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Codice Civile
Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo VIII: Dell'adozione di persone
maggiori di età
Capo I: Dell'adozione di persone maggiori di
età e dei suoi effetti
Art. 291 Condizioni
L'adozione è permessa alle persone che non
hanno discendenti legittimi o legittimati,
che hanno compiuto gli anni trentacinque e
che superano almeno di diciotto anni l'età
di coloro che essi intendono adottare.
Quando eccezionali circostanze lo
consigliano, il tribunale può autorizzare
l'adozione se l'adottante ha raggiunto
almeno l'età di trent'anni, ferma restando
la differenza di età di cui al comma
precedente.
Art. 292 Divieto di adozione per
diversità di razza (abrogato)
Art. 293 Divieto d'adozione di figli
nati fuori del matrimonio
I figli nati fuori del matrimonio non
possono essere adottati dai loro genitori.
Art. 294 Pluralità di adottati o di
adottanti
E' ammessa l'adozione di più persone anche
con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più di una
persona, salvo che i due adottanti siano
marito e moglie.
Art. 295 Adozione da parte del tutore
Il tutore non può adottare la persona (414)
della quale ha avuto la tutela, se non dopo
che sia stato approvato il conto della sua
amministrazione, sia stata fatta la consegna
dei beni e siano state estinte le
obbligazioni risultanti a suo carico o data
idonea garanzia per il loro adempimento (385
e seguenti).
Art. 296 Consenso per l'adozione
Per l'adozione si richiede il consenso
dell'adottante e dell'adottando (298, 311 e
seguenti).
Se l'adottando non ha compiuto la maggiore
età il consenso è dato dal suo legale
rappresentante.
Art. 297 Assenso del coniuge o dei
genitori
Per l'adozione è necessario l'assenso dei
genitori dell'adottando e l'assenso del
coniuge dell'adottante e dell'adottando, se
coniugati e non legalmente separati.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo
comma, il tribunale, sentiti gli
interessati, su istanza dell'adottante, può,
ove ritenga. ll rifiuto ingiustificato o
contrario all'interesse dell'adottando,
pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che
si tratti dell'assenso dei genitori
esercenti la potestà o del coniuge, se
convivente, dell'adottante o dell'adottando.
Parimenti il tribunale può pronunziare
l'adozione quando è impossibile ottenere
l'assenso per incapacità o irreperibilità
delle persone chiamate ad esprimerlo.
Art. 298 Decorrenza degli effetti
dell'adozione
L'adozione produce i suoi effetti dalla data
del decreto che la pronunzia.
Finché il decreto non è emanato, tanto
l'adottante quanto l'adottando possono
revocare il loro consenso.
Se l'adottante muore dopo la prestazione del
consenso e prima dell'emanazione del
decreto, si può procedere al compimento
degli atti necessari per l'adozione.
Gli eredi dell'adottante possono presentare
alla corte memorie e osservazioni per
opporsi all'adozione.
Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi
effetti dal momento della morte
dell'adottante.
Art. 299 Cognome dell'adottato
L'adottato assume il cognome dell'adottante
e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non
riconosciuto dei propri genitori assume solo
il cognome dell'adottante. Il riconoscimento
successivo all'adozione non fa assumere
all'adottato il cognome del genitore che lo
ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia
successivamente revocata. Il figlio naturale
che sia stato riconosciuto dai propri
genitori e sia successivamente adottato,
assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi,
l'adottato assume il cognome del marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna
maritata, I'adottato, che non sia figlio del
marito, assume il cognome della famiglia di
lei.
Art. 300 Diritti e doveri
dell'adottato
L'adottato conserva tutti i diritti e i
doveri verso la sua famiglia di origine (315
e seguenti), salve le eccezioni stabilite
dalla legge.
L'adozione non induce alcun rapporto civile
tra l'adottante e la famiglia dell'adottato
né tra l'adottato e i parenti
dell'adottante, salve le eccezioni stabilite
dalla legge (87).
Art. 301-303 (abrogati)
Art. 304 Diritti di successione
L'adozione non attribuisce all'adottante
alcun diritto di successione (567).
I diritti dell'adottato nella successione
dell'adottante sono regolati dalle norme
contenute nel libro II (468, 536, 567).
Art. 305 Revoca dell'adozione
L'adozione si può revocare soltanto nei casi
preveduti dagli articoli seguenti (att. 352,
127).
Art. 306 Revoca per indegnità
dell'adottato
La revoca dell'adozione può essere
pronunziata dal tribunale su domanda
dell'adottante, quando l'adottato abbia
attentato alla vita di lui o del suo
coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti,
ovvero si sia reso colpevole verso loro di
delitto punibile con pena restrittiva della
libertà personale non inferiore nel minimo a
tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza
dell'attentato, la revoca dell'adozione può
essere chiesta da coloro ai quali si
devolverebbe l'eredità in mancanza
dell'adottato e dei suoi discendenti.
Art. 307 Revoca per indegnità
dell'adottante
Quando i fatti previsti dall'articolo
precedente sono stati compiuti
dall'adottante contro l'adottato, oppure
contro il coniuge o i discendenti o gli
ascendenti di lui, la revoca può essere
pronunziata su domanda dell'adottato.
Art. 308 (abrogato)
Art. 309 Decorrenza degli effetti
della revoca
Gli effetti dell'adozione (298 e seguenti)
cessano quando passa in giudicato la
sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la
morte dell'adottante per fatto imputabile
all'adottato, l'adottato e i suoi
discendenti sono esclusi dalla successione
dell'adottante (463 e seguenti.).
Art. 310 (abrogato)
Capo II: Delle forme dell'adozione di
persone di maggiore età
Art. 311 Manifestazione del consenso
Il consenso dell'adottante e dell'adottando
o del legale rappresentante di questo, deve
essere manifestato personalmente al
presidente del tribunale nel cui circondario
l'adottante ha la residenza.
L'assenso delle persone indicate negli artt.
296 e 297 può essere dato da persona munita
di procura speciale rilasciata per atto
pubblico o per scrittura privata
autenticata.
Art. 312 Accertamenti del tribunale
Il tribunale, assunte le opportune
informazioni, verifica:
se tutte le condizioni della legge sono
state adempiute;
se l'adozione conviene all'adottando.
Art. 313 Provvedimento del tribunale
Il tribunale, in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero e omessa ogni
altra formalità di procedura, provvede con
decreto motivato decidendo di far luogo o
non far luogo all'adozione.
L'adottante, il pubblico ministero,
l'adottando, entro trenta giorni dalla
comunicazione, possono impugnare il decreto
del tribunale con reclamo alla corte di
appello, che decide in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero.
Art. 314 Pubblicità
Il decreto che pronuncia l'adozione,
divenuto definitivo, è trascritto a cura del
cancelliere del tribunale competente, entro
il decimo giorno successivo a quello della
relativa comunicazione, da effettuarsi non
oltre cinque giorni dal deposito, da parte
del cancelliere del giudice
dell'impugnazione, su apposito registro e
comunicato all'ufficiale di stato civile per
l'annotazione a margine dell'atto di nascita
dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente
deve essere altresì trascritta ed annotata
la sentenza di revoca della adozione,
passata in giudicato.
L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare
la pubblicazione del decreto che pronunzia
l'adozione o della sentenza di revoca nei
modi che ritiene opportuni.
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