Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo VII: Della filiazione
Capo I: Dello Stato di figlio legittimo
Sezione I: Dello stato di figlio legittimo
Art. 231 Paternità del marito
Il marito è padre del figlio concepito durante il
matrimonio.
Art. 232 Presunzione di concepimento durante
il matrimonio
Si presume concepito durante il matrimonio il figlio
nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla
celebrazione del matrimonio e non sono ancora
trascorsi trecento giorni dalla data
dell'annullamento, dello scioglimento o dalla
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La presunzione non opera decorsi trecento giorni
dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla
omologazione di separazione consensuale, ovvero
dalla data della comparizione dei coniugi avanti al
giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a
vivere separatamente nelle more del giudizio di
separazione o dei giudizi previsti nel comma
precedente.
Art. 233 Nascita del figlio prima dei
centottanta giorni
Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta
giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato
legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso,
non ne disconoscono la paternità.
Art. 234 Nascita del figlio dopo i trecento
giorni
Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare
che il figlio, nato dopo i trecento giorni
dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla
cessazione degli effetti civili del matrimonio, è
stato concepito durante il matrimonio.
Possono analogamente provare il concepimento durante
la convivenza quando il figlio sia nato dopo i
trecento giorni dalla pronuncia di separazione
giudiziale, o dalla omologazione di separazione
consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei
coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono
stati autorizzati a vivere separatamente nelle more
del giudizio di separazione o dei giudizi previsti
nel comma precedente.
In ogni caso il figlio può proporre azione per
reclamare lo stato di legittimo.
Art. 235 Disconoscimento di paternità
L'azione per il disconoscimento di paternità del
figlio concepito durante il matrimonio è consentita
solo nei casi seguenti:
se i coniugi non hanno coabitato nel periodo
compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo
giorno prima della nascita;
se durante il tempo predetto il marito era affetto
da impotenza, anche se soltanto di generare;
se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio
o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e
la nascita del figlio. In tali casi il marito è
ammesso a provare che il figlio presenta
caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno
incompatibile con quello del presunto padre, o ogni
altro fatto tendente ad escludere la paternità.
La sola dichiarazione della madre non esclude la
paternità.
L'azione di disconoscimento può essere esercitata
anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la
maggiore età in tutti i casi in cui può essere
esercitata dal padre.
Sezione II: Delle prove della filiazione legittima
Art. 236 Atto di
nascita e possesso di stato
La filiazione legittima si prova con l'atto di
nascita iscritto nei registri dello stato civile.
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso
continuo dello stato di figlio legittimo.
Art. 237 Fatti costitutivi del possesso di
stato
Il possesso di stato risulta da una serie di fatti
che nel loro complesso valgono a dimostrare le
relazioni di filiazioni e di parentela fra una
persona e la famiglia a cui essa pretende di
appartenere.
In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che la persona abbia sempre portato il cognome del
padre che essa pretende di avere;
che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia
provveduto in questa qualità al mantenimento, alla
educazione e al collocamento di essa;
che sia stata costantemente considerata come tale
nei rapporti sociali;
che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla
famiglia.
Art. 238 Atto di nascita conforme al possesso
di stato
Salvo quanto disposto dagli artt. 128, 233, 234, 235
e 239, nessuno può reclamare uno stato contrario a
quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di
figlio legittimo e il possesso di stato conforme
all'atto stesso.
Parimenti non si può contestare la legittimità di
colui il quale ha un possesso di stato conforme
all'atto di nascita.
Art. 239 Supposizione di parto o sostituzione
di neonato
Qualora si tratti di supposizione di parto o di
sostituzione di neonato (Cod. Pen. 566 e seguenti),
ancorché vi sia un atto di nascita conforme al
possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato
diverso, dando la prova della filiazione anche a
mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole
dell'art. 241.
Parimenti si può contestare la legittimità del
figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti
e secondo le regole sopra indicati, la prova della
supposizione o della sostituzione predette.
Art. 240 Mancanza dell'atto di matrimonio
La legittimità del figlio di due persone, che hanno
pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono
morte ambedue, non può essere contestata per il solo
motivo che manchi la prova della celebrazione del
matrimonio (130), qualora la stessa legittimità sia
provata da un possesso di stato (237) che non sia in
opposizione con l'atto di nascita.
Art. 241 Prova con testimoni
Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di
stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi
nomi (Cod. Pen. 495) o come nato da genitori ignoti,
la prova della filiazione può darsi col mezzo di
testimoni.
