Codice Civile
Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo VI: Del matrimonio
Capo I: Della promessa di matrimonio
Art. 79 Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a
contrarlo ne ad eseguire ciò che si fosse
convenuto per il caso di non adempimento.
Art. 80 Restituzione dei doni
Il promittente può domandare la restituzione
dei doni fatti a causa della promessa di
matrimonio, se questo non è stato contratto
(785, 2694).
La domanda non è proponibile dopo un anno
dal giorno in cui s'e avuto il rifiuto di
celebrare il matrimonio o dal giorno della
morte di uno dei promittenti.
Art. 81 Risarcimento dei danni
La promessa di matrimonio fatta
vicendevolmente per atto pubblico o per
scrittura privata da una persona maggiore di
età o dal minore ammesso a contrarre
matrimonio a norma dell'art. 84, oppure
risultante dalla richiesta della
pubblicazione, obbliga il promittente che
senza giusto motivo ricusi di eseguirla a
risarcire il danno cagionato all'altra parte
per le spese fatte e per le obbligazioni
contratte a causa di quella promessa. Il
danno è risarcito entro il limite in cui le
spese e le obbligazioni corrispondono alla
condizione delle parti (2056).
Lo stesso risarcimento è dovuto dal
promittente che con la propria colpa ha dato
giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La domanda non è proponibile dopo un anno
dal giorno del