Codice
Civile
Libro Secondo: Delle successioni
Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni
Capo I: Dell'apertura della successione, della
delazione e dell'acquisto dell'eredità
Art. 456 Apertura
della successione
La successione si apre al momento della morte, nel
luogo dell'ultimo domicilio del defunto (43, 45).
Art. 457 Delazione dell'eredità
L'eredità si devolve per legge (565 e seguenti) o
per testamento (587 e seguenti).
Non si fa luogo alla successione legittima se non
quando manca, in tutto o in parte, quella
testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono
pregiudicare i diritti che la legge riserva ai
legittimari (536 e seguenti).
Art. 458 Divieto di patti successori
E' nulla ogni convenzione (1321) con cui taluno
dispone della propria successione.
E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone
dei diritti che gli possono spettare su una
successione non ancora aperta, o rinunzia ai
medesimi (557-2, 679).
Art. 459 Acquisto dell'eredità
L'eredità si acquista con l'accettazione (470 e
seguenti).
L'effetto dell'accettazione risale al momento nel
quale si è aperta la successione (456, 1146).
Art. 460 Poteri del chiamato prima
dell'accettazione
Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni
possessorie (1168 e seguenti) a tutela dei beni
ereditari, senza bisogno di materiale apprensione
(1146).
Egli inoltre può compiere atti conservativi (Cod.
Proc. Civ. 670) di vigilanza e di amministrazione
temporanea (486), e può farsi autorizzare
dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non
si possono conservare o la cui conservazione importa
grave dispendio (Cod. Proc. Civ. 747, 748).
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei
commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina
di un curatore dell'eredità a norma dell'Art. 528.
Art. 461 Rimborso delle spese sostenute dal
chiamato
Se il chiamato rinunzia all'eredità (519 e
seguenti), le spese sostenute per gli atti indicati
dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità.
Capo II: Della capacità di succedere
Art. 462 Capacità
delle persone fisiche
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati
o concepiti al tempo dell'apertura della
successione.
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo
dell'apertura della successione chi è nato entro i
trecento giorni dalla morte della persona della cui
successione si tratta (232).
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di
una determinata persona vivente al tempo della morte
del testatore, benché non ancora concepiti (643,
715, 784).
Capo III: Dell'indegnità
Art. 463 Casi
d'indegnità
E' escluso dalla successione come indegno (466 e
seguenti):
chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere
la persona della cui successione si tratta, o il
coniuge, o un discendente, o un ascendente della
medesima (801), purché non ricorra alcuna delle
cause che escludono la punibilità a norma della
legge penale (Cod. Pen. 45 e seguenti);
chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un
fatto al quale la legge penale dichiara applicabili
le disposizioni sull'omicidio (Cod. Pen. 397, 579,
580);
chi ha denunziato una di tali persone per reato
punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un
tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la
denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio
penale; ovvero ha testimoniato contro le persone
medesime imputate dei predetti reati, se la
testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di
lui, falsa in giudizio penale;
chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della
cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare
il testamento, o ne l'ha impedita;
chi ha soppresso, celato o alterato il testamento
dal quale la successione sarebbe stata regolata;
chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto
scientemente uso.
Art. 464 Restituzione dei frutti
L'indegno è obbligato a restituire i frutti (820)
che gli sono pervenuti dopo l'apertura della
successione (535, 1148).
Art. 465 Indegnità del genitore
Colui che è escluso per indegnità dalla successione
(463) non ha sui beni della medesima, che siano
devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di
amministrazione che la legge accorda ai genitori
(320 e seguenti).
Art. 466 Riabilitazione dell'indegno
Chi è incorso nell'indegnità (463) è ammesso a
succedere quando la persona, della cui successione
si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto
pubblico o con testamento (587, 2699).
Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e
stato contemplato nel testamento quando il testatore
conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a
succedere nei limiti della disposizione
testamentaria.
Capo IV: Della rappresentazione
Art. 467 Nozione
La rappresentazione fa subentrare i discendenti
legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro
ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o
non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione
testamentaria quando il testatore non ha provveduto
per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia
accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si
tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di
natura personale.
Art. 468 Soggetti
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (75)
a favore dei discendenti dei figli legittimi (23 i e
seguenti), legittimati (280 e seguenti) e adottivi
(291 e seguenti), nonché dei discendenti dei figli
naturali (250 e seguenti) del defunto, e, nella
linea collaterale (75), a favore dei discendenti dei
fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti (467) possono succedere per
rappresentazione anche se hanno rinunziato (519 e
seguenti) all'eredità della persona in luogo della
quale subentrano, o sono incapaci o indegni di
succedere rispetto a questa.
Art. 469 Estensione del diritto di
rappresentazione. Divisione
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano
uguali o disuguali il grado dei discendenti e il
loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di
unicità di stirpe (564-3).
Quando vi e rappresentazione la divisione si fa per
stirpi (726-2).