Questa prova non può essere ammessa che quando vi è
un principio di prova per iscritto (242), ovvero
quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza
gravi da determinare l'ammissione della prova.
Art. 242 Principio di prova per iscritto
Il principio di prova per iscritto risulta dai
documenti di famiglia, dai registri e dalle carte
private del padre o della madre, dagli atti pubblici
e privati provenienti da una delle parti che sono
impegnate nella controversia o da altra persona,
che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella
controversia.
Art. 243 Prova contraria
La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti
a dimostrare che il reclamante non è figlio della
donna che egli pretende di avere per madre, oppure
che non è figlio del marito della madre, quando
risulta provata la maternità.
Sezione III: Dell'azione di disconoscimento e delle
azioni di contestazione e di reclamo di legittimità
Art. 244 Termini dell'azione di
disconoscimento
L'azione di disconoscimento della paternità da parte
della madre deve essere proposta nel termine di sei
mesi dalla nascita del figlio.
Il marito può disconoscere il figlio nel termine di
un anno che decorre dal giorno della nascita quando
egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui
è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel
luogo in cui è nato il figlio o in cui è la
residenza familiare (144) se egli ne era lontano. In
ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia
della nascita in detti giorni, il termine decorre
dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
L'azione di disconoscimento della paternità può
essere proposta dal figlio, entro un anno dal
compimento della maggiore età o dal momento in cui
viene successivamente a conoscenza dei fatti che
rendono ammissibile il disconoscimento.
L'azione può essere altresì promossa da un curatore
speciale nominato dal giudice, assunte sommarie
informazioni, su istanza del figlio minore che ha
compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero
quando si tratta di minore di età inferiore.
NOTA Il secondo comma è stato dichiarato in parte
illegittimo dalla Corte Costit. (sentenza 134 del 2
maggio 1985).
Art. 245 Sospensione del termine
Se la parte interessata a promuovere l'azione di
disconoscimento della paternità si trova in stato di
interdizione per infermità di mente (414), la
decorrenza del termine indicato nell'articolo
precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che
dura lo stato di interdizione. L'azione può tuttavia
essere promossa dal tutore.
Art. 246 Trasmissibilità dell'azione
Se il titolare dell'azione di disconoscimento della
paternità muore senza averla promossa, ma prima che
ne sia decorso il termine, sono ammessi ad
esercitarla in sua vece:
nel caso di morte del presunto padre o della madre,
i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine
decorre dalla morte del presunto padre o della
madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di
figlio postumo;
nel caso di morte del figlio, il coniuge o i
discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte
del figlio o dal raggiungimento della maggiore età
da parte di ciascuno dei discendenti.
Art. 247 Legittimazione passiva
Il presunto padre, la madre ed il figlio sono
litisconsorti (Cod. Proc. Civ. 102) necessari nel
giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è
proposta in contraddittorio con un curatore nominato
dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere
promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato o un
maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la
stessa assistita da un curatore parimenti nominato
dal giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono
morti l'azione si propone nei confronti delle
persone indicate nell'articolo precedente o, in loro
mancanza, nei confronti di un curatore parimenti
nominato dal giudice.
Art. 248 Legittimazione all'azione di
contestazione della legittimità. Imprescrittibilità
L'azione per contestare la legittimità spetta a chi
dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore
e a chiunque vi abbia interesse.
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone
premorte o minori o altrimenti incapaci, si
osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i
genitori (Cod. Proc. Civ. 70, 102, 715).
Art. 249 Reclamo della legittimità
L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al
figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed è morto in
età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la
maggiore età, può essere promossa dai discendenti di
lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i
genitori, e, in loro mancanza, contro i loro eredi
(att. 121).
L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
Capo II: Della filiazione naturale e della
legittimazione
Sezione I: Della filiazione naturale
§1 Del riconoscimento dei figli naturali
Art. 250 Riconoscimento
Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi
previsti dall'art. 254, dal padre e dalla madre,
anche se già uniti in matrimonio con altra persona
all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può
avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i
sedici anni non produce effetto senza il suo
assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i
sedici anni non può avvenire senza il consenso
dell'altro genitore che abbia già effettuato il
riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato ove il
riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se
vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole
effettuare il riconoscimento, sentito il minore in
contraddittorio con il genitore che si oppone e con
l'intervento del pubblico ministero, decide il
tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento
della domanda, tiene luogo del consenso mancante.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori
che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
Art. 251 Riconoscimento di figli incestuosi
I figli nati da persone, tra le quali esiste un
vincolo di parentela (74) anche soltanto naturale,
in linea retta all'infinito o in linea collaterale
nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità
(78) in linea retta, non possono essere riconosciuti
(128, 278) dai loro genitori, salvo che questi al
tempo del concepimento ignorassero il vincolo
esistente tra di loro o che sia stato dichiarato
nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando
uno solo dei genitori è stato in buona fede, il
riconoscimento del figlio può essere fatto solo da
lui.
Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto
riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità
di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Art. 252 Affidamento del figlio naturale e
suo inserimento nella famiglia legittima
Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia
riconosciuto durante il matrimonio il giudice,
valutate le circostanze, decide in ordine
all'affidamento del minore e adotta ogni altro
provvedimento a tutela del suo interesse morale e
materiale.
L'eventuale inserimento del figlio naturale nella
famiglia legittima di uno dei genitori può essere
autorizzato dal giudice qualora ciò non sia
contrario all'interesse del minore e sia accertato
il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi
che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e
siano conviventi, nonché dell'altro genitore
naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In
questo caso il giudice stabilisce le condizioni che
il genitore cui il figlio è affidato deve osservare
e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.
Qualora il figlio naturale sia riconosciuto
anteriormente al matrimonio, il suo inserimento
nella famiglia legittima è subordinato al consenso
dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già
convivente con il genitore all'atto del matrimonio o
l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio
naturale.
E' altresì richiesto il consenso dell'altro genitore
naturale che abbia effettuato il riconoscimento.
Art. 253 Inammissibilità del riconoscimento
In nessun caso è ammesso un riconoscimento in
contrasto con lo stato di figlio legittimo o
legittimato in cui la persona si trova.
Art. 254 Forma del riconoscimento
Il riconoscimento del figlio naturale è fatto
nell'atto di nascita, oppure con una apposita
dichiarazione, posteriore alla nascita o al
concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato
civile o davanti al giudice tutelare o in un atto
pubblico o in un testamento (587), qualunque sia la
forma di questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale
presentata al giudice o la dichiarazione della
volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un
atto pubblico (2699) o in un testamento (587)
importa riconoscimento, anche se la legittimazione
non abbia luogo.
Art. 255 Riconoscimento di un figlio premorto
Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio
premorto in favore dei suoi discendenti legittimi e
dei suoi figli naturali riconosciuti.
Art. 256 Irrevocabilità del riconoscimento
Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto
in un testamento ha effetto dal giorno della morte
del testatore, anche se il testamento è stato
revocato.
Art. 257 Clausole limitatrici
E' nulla ogni clausola diretta a limitare gli
effetti del riconoscimento.
Art. 258 Effetti del riconoscimento
Il riconoscimento non produce effetti che riguardo
al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti
dalla legge.
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori
non può contenere indicazioni relative all'altro
genitore. Queste indicazioni, qualora siano state
fatte, sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale
dello stato civile che le riproduce sui registri
dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire
ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse
devono essere cancellate.
Art. 259-260 (abrogati)
Art. 261 Diritti e doveri derivanti al
genitore dal riconoscimento
Il riconoscimento comporta da parte del genitore
l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti
che egli ha nei confronti dei figli legittimi.
Art. 262 Cognome del figlio
Il figlio naturale assume il cognome del genitore
che per primo lo ha riconosciuto. Se il
riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente
da entrambi i genitori il figlio naturale assume il
cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata
accertata o riconosciuta successivamente al
riconoscimento da parte della madre, il figlio
naturale può assumere il cognome del padre
aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide
circa l'assunzione del cognome del padre.
Art. 263 Impugnazione del riconoscimento per
difetto di veridicità
Il riconoscimento può essere impugnato per difetto
di veridicità dall'autore del riconoscimento, da
colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi
abbia interesse.
L'impugnazione è ammessa anche dopo la
legittimazione (280 e seguenti).
L'azione è imprescrittibile.
Art. 264 Impugnazione da parte del
riconosciuto
Colui che è stato riconosciuto non può, durante la
minore età o lo stato d'interdizione per infermità
di mente, impugnare il riconoscimento.
Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di
consiglio su istanza del pubblico ministero o del
tutore o dell'altro genitore che abbia validamente
riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia
compiuto il sedicesimo anno di età, può dare
l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento,
nominando un curatore speciale (715).
