Codice Civile
Libro Primo: Delle persone e della
famiglia
Titolo IX: Della potestà dei
genitori
Art. 315 Doveri del figlio
verso i genitori
Il figlio (231 e seguenti) deve
rispettare i genitori e deve
contribuire in relazione alle
proprie sostanze e al proprio
reddito, al mantenimento della
famiglia finché convive con essa.
Art. 316 Esercizio della potestà
dei genitori
Il figlio è soggetto alla potestà
dei genitori sino all'età maggiore o
alla emancipazione (2, 390)
La potestà è esercitata di comune
accordo da entrambi (155, 317, 327,
343) i genitori.
In caso di contrasto su questioni di
particolare importanza ciascuno dei
genitori può ricorrere senza
formalità al giudice indicando i
provvedimenti che ritiene più
idonei.
Se sussiste un incombente pericolo
di grave pregiudizio per il figlio,
il padre può adottare i
provvedimenti urgenti ed
indifferibili (322).
Il giudice, sentiti i genitori ed il
figlio, se maggiore degli anni
quattordici, suggerisce le
determinazioni che ritiene più utili
nell'interesse del figlio e
dell'unità familiare. Se il
contrasto permane il giudice
attribuisce il potere di decisione a
quello dei genitori che, nel singolo
caso, ritiene il più idoneo a curare
l'interesse del figlio.
Art. 317 Impedimento di uno
dei genitori
Nel caso di lontananza, di
incapacità o di altro impedimento
che renda impossibile ad uno dei
genitori l'esercizio della potestà,
questa è esercitata in modo
esclusivo dall'altro.
La potestà comune dei genitori non
cessa quando, a seguito di
separazione, di scioglimento, di
annullamento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, i
figli vengono affidati ad uno di
essi. L'esercizio della potestà è
regolato, in tali casi, secondo
quanto disposto nell'art. 155.
Art. 317-bis Esercizio della
potestà
Al genitore che ha riconosciuto il
figlio naturale spetta la potestà su
di lui.
Se il riconoscimento è fatto da
entrambi i genitori, I'esercizio
della potestà spetta congiuntamente
ad entrambi qualora siano
conviventi. Si applicano le
disposizioni dell'art. 316. Se i
genitori non convivono l'esercizio
della potestà spetta al genitore col
quale il figlio convive ovvero, se
non convive con alcuno di essi, al
primo che ha fatto il
riconoscimento. Il giudice,
nell'esclusivo interesse del figlio,
può disporre diversamente; può anche
escludere dall'esercizio della
potestà entrambi i genitori,
provvedendo alla nomina di un
tutore.
Il genitore che non esercita la
potestà ha il potere di vigilare
sull'istruzione, sull'educazione e
sulle condizioni di vita del figlio
minore.
Art. 318 Abbandono della casa
del genitore
Il figlio non può abbandonare la
casa dei genitori o del genitore che
esercita su di lui la potestà né la
dimora da essi assegnatagli. Qualora
se ne allontani senza il permesso, i
genitori possono richiamarlo
ricorrendo, se necessario, al
giudice tutelare.
Art. 319 (abrogato)
Art. 320 Rappresentanza e
amministrazione
I genitori congiuntamente, o quello
di essi che esercita in via
esclusiva la potestà, rappresentano
i figli nati e nascituri in tutti
gli atti civili e ne amministrano i
beni. Gli atti di ordinaria
amministrazione, esclusi i contratti
con i quali si concedono o si
acquistano diritti personali di
godimento, possono essere compiuti
disgiuntamente da ciascun genitore
(322).
Si applicano, in caso di disaccordo
o di esercizio difforme dalle
decisioni concordate, le
disposizioni dell'art. 316.