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione
avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi
tra i membri del medesimo ramo.
Capo V: Dell'accettazione dell'eredità
Sezione I: Disposizioni generali
Art. 470
Accettazione pura e semplice e accettazione col
beneficio d'inventariobr>
L'eredità può essere accettata puramente e
semplicemente o col beneficio d'inventario (484 e
seguenti).
L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi
nonostante qualunque divieto del testatore (634).
Art. 471 Eredità devolute a minori o
interdetti
Non si possono accettare le eredità devolute ai
minori e agli interdetti, se non col beneficio
d'inventario, osservate le disposizioni degli artt.
321 e 374.
Art. 472 Eredità devolute a minori emancipati
o a inabilitati
I minori emancipati e gli inabilitati non possono
accettare l'eredità, se non col beneficio
d'inventario, osservate le disposizioni dell'Art.
394.
Art. 473 Eredità devolute a persone
giuridiche
L'accettazione delle eredità devolute alle persone
giuridiche non può farsi che col beneficio
d'inventario, osservate le disposizioni della legge
circa l'autorizzazione governativa (17).
Questo articolo non si applica alle società (2247).
Art. 474 Modi di accettazione
L'accettazione può essere espressa o tacita.
Art. 475 Accettazione espressa
L'accettazione e espressa quando, in un atto
pubblico (2699) o in una scrittura privata (2702),
il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla
oppure ha assunto il titolo di erede (2648).
E nulla la dichiarazione di accettare sotto
condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione
parziale di eredità.
Art. 476 Accettazione tacita
L'accettazione è tacita quando il chiamato
all'eredità compie un atto che presuppone
necessariamente la sua volontà di accettare e che
non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità
di erede (527).
Art. 477 Donazione, vendita e cessione dei
diritti di successione
La donazione, la vendita (1542) o la cessione, che
il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di
successione a un estraneo o a tutti gli altri
chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione
dell'eredità.
Art. 478 Rinunzia che importa accettazione
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia
fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni
soltanto dei chiamati, importa accettazione.
Art. 479 Trasmissione del diritto di
accettazione
Se il chiamato all'eredità muore senza averla
accettata, il diritto di accettarla si trasmette
agli eredi.
Se questi non sono d'accordo per accettare o
rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista
tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari,
mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato (521).
La rinunzia all'eredità propria del trasmittente
include rinunzia all'eredità che al medesimo è
devoluta.
Art. 480 Prescrizione
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in
dieci anni (2946).
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della
successione (456) e, in caso d'istituzione
condizionale (633 e seguenti), dal giorno in cui si
verifica la condizione (2935). Il termine non corre
per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione
da parte di precedenti chiamati e successivamente il
loro acquisto ereditario e venuto meno.
Art. 481 Fissazione di un termine per
l'accettazione
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità
giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749)
entro il quale il chiamato dichiari se accetta o
rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza
che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde
il diritto di accettare (488).
Art. 482 Impugnazione per violenza o dolo
L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando
e effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in
cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo
(1442).
Art. 483 Impugnazione per errore
L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se
è viziata da errore.
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non
si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede
(662 e seguente) non è tenuto a soddisfare i legati
scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con
pregiudizio della porzione legittima che gli e
dovuta (536 e seguenti). Se i beni ereditari non
bastano a soddisfare tali legati, si riducono
proporzionalmente anche i legati scritti in altri
testamenti. Se alcuni legatari sono stati già
soddisfatti per intero, contro di loro è data azione
di regresso.
L'onere di provare il valore dell'eredità incombe
all'erede (2697).
Sezione II: Del beneficio d'inventario
Art. 484
Accettazione col beneficio d'inventario
L'accettazione col beneficio d'inventario (490 e
seguenti, 2830) si fa mediante dichiarazione,
ricevuta da un notaio o dal cancelliere della
pretura del mandamento in cui si è aperta la
successione, e inserita nel registro delle
successioni conservato nella stessa pretura (att.
52, 53).
Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve
essere trascritta, a cura del cancelliere, presso
l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui
si è aperta la successione.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita
dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice
di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e
seguenti).
Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione,
nel registro deve pure menzionarsi la data in cui
esso e stato compiuto.
Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione,
l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel
termine di un mese, far inserire nel registro
l'annotazione della data in cui esso è stato
compiuto.
Art. 485 Chiamato all'eredità che è nel
possesso di beni
Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo e
nel possesso di beni ereditari, deve fare
l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura
della successione o della notizia della devoluta
eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma
non e stato in grado di completarlo, può ottenere
dal pretore del luogo in cui si e aperta la
successione una proroga che, salvo gravi
circostanze, non deve eccedere i tre mesi (Cod.
Proc. Civ. 7494).
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia
stato compiuto, il chiamato all'eredità è
considerato erede puro e semplice.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia
ancora fatto la dichiarazione a norma dell'Art. 484
ha un termine di quaranta giorni da quello del
compimento dell'inventario medesimo, per deliberare
se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo
termine senza che abbia deliberato, è considerato
erede puro e semplice.