Art. 265 Impugnazione per violenza
Il riconoscimento può essere impugnato per violenza
dall'autore del riconoscimento entro un anno (2964)
dal giorno in cui la violenza è cessata.
Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione
può essere promossa entro un anno dal conseguimento
dell'età maggiore (267).
Art. 266 Impugnazione del riconoscimento per
effetto di interdizione giudiziale
Il riconoscimento può essere impugnato per
l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale
(414 e seguenti) dal rappresentante dell'interdetto
e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del
riconoscimento, entro un anno dalla data della
revoca (267).
Art. 267 Trasmissibilità dell'azione
Nei casi indicati dagli artt. 265 e 266, se l'autore
del riconoscimento è morto senza aver promosso
l'azione, ma prima che sia scaduto il termine,
l'azione può essere promossa dai discendenti, dagli
ascendenti o dagli eredi.
Art. 268 Provvedimenti in pendenza del giudizio
Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può
dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che
ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
§ 2 Della dichiarazione giudiziale della paternità e
della maternità naturale
Art. 269 Dichiarazione giudiziale di
paternità e maternità
La paternità e la maternità naturale possono essere
giudizialmente dichiarate nei casi in cui il
riconoscimento è ammesso.
La prova della paternità e della maternità può
essere data con ogni mezzo.
La maternità è dimostrata provando la identità di
colui che si pretende essere figlio e di colui ce fu
partorito dalla donna, la quale si assume essere
madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola
esistenza di rapporti tra la madre e il preteso
padre all'epoca del concepimento non costituiscono
prova della paternità naturale.
Art. 270 Legittimazione attiva e termine
L'azione per ottenere che sia dichiarata
giudizialmente la paternità o la maternità naturale
è imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione,
questa può essere promossa dai discendenti
legittimi, legittimati o naturali (258)
riconosciuti, entro due anni dalla morte.
L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può
essere proseguita dai discendenti legittimi,
legittimati o naturali riconosciuti.
Art. 271-272 (abrogati)
Art. 273 Azione nell'interesse del minore o
dell'interdetto
L'azione per ottenere che sia giudizialmente
dichiarata la paternità o la maternità naturale può
essere promossa, nell'interesse del minore, dal
genitore che esercita la potestà prevista dall'art.
316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere
l'autorizzazione del giudice, il quale può anche
nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per
proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di
sedici anni.
Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal
tutore previa autorizzazione del giudice.
Art. 274 Ammissibilità dell'azione
L'azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità o di maternità naturale è ammessa solo
quando concorrono specifiche circostanze tali da
farla apparire giustificata.
Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di
consiglio con decreto motivato, su ricorso (Cod.
Proc. Civ. 125, 737) di chi intende promuovere
l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e
assunte le informazioni del caso. Contro il decreto
si può proporre reclamo con ricorso alla Corte
d'appello, che pronuncia anche essa in camera di
consiglio.
L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo
senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta
segreta. Al termine dell'inchiesta gli atti e i
documenti della stessa sono depositati in
cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle
parti le quali, entro quindici giorni dalla
comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di
esaminarli e di depositare memorie illustrative.
Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione,
può, se trattasi di minore o d'altra persona
incapace, nominare un curatore speciale che la
rappresenti in giudizio.
Art. 275 (abrogato)
Art. 276 Legittimazione passiva
La domanda per la dichiarazione di paternità o di
maternità naturale deve essere proposta nei
confronti del presunto genitore o, in mancanza di
lui, nei confronti dei suoi eredi (Cod. Proc. Civ.
102).
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia
interesse.
Art. 277 Effetti della sentenza
La sentenza che dichiara la filiazione naturale
produce gli effetti del riconoscimento (258 e
seguenti).
Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima
utili per il mantenimento, l'istruzione e
l'educazione del figlio e per la tutela degli
interessi patrimoniali di lui.
Art. 278 Indagini sulla paternità o maternità
Le indagini sulla paternità o sulla maternità non
sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'art. 251,
il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.
Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato
ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a
quello del concepimento (Cod. Pen. 519, 523 e
seguenti).
Art. 279 Responsabilità per il mantenimento e
l'educazione
In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la
dichiarazione giudiziale di paternità o di
maternità, il figlio naturale può agire per ottenere
il mantenimento, I'istruzione e l'educazione (580,
594). Il figlio naturale se maggiorenne e in stato
di bisogno può agire per ottenere gli alimenti.
L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice
ai sensi dell'art. 274.