I genitori non possono alienare,
ipotecare o dare in pegno i beni
pervenuti al figlio a qualsiasi
titolo, anche a causa di morte,
accettare o rinunziare ad eredità o
legati, accettare donazioni,
procedere allo scioglimento di
comunioni, contrarre mutui o
locazioni ultranovennali (1572) o
compiere altri atti eccedenti la
ordinaria amministrazione né
promuovere, transigere o
compromettere in arbitri giudizi
relativi a tali atti, se non per
necessità o utilità evidente del
figlio dopo autorizzazione del
giudice tutelare.
I capitali non possono essere
riscossi senza autorizzazione del
giudice tutelare, il quale ne
determina l'impiego.
L'esercizio di una impresa
commerciale (2195) non può essere
continuato se non con
l'autorizzazione del tribunale su
parere del giudice tutelare. Questi
può consentire l'esercizio
provvisorio dell'impresa, fino a
quando il tribunale abbia deliberato
sulla istanza (2198).
Se sorge conflitto di interessi
patrimoniali tra i figli soggetti
alla stessa potestà, o tra essi e i
genitori o quello di essi che
esercita in via esclusiva la
potestà, il giudice tutelare nomina
ai figli un curatore speciale. Se il
conflitto sorge tra i figli e uno
solo dei genitori esercenti la
potestà, la rappresentanza dei figli
spetta esclusivamente all'altro
genitore.
Art. 321 Nomina di un
curatore speciale
In tutti i casi in cui i genitori
congiuntamente, o quello di essi che
esercita in via esclusiva la potestà
1155), non possono o non vogliono
compiere uno o più atti di interesse
del figlio, eccedente l'ordinaria
amministrazione, il giudice, su
richiesta del figlio stesso, del
pubblico ministero o di uno dei
parenti che vi abbia interesse, e
sentiti i genitori, può nominare al
figlio un curatore speciale
autorizzandolo al compimento di tali
atti.
Art. 322 Inosservanza delle
disposizioni precedenti
Gli atti compiuti senza osservare le
norme dei precedenti articoli del
presente titolo possono essere
annullati su istanza dei genitori
esercenti la potestà o del figlio o
dei suoi eredi o aventi causa.
Art. 323 Atti vietati ai
genitori
I genitori esercenti la potestà sui
figli non possono, neppure all'asta
pubblica, rendersi acquirenti
direttamente o per interposta
persona dei beni e dei diritti del
minore.
Gli atti compiuti in violazione del
divieto previsto nel comma
precedente possono essere annullati
(1422) su istanza del figlio o dei
suoi eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la potestà non
possono diventare cessionari di
alcuna ragione o credito verso il
minore (1261).
Art. 324 Usufrutto legale
I genitori esercenti la potestà
hanno in comune l'usufrutto dei beni
del figlio.
I frutti percepiti sono destinati al
mantenimento della famiglia e
all'istruzione ed educazione dei
figli.
Non sono soggetti ad usufrutto
legale:
i beni acquistati dal figlio con i
proventi del proprio lavoro;
i beni lasciati o donati (587, 769)
al figlio per intraprendere una
carriera, un'arte o una professione;
i beni lasciati o donati con la
condizione che i genitori esercenti
la potestà o uno di essi non ne
abbiano l'usufrutto: la condizione
però non ha effetto per i beni
spettanti al figlio a titolo di
legittima (537);
i beni pervenuti al figlio per
eredità, legato o donazione e
accettati nell'interesse del figlio
contro la volontà dei genitori
esercenti la potestà. Se uno solo di
essi era favorevole
all'accettazione, I'usufrutto legale
spetta esclusivamente a lui.
Art. 325 Obblighi inerenti
all'usufrutto legale
Gravano sull'usufrutto legale gli
obblighi propri dell'usufruttuario
(1001).
Art. 326 Inalienabilità
dell'usufrutto legale. Esecuzione
sui frutti.
L'usufrutto legale non può essere
oggetto di alienazione, di pegno o
di ipoteca né di esecuzione da parte
dei creditori.