Art. 486 Poteri
Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente
per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato,
oltre che esercitare i poteri indicati nell'Art.
460, può stare in giudizio come convenuto per
rappresentare l'eredità.
Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un
curatore all'eredità affinche la rappresenti in
giudizio (Cod. Proc. Civ. 78-80).
Art. 487 Chiamato all'eredità che non è nel
possesso di beni
Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di
beni ereditari, può fare la dichiarazione di
accettare col beneficio d'inventario, fino a che il
diritto di accettare non e prescritto.
Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere
l'inventario nel termine di tre mesi dalla
dichiarazione, salva la proroga accordata
dall'autorità giudiziaria a norma dell'Art. 485; in
mancanza, e considerato erede puro e semplice.
Quando ha fatto l'inventario non preceduto da
dichiarazione d'accettazione, questa deve essere
fatta nei quaranta giorni successivi al compimento
dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il
diritto di accettare l'eredità.
Art. 488 Dichiarazione in caso di termine
fissato dall'autorità giudiziaria
Il chiamato all'eredità che non è nel possesso di
beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un
termine a norma dell'Art. 481, deve, entro detto
termine, compiere anche l'inventario; se fa la
dichiarazione e non l'inventario, è considerato
erede puro e semplice.
L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione
(Cod. Proc. Civ. 749-4).
Art. 489 Incapaci
I minori, gli interdetti e gli inabilitati (414 e
seguente) non s'intendono decaduti dal beneficio
d'inventario (471, 472), se non al compimento di un
anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato
d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro
tale termine non si siano conformati alle norme
della presente Sezione.
Art. 490 Effetti del beneficio d'inventario
L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel
tener distinto il patrimonio del defunto da quello
dell'erede (2941, n. 5). Conseguentemente:
l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e
tutti gli obblighi che aveva verso il defunto,
tranne quelli che si sono estinti per effetto della
morte (448);
l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti
ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a
lui pervenuti (564, 1203);
i creditori dell'eredità e i legatari hanno
preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai
creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati
dal domandare la separazione dei beni, secondo le
disposizioni del Capo seguente, se vogliono
conservare questa preferenza anche nel caso che
l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi
rinunzi.
Art. 491 Responsabilità dell'erede
nell'amministrazione
L'erede con beneficio d'inventario non risponde
dell'amministrazione dei beni ereditari se non per
colpa grave.
Art. 492 Garanzia
Se i creditori o altri aventi interesse lo
richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia (1179;
Cod. Proc. Civ. 750) per il valore dei beni mobili
compresi nell'inventario, per i frutti degli
immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi
al pagamento dei creditori ipotecari.
Art. 493 Alienazione dei beni ereditari senza
autorizzazione
L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena
o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o
transige relativamente a questi beni senza
l'autorizzazione scritte dal codice di procedura
civile (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).
Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria
trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di
accettare con beneficio d'inventario.
Art. 494 Omissioni o infedeltà
nell'inventario
Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha
omesso in mala fede di denunziare nell'inventario
beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato
in mala fede, nell'inventario stesso, passività non
esistenti (527).
Art. 495 Pagamento dei creditori e legatari
Trascorso un mese dalla trascrizione prevista
nell'Art. 484 o dall'annotazione disposta nello
stesso articolo per il caso che l'inventario sia
posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando
creditori o legatari non si oppongono (2906) ed egli
non intende promuovere la liquidazione a norma
dell'Art. 503, paga i creditori e i legatari a
misura che si presentano, salvi i loro diritti di
poziorità (2741).
Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti
insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso
contro i legatari, ancorché di cosa determinata
appartenente al testatore (649), nei limiti del
valore del legato.
Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno
dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia
anteriormente prescritto (2934 e seguenti).
Art. 496 Rendimento del conto
L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua
amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali
possono fare assegnare un termine all'erede (Cod.
Proc. Civ. 263 e seguenti, 747 e seguente.; att.
Cod. Proc. Civ. 109, 178).
Art. 497 Mora nel rendimento del conto
L'erede non può essere costretto al pagamento con i
propri beni, se non quando è stato costituito in
mora (1219) a presentare il conto e non ha ancora
soddisfatto a quest'obbligo.
Dopo la liquidazione del conto, non può essere
costretto al pagamento con i propri beni se non fino
alla concorrenza delle somme di cui è debitore.
Art. 498 Liquidazione dell'eredità in caso di
opposizione
Qualora entro il termine indicato nell'Art. 495 gli
sia stata notificata opposizione da parte di
creditori o di legatari, l'erede non può eseguire
pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione
dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e
legatari.
A tal fine egli, non oltre un mese dalla
notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un
notaio del luogo dell'aperta successione (456),
invitare i creditori e i legatari a presentare,
entro un termine stabilito dal notaio stesso e non
inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di
credito.