L'azione può essere promossa nell'interesse del
figlio minore da un curatore speciale nominato dal
giudice su richiesta del pubblico ministero o del
genitore che esercita la potestà.
Sezione II: Della legittimazione dei figli naturali
Art. 280 Legittimazione
La legittimazione attribuisce a colui che è nato
fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.
Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori
del figlio naturale o per provvedimento del giudice.
Art. 281 Divieto di legittimazione
Non possono essere legittimati i figli che non
possono essere riconosciuti (251).
Art. 282 Legittimazione dei figli premorti
La legittimazione dei figli premorti può anche aver
luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei
loro figli naturali riconosciuti.
Art. 283 Effetti e decorrenza della
legittimazione per susseguente matrimonio
I figli legittimati per susseguente matrimonio
acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno
del matrimonio, se sono stati riconosciuti da
entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o
anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento
se questo è avvenuto dopo il matrimonio.
Art. 284 Legittimazione per provvedimento del
giudice
La legittimazione può essere concessa con
provvedimento del giudice soltanto se corrisponde
agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono
le seguenti condizioni:
che sia domandata dai genitori stessi o da uno di
essi e che il genitore abbia compiuto l'età indicata
nel quinto comma dell'art. 250;
che per il genitore vi sia l'impossibilità o un
gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per
susseguente matrimonio;
che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il
richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente
separato;
che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha
compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o
del curatore speciale, se il figlio è minore degli
anni sedici, salvo che il figlio sia già
riconosciuto.
La legittimazione può essere chiesta anche in
presenza di figli legittimi o legittimati. In tal
caso il presidente del tribunale deve ascoltare i
figli legittimi o legittimati, se di eta superiore
ai sedici anni.
Art. 285 Condizione per la legittimazione
dopo la morte dei genitori
Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o
in un atto pubblico la volontà di legittimare i
figli naturali, questi possono, dopo la morte di
lui, domandare la legittimazione se sussisteva la
condizione prevista nel n. 2 dell'articolo
precedente.
In questo caso la domanda deve essere comunicata
agli ascendenti, discendenti, e coniuge o, in loro
mancanza, a due tra i prossimi parenti, del genitore
entro il quarto grado.
Art. 286 Legittimazione domandata
dall'ascendente
La domanda di legittimazione di un figlio naturale
riconosciuto (250, 277) può in caso di morte del
genitore essere fatta da uno degli ascendenti
legittimi di lui, se il genitore non ha comunque
espressa una volontà in contrasto con quella di
legittimare (att. 124).
Art. 287 Legittimazione in base alla procura
per il matrimonio
Nei casi in cui è consentito di celebrare il
matrimonio per procura, quando concorrono le
condizioni per la legittimazione per susseguente
matrimonio la legittimazione dei figli naturali con
provvedimento del giudice può essere domandata in
base alla procura a contrarre il matrimonio, se
questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta
morte del mandante.
Quando i figli sono stati riconosciuti, per
domandarne la legittimazione è necessario che dalla
procura risulti la volontà di riconoscerli o di
legittimarli.
Art. 288 Procedura
La domanda di legittimazione accompagnata dai
documenti giustificativi deve essere diretta al
presidente del tribunale nella cui circoscrizione il
richiedente ha la residenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta
la sussistenza delle condizioni stabilite negli
articoli precedenti e delibera, in camera di
consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) sulla domanda di
legittimazione.
Il pubblico ministero e la parte possono, entro
venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo
alla Corte d'appello. Questa, richiamati gli atti
dal tribunale, delibera in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero.
In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è
annotata in calce all'atto di nascita del figlio.
Art. 289 Azioni esperibili dopo la
legittimazione
La legittimazione per provvedimento del giudice non
impedisce l'azione ordinaria per la contestazione
dello stato di figlio legittimato per la mancanza
delle condizioni indicate nel n. 1 dell'art. 284,
negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la
disposizione dell'art. 263.
Se manca la condizione indicata nel n. 3 dell'art.
284 la contestazione può essere promossa soltanto
dal coniuge del quale è mancato l'assenso.
Art. 290 Effetti e decorrenza della
legittimazione per provvedimento del giudice
La legittimazione per provvedimento del giudice
produce gli stessi effetti della legittimazione per
susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del
provvedimento e nei confronti del genitore riguardo
al quale la legittimazione è stata concessa.
Se il provvedimento interviene dopo la morte del
genitore, gli effetti risalgono alla data della
morte, purché la domanda di legittimazione non sia
stata presentata dopo un anno da tale data.
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