratelli e sorelle
Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se
egli concorre con ascendenti legittimi o con
fratelli e sorelle anche se unilaterali (459),
ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo
caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai
fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni
dell'Art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il
diritto a un quarto della eredità.
Art. 583 Successione del solo coniuge
In mancanza di figli legittimi o naturali, di
ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si
devolve tutta l'eredità.
Art. 584 Successione del coniuge putativo
Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo
la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite
di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge
dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì
la disposizione del secondo comma dell'Art. 540.
Egli è però escluso dalla successione, quando la
persona della cui eredità si tratta è legata da
valido matrimonio al momento della morte.
Art. 585 Successione del coniuge separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione
con sentenza passata in giudicato ha gli stessi
diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la
separazione con sentenza passata in giudicato, si
applicano le disposizioni del secondo comma
dell'Art. 548.
Capo III: Della successione dello stato
Art. 586 Acquisto dei beni da parte dello
Stato
In mancanza di altri successibili (459, 572)
l'eredità è devoluta allo Stato (473). L'acquisto si
opera di diritto senza bisogno di accettazione e non
può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde
dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore
dei beni acquistati.
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