L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e
ai legatari dei quali è noto il domicilio o la
residenza ed e pubblicato nel foglio degli annunzi
legali della provincia.
Art. 499 Procedura di liquidazione
Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi
le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con
l'assistenza del notaio, a liquidare le attività
ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni
necessarie. Se l'alienazione ha per oggetto beni
sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non
si estinguono, e le ipoteche non possono essere
cancellate sino a che l'acquirente non depositi il
prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda
al pagamento dei creditori collocati nello stato di
graduazione previsto dal comma seguente.
L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio,
lo stato di graduazione. I creditori sono collocati
secondo i rispettivi diritti di prelazione (2741 e
seguenti). Essi sono preferiti ai legatari. Tra i
creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo
ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi
crediti. Qualora, per soddisfare i creditori, sia
necessario comprendere nella liquidazione anche
l'oggetto di un legato di specie (649), sulla somma
che residua dopo il pagamento dei creditori il
legatario di specie è preferito agli altri legatari.
Art. 500 Termine per la liquidazione
L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei
creditori o legatari, può assegnare un termine
all'erede per liquidare le attività ereditarie e per
formare lo stato di graduazione (Cod. Proc. Civ.
749).
Art. 501 Reclami
Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà
avviso con raccomandata ai creditori e legatari di
cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede
alla pubblicazione di un estratto dello stato nel
foglio degli annunzi legali della provincia.
Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di
questa pubblicazione, lo stato di graduazione
diviene definitivo.
Art. 502 Pagamento dei creditori e dei
legatari
Divenuto definitivo lo stato di graduazione (501) o
passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui
reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i
legatari in conformità dello stato medesimo. Questo
costituisce titolo esecutivo contro l'erede (Cod.
Proc. Civ. 474).
La collocazione dei crediti condizionali non
impedisce il pagamento dei creditori posteriori,
sempre che questi diano cauzione (1179).
I creditori e i legatari che non si sono presentati
hanno azione contro l'erede solo nei limiti della
somma che residua dopo il pagamento dei creditori e
dei legatari collocati nello stato di graduazione.
Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in
cui lo stato e divenuto definitivo o è passata in
giudicato la sentenza che ha pronunziato sui
reclami, salvo che il credito sia anteriormente
prescritto.
Art. 503 Liquidazione promossa dall'erede
Anche quando non vi e opposizione di creditori o di
legatari, l'erede può valersi della procedura di
liquidazione prevista dagli articoli precedenti
(att. 132).
Il pagamento fatto a creditori privilegiati
ipotecari non impedisce all'erede di valersi di
questa procedura.
Art. 504 Liquidazione nel caso di più eredi
Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario,
ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve
convocare i propri coeredi al notaio nel termine che
questi ha stabilito per la dichiarazione dei
crediti. I coeredi che non si presentano sono
rappresentati nella liquidazione dal notaio.
Art. 505 Decadenza dal beneficio
L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le
norme stabilite dall'Art. 498 o non compie la
liquidazione o lo stato di graduazione nel termine
stabilito dall'Art. 500, decade dal beneficio
d'inventario.
Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede
che, nel caso previsto dall'Art. 503 dopo l'invito
ai creditori di presentare le dichiarazioni di
credito, esegue pagamenti prima che sia definita la
procedura di liquidazione o non osserva il termine
che gli è stato prefisso a norma dell'Art. 500.
La decadenza non si verifica quando si tratta di
pagamenti a favore di creditori privilegiati o
ipotecari. In ogni caso la decadenza dal beneficio
d'inventario può essere fatta valere solo dai
creditori del defunto e dai legatari.
Art. 506 Procedure individuali
Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma
dell'Art. 498, non possono essere promosse procedure
esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia
essere continuate quelle in corso, ma la parte di
prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori
privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in
base allo stato di graduazione previsto dall'Art.
499.
I crediti a termine diventano esigibili. Resta
tuttavia il beneficio del termine, quando il credito
e munito di garanzia reale (2747, 2796, 2808) su
beni la cui alienazione non si renda necessaria ai
fini della liquidazione, e la garanzia stessa è
idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale
del credito.
Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori
previsto dal terzo comma dell'Art. 498 e sospeso il
decorso degl'interessi dei crediti chirografari. I
creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la
liquidazione, al collocamento degli interessi sugli
eventuali residui.
Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai
legatari
L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del
termine stabilito per presentare le dichiarazioni di
credito, se non ha provveduto ad alcun atto di
liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari
a favore dei creditori e dei legatari.
A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate
dall'Art. 498, dare avviso ai creditori e ai
legatari dei quali è noto il domicilio o la
residenza (43); deve iscrivere la dichiarazione di
rilascio nel registro delle successioni (att. 52,
53), annotarla in margine alla trascrizione
prescritta dal secondo comma dell'Art. 484, e
trascriverla presso gli uffici dei registri
immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli
immobili ereditari e presso gli uffici dove sono
registrati i beni mobili (2663).
Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di
rilascio, gli atti di disposizione dei beni
ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto
rispetto ai creditori e ai legatari (2649). L'erede
deve consegnare i beni al curatore nominato secondo
le norme dell'articolo seguente. Eseguita la
consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità
per i debiti ereditari (1177, 2930).
Art. 508 Nomina del curatore
Trascritta la dichiarazione di rilascio, il pretore
del luogo dell'aperta successione, su istanza
dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o
anche d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda
alla liquidazione secondo le norme degli artt. 498 e
seguenti.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel
registro delle successioni (att. 52, 53).
Le attività che residuano, pagate le spese della
curatela e soddisfatti i creditori e i legatari
collocati nello stato di graduazione, spettano
all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari,
che non si sono presentati, nei limiti determinati
dal terzo comma dell'Art. 502.
Art. 509 Liquidazione proseguita su istanza
dei creditori o legatari
Se, dopo la scadenza del termine stabilito per
presentare le dichiarazioni di credito, l'erede
incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario,
ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il
pretore del luogo dell'aperta successione, su
istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti
l'erede e coloro che hanno presentato le
dichiarazioni di credito, può nominare un curatore
con l'incarico di provvedere alla liquidazione
dell'eredità secondo le norme degli artt. 499 e
seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza
dal beneficio non può più essere fatta valere.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel
registro delle successioni (att. 52, 53), annotato a
margine della trascrizione prescritta dal secondo
comma dell'Art. 484, e trascritto negli uffici dei
registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli
immobili ereditari e negli uffici dove sono
registrati i beni mobili (2663).
L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto
a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione
che l'erede compie dopo trascritto il decreto di
nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai
creditori e ai legatari (2649).
Art. 510 Accettazione o inventario fatti da
uno dei chiamati
L'accettazione con beneficio d'inventario fatta
da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche
se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da
quello che ha fatto la dichiarazione.
Art. 511 Spese
Le spese dell'apposizione dei sigilli (Cod. Proc.
Civ. 752 e seguente), dell'inventario e di ogni
altro atto dipendente dall'accettazione con
beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità.
Capo VI: Della separazione dei beni del defunto da
quelli dell'erede
Art. 512 Oggetto della separazione
La separazione dei beni del defunto da quelli
dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni
del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che
l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori
dell'erede (490).
Il diritto alla separazione spetta anche ai
creditori o legatari che hanno altre garanzie (2741,
2772) sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai
legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi
anche sui beni propri dell'erede.
Art. 513 Separazione contro i legatari di
specie
I creditori del defunto possono esercitare la
separazione anche rispetto ai beni che formano
oggetto di legato di specie (649).
Art. 514 Rapporti tra creditori separatisti e
non separatisti
I creditori e i legatari che hanno esercitato la
separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni
separati a preferenza dei creditori e dei legatari
che non l'hanno esercitata, quando il valore della
parte di patrimonio non separata sarebbe stato
sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari
non separatisti.
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non
separatisti possono concorrere con coloro che hanno
esercitato la separazione; ma, se parte del
patrimonio non e stata separata, il valore di questa
si aggiunge al prezzo dei beni separati per
determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei
concorrenti, e quindi si considera come attribuito
integralmente ai creditori e ai legatari non
separatisti (att. 54). Quando la separazione è
esercitata da creditori e legatari, i creditori sono
preferiti ai legatari. La preferenza è anche
accordata, nel caso previsto dal comma precedente,
ai creditori non separatisti di fronte ai legatari
separatisti (756).
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione
(2741 e seguenti).
Art. 515 Cessazione della separazione
L'erede può impedire o far cessare la separazione
pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione
(1179) per il pagamento di quelli il cui diritto è
sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure
è contestato.
Art. 516 Termine per l'esercizio del diritto
alla separazione
Il diritto alla separazione deve essere esercitato
entro il termine di tre mesi dall'apertura della
successione.
Art. 517 Separazione riguardo ai mobili
Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si
esercita mediante domanda giudiziale. La domanda si
propone con ricorso al pretore del luogo dell'aperta
successione, il quale ordina l'inventario, se non e
ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la
conservazione dei beni stessi.
Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il
diritto alla separazione comprende soltanto il
prezzo non ancora pagato.
Art. 518 Separazione riguardo agli immobili
Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci
d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita
mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra
ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei
modi stabiliti per iscrivere le ipoteche (2827 e
seguenti), indicando il nome del defunto e quello
dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che
l'iscrizione stessa viene presa a titolo di
separazione dei beni. Per tale iscrizione non è
necessario esibire il titolo.
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se
eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado
della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed
iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se
anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono
applicabili le norme sulle ipoteche (2808 e
seguenti).
Capo VII: Della rinunzia all'eredità
Art. 519 Dichiarazione di rinunzia
La rinunzia all'eredità deve farsi con
dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal
cancelliere della pretura del mandamento in cui si è
aperta la successione, e inserita nel registro delle
successioni (att. 52, 53, 133). La rinunzia fatta
gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si
sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha
effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non
siano osservate le forme indicate nel comma
precedente.
Art. 520 Rinunzia condizionata, a termine o
parziale
E' nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a
termine o solo per parte (475).
Art. 521 Retroattività della rinunzia
Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non
vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o
domandare il legato a lui fatto sino alla
concorrenza della porzione disponibile (556), salve
le disposizioni degli artt. 551 e 552.
Art. 522 Devoluzione nelle successioni
legittime
Nelle successioni legittime la parte di colui che
rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso
col rinunziante, salvo il diritto di
rappresentazione (467 e seguenti) e salvo il
disposto dell'ultimo comma dell'Art. 571. Se il
rinunziante e solo, l'eredità si devolve a coloro ai
quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Art. 523 Devoluzione nelle successioni
testamentarie
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non
ha disposto una sostituzione (688) e se non ha luogo
il diritto di rappresentazione (4672), la parte del
rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'Art.
674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma
dell'Art. 677.
Art. 524 Impugnazione della rinunzia da parte
dei creditori
Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità
con danno dei suoi creditori, questi possono farsi
autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo
del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui
beni ereditari fino alla concorrenza dei loro
crediti (2652, 2740). Il diritto dei creditori si
prescrive in cinque anni dalla rinunzia (2934 e
seguenti).
Art. 525 Revoca della rinunzia
Fino a che il diritto di accettare l'eredità non e
prescritto (480) contro i chiamati che vi hanno
rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non
è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza
pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra
i beni dell'eredità.
Art. 526 Impugnazione per violenza o dolo
La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è
l'effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in
cui è cessata la violenza o e stato scoperto il dolo
(1442).
Art. 527 Sottrazione di beni ereditari
I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o
nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono
dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi
puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
Capo VIII: Dell'eredità giacente
Art. 528 Nomina del curatore
Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non
e nel possesso di beni ereditari (458 e seguenti),
il pretore del mandamento in cui si e aperta la
successione, su istanza delle persone interessate o
anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del
cancelliere, e pubblicato per estratto nel foglio
degli annunzi legali della provincia e iscritto nel
registro delle successioni (att. 52, 53).
Art. 529 Obblighi del curatore
Il curatore e tenuto a procedere all'inventario
dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le
ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro
la medesima, ad amministrarla, a depositare presso
le casse postali o presso un istituto di credito
designato dal pretore il danaro che si trova
nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o
degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della
propria amministrazione.
Art. 530 Pagamento dei debiti ereditari
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti
ereditari e dei legati, previa autorizzazione del
pretore (Cod. Proc. Civ. 783).
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa
opposizione, il curatore non può procedere ad alcun
pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione
dell'eredità secondo le norme degli artt. 498 e
seguenti (att. 134-2).
Art. 531 Inventario, amministrazione e
rendimento dei conti
Le disposizioni della Sezione II del Capo V di
questo Titolo, che riguardano l'inventario,
l'amministrazione e il rendimento di conti da parte
dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni
al curatore dell'eredità giacente, esclusa la
limitazione della responsabilità per colpa (491).
Art. 532 Cessazione della curatela per
accettazione dell'eredità
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando
l'eredità è stata accettata.
Art. 533 Nozione
L'erede può (2652, 2690) chiedere il riconoscimento
della qualità ereditaria contro chiunque possiede
tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o
senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la
restituzione dei beni medesimi.
L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti
dell'usucapione rispetto ai singoli beni (1158 e
seguenti).
Art. 534 Diritti dei terzi
L'erede può agire anche contro gli aventi causa da
chi possiede a titolo di erede o senza titolo. Sono
salvi i diritti acquistati, per effetto di
convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente,
dai terzi i quali provino di avere contrattato in
buona fede.
La disposizione del comma precedente non si applica
ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei
pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede
(2648) e l'acquisto dall'erede apparente non sono
stati trascritti anteriormente alla trascrizione
dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario
vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale
contro l'erede apparente (2652, n. 7).
Art. 535 Possessore di beni ereditari
Le disposizioni in materia di possesso si applicano
anche al possessore di beni ereditari, per quanto
riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i
miglioramenti e le addizioni (1148 e seguenti).
Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in
buona fede una cosa dell'eredità, è solo obbligato a
restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo
ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora
dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo
(2038).
E possessore in buona fede colui che ha acquistato
il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore
di essere erede. La buona fede non giova se l'errore
dipende da colpa grave (1147).
Capo IX: Dei legittimari
Sezione I: Dei diritti riservati ai legittimari
Art. 536 Legittimari
Le persone a favore delle quali la legge riserva
(457, 549) una quota di eredità o altri diritti
nella successione sono: il coniuge, i figli
legittimi, i figli naturali, gli ascendenti
legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e
gli adottivi.