L'esecuzione sui frutti dei beni del
figlio da parte dei creditori dei
genitori o di quello di essi che ne
è titolare esclusivo non può aver
luogo per debiti che il creditore
conosceva essere stati contratti per
scopi estranei ai bisogni della
famiglia.
Art. 327 Usufrutto legale di
uno solo dei genitori
Il genitore che esercita in modo
esclusivo la potestà è il solo
titolare dell'usufrutto legale.
Art. 328 Nuove nozze
Il genitore che passa a nuove nozze
conserva l'usufrutto legale, con
l'obbligo tuttavia di accantonare in
favore del figlio quanto risulti
eccedente rispetto alle spese per il
mantenimento, I'istruzione e
l'educazione di quest'ultimo.
Art. 329 Godimento dei beni
dopo la cessazione dell'usufrutto
legale
Cessato l'usufrutto legale, se il
genitore ha continuato a godere i
beni del figlio convivente con esso
senza procura ma senza opposizione,
o anche con procura ma senza
l'obbligo di rendere conto dei
frutti, egli o i suoi eredi non sono
tenuti che a consegnare i frutti
esistenti al tempo della domanda.
Art. 330 Decadenza dalla
potestà sui figli
Il giudice può pronunziare la
decadenza della potestà quando il
genitore viola o trascura i doveri
(147; Cod. Pen. 570) ad essa
inerenti o abusa dei relativi poteri
con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il
giudice può ordinare
l'allontanamento del figlio dalla
residenza familiare.
Art. 331 (abrogato)
Art. 332 Reintegrazione nella
potestà
Il giudice può reintegrare nella
potestà il genitore che ne è
decaduto, quando, cessate le ragioni
per le quali la decadenza è stata
pronunciata, e escluso ogni pericolo
di pregiudizio per il figlio.
Art. 333 Condotta del
genitore pregiudizievole ai figli
Quando la condotta di uno o di
entrambi i genitori non è tale da
dare luogo alla pronuncia di
decadenza prevista dall'art. 330, ma
appare comunque pregiudizievole al
figlio, il giudice, secondo le
circostanze può adottare i
provvedimenti convenienti e può
anche disporre l'allontanamento di
lui dalla residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili
in qualsiasi momento.
Art. 334 Rimozione
dall'amministrazione
Quando il patrimonio del minore è
male amministrato, il tribunale può
stabilire le condizioni a cui i
genitori devono attenersi
nell'amministrazione o può rimuovere
entrambi o uno solo di essi
dall'amministrazione stessa e
privarli, in tutto o in parte,
dell'usufrutto legale.
L'amministrazione è affidata ad un
curatore, se è disposta la rimozione
di entrambi i genitori.
Art. 335 Riammissione
nell'esercizio dell'amministrazione
Il genitore rimosso
dall'amministrazione ed
eventualmente privato dell'usufrutto
legale può essere riammesso dal
tribunale nell'esercizio dell'una o
nel godimento dell'altro, quando
sono cessati i motivi che hanno
provocato il provvedimento (336;
att. 382, 51).
Art. 336 Procedimento
I provvedimenti indicati negli
articoli precedenti sono adottati su
ricorso dell'altro genitore, dei
parenti (77) o del pubblico
ministero e, quando si tratta di
revocare deliberazioni anteriori,
anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di
consiglio (Cod. Proc. Civ. 737)
assunte informazioni e sentito il
pubblico ministero. Nei casi in cui
il provvedimento e richiesto contro
il genitore, questi deve essere
sentito.
In caso di urgente necessità il
tribunale può adottare, anche di
ufficio, provvedimenti temporanei
nell'interesse del figlio.
Art. 337 Vigilanza del
giudice tutelare
Il giudice tutelare deve vigilare
sull'osservanza delle condizioni che
il tribunale abbia stabilito per
l'esercizio della potestà e per
l'amministrazione dei beni.
Art. 338-341 (abrogati)
Art. 342 Nuove nozze del
genitore non ariano (abrogato)
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