A favore dei discendenti (77) dei figli legittimi o
naturali, i quali vengono alla successione in luogo
di questi (467), la legge riserva gli stessi diritti
che sono riservati ai figli legittimi o naturali.
Art. 537 Riserva a favore dei figli legittimi
e naturali
Salvo quanto disposto dall'Art. 542, se il genitore
lascia un figlio solo, legittimo o naturale (459,
231, 573), a questi è riservata la metà del
patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei
due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i
figli, legittimi e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in
beni immobili ereditari la porzione spettante ai
figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di
opposizione decide il giudice, valutate le
circostanze personali e patrimoniali.
Art. 538 Riserva a favore degli ascendenti
legittimi
Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali,
ma ascendenti legittimi, a favore di questi è
riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto
disposto dall' Art. 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è
ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti
dall'Art. 569.
Art. 539 (abrogato)
Art. 540 Riserva a favore del coniuge
A favore del coniuge (459) è riservata la metà del
patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni
dell'Art. 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri
chiamati, sono riservati i diritti di abitazione
sulla casa adibita a residenza familiare (144), e di
uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del
defunto o comuni.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e,
qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente
sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente
sulla quota riservata ai figli.
Art. 541 (abrogato)
Art. 542 Concorso di coniuge e figli
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo
figlio, legittimo o naturale (459, 231, 258) a
quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed
un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di
uno, ad essi è complessivamente riservata la metà
del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del
patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i
figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti
uguali. Si applica il terzo comma dell'Art. 537.
Art. 543 (abrogato)
Art. 544 Concorso di ascendenti legittimi e
coniuge
Quando chi muore non lascia né figli legittimi né
figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge
(459), a quest'ultimo è riservata la metà del
patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
In caso di pluralità di ascendenti, la quota di
riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente
comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri
previsti dall'Art. 569.
Art. 545-547 (abrogati)
Art. 548 Riserva a favore del coniuge
separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione
con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ.
324), ai sensi del secondo comma dell' Art. 151, ha
gli stessi diritti successori del coniuge non
separato. Il coniuge cui è stata addebitata la
separazione con sentenza passata in giudicato ha
diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al
momento dell'apertura della successione godeva degli
alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è
commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità
e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque
di entità superiore a quella della prestazione
alimentare goduta. La medesima disposizione si
applica nel caso in cui la separazione sia stata
addebitata ad entrambi i coniugi.
Art. 549 Divieto di pesi o condizioni sulla
quota dei legittimari
Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla
quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione
delle norme contenute nel Titolo IV di questo libro
(733 e seguenti).
Art. 550 Lascito eccedente la porzione
disponibile
Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una
rendita vitalizia (1872) il cui reddito eccede
quello della porzione disponibile (556), i
legittimari (536), ai quali è stata assegnata la
nuda proprietà della disponibile o di parte di essa,
hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di
abbandonare (1350) la nuda proprietà della porzione
disponibile. Nel secondo caso il legatario,
conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista
la qualità di erede (588).
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il
testatore ha disposto della nuda proprietà di una
parte eccedente la disponibile.
Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di
tutti perché la disposizione testamentaria abbia
esecuzione.
Le stesse norme si applicano anche se
dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà
è stato disposto con donazione.
Art. 551 Legato in sostituzione di legittima
Se a un legittimario è lasciato un legato in
sostituzione della legittima, egli può rinunziare al
legato (649 e seguenti) e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il
diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il
valore del legato sia inferiore a quello della
legittima, e non acquista la qualità di erede (588).
Questa disposizione non si applica quando il
testatore ha espressamente attribuito al
legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava
sulla porzione indisponibile. Se però il valore del
legato eccede quello della legittima spettante al
legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla
disponibile.
Art. 552 Donazione e legati in conto di
legittima
Il legittimario che rinunzia all'eredità (519 e
seguenti), quando non si ha rappresentazione (467),
può sulla disponibile ritenere le donazioni o
conseguire i legati a lui fatti (521-2); ma quando
non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione
(564-2), se per integrare la legittima spettante
agli eredi è necessario ridurre le disposizioni
testamentarie o le donazioni (554 e seguenti),
restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore
sulla disponibile, che non sarebbero soggette a
riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e
si riducono le donazioni e i legati fatti a
quest'ultimo.
Sezione II: Della reintegrazione della quota
riservata ai legittimari
Art. 553 Riduzione delle porzioni degli eredi
legittimi in concorso con legittimari
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in
tutto o in parte la successione legittima (457), nel
concorso di legittimari con altri successibili, le
porzioni che spetterebbero a questi ultimi si
riducono proporzionalmente nei limiti in cui è
necessario per integrare la quota riservata (537 e
seguenti) ai legittimari, i quali però devono
imputare a questa, ai sensi dell'Art. 564, quanto
hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o
di legati.
Art. 554 Riduzione delle disposizioni
testamentarie
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di
cui il defunto poteva disporre sono soggette a
riduzione (557 e seguenti) nei limiti della quota
medesima (2652).
Art. 555 Riduzione delle donazioni
Le donazioni (809, 1923), il cui valore eccede la
quota della quale il defunto poteva disporre (172),
sono soggette a riduzione fino alla quota medesima
(att. 135).
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il
valore dei beni di cui è stato disposto per
testamento.
Art. 556 Determinazione della porzione
disponibile
Per determinare l'ammontare della quota di cui il
defunto poteva disporre si forma una massa di tutti
i beni che appartenevano al defunto al tempo della
morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi
fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a
titolo di donazione, secondo il loro valore
determinato in base alle regole dettate negli artt.
747 e 750 e sull'asse così formato si calcola la
quota ii cui il defunto poteva disporre (537 e
seguenti, 737; att. 135-2).
Art. 557 Soggetti che possono chiedere la
riduzione
La riduzione delle donazioni (809) e delle
disposizioni lesive della porzione di legittima non
può essere domandata che dai legittimari e dai loro
eredi o aventi causa (537 e seguenti).
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché
vive il donante né con dichiarazione espressa, né
prestando il loro assenso alla donazione (458).
I donatari e i legatari non possono chiedere la
riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla
né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se
il legittimario avente diritto alla riduzione ha
accettato con il beneficio d'inventario (484 e
seguenti).
Art. 558 Modo di ridurre le disposizioni
testamentarie
La riduzione delle disposizioni testamentarie
avviene proporzionalmente, senza distinguere tra
eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua
disposizione deve avere effetto a preferenza delle
altre, questa disposizione non si riduce, se non in
quanto il valore delle altre non sia sufficiente a
integrare la quota riservata ai legittimari.
Art. 559 Modo di ridurre le donazioni
Le donazioni (809) si riducono cominciando
dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
Art. 560 Riduzione del legato o della
donazione d'immobili
Quando oggetto del legato o della donazione da
ridurre è un immobile (812), la riduzione si fa
separando dall'immobile medesimo la parte occorrente
per integrare la quota riservata, se ciò può
avvenire comodamente (720).
Se la separazione non può farsi comodamente e il
legatario o il donatario ha nell'immobile
un'eccedenza maggiore del quarto della porzione
disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero
nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il
valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza
non supera il quarto, il legatario o il donatario
può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro
i legittimari.
Il legatario o il donatario che è legittimario può
ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso
non superi l'importo della porzione disponibile e
della quota che gli spetta come legittimario.
Art. 561 Restituzione degli immobili
Gli immobili restituiti in conseguenza della
riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui
il legatario o il donatario può averli gravati,
salvo il disposto del n. 8 dell'Art. 2652. La stessa
disposizione si applica per i mobili iscritti in
pubblici registri (2683, 2690).
I frutti (820) sono dovuti a decorrere dal giorno
della domanda giudiziale (1148).
Art. 562 Insolvenza del donatario soggetto a
riduzione
Se la cosa donata è perita per causa imputabile al
donatario o ai suoi aventi causa o se la
restituzione della cosa donata non può essere
richiesta contro l'acquirente, e il donatario è in
tutto o in parte insolvente (2652), il valore della
donazione che non si può recuperare dal donatario si
detrae dalla massa ereditaria, ma restano
impregiudicate le ragioni di credito del
legittimario e dei donatari antecedenti contro il
donatario insolvente.
Art. 563 Azione contro gli aventi causa dai
donatari soggetti a riduzione
Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la
riduzione hanno alienato a terzi gli immobili
donati, il legittimario, premessa l'escussione dei
beni del donatario, può chiedere ai successivi
acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si
potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la
restituzione degli immobili (2652, n. 8).
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi
secondo l'ordine di data delle alienazioni,
cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti
può anche essere richiesta la restituzione dei beni
mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti
del possesso di buona fede (1153 e seguenti).
Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di
restituire in natura le cose donate pagando
l'equivalente in danaro.
Art. 564 Condizioni per l'esercizio
dell'azione di riduzione
Il legittimario che non ha accettato l'eredità col
beneficio d'inventario (484 e seguenti) non può
chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati,
salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti
a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano
rinunziato all'eredità. Questa disposizione non si
applica all'erede che ha accettato col beneficio
d'inventario e che ne è decaduto (439 e seguenti).
In ogni caso il legittimario, che domanda la
riduzione di donazioni o di disposizioni
testamentarie, deve imputare (737 e seguenti) alla
sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui
fatti, salvo che ne sia stato espressamente
dispensato (553; att. 1352).
Il legittimario che succede per rappresentazione
(467 e seguenti) deve anche imputare le donazioni e
i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo
ascendente (740; att. 1352).
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari
anteriori. Ogni cosa, che, secondo le regole
contenute nel Capo II del Titolo IV di questo libro,
è esente da collazione, è pure esente da
imputazione.
Indice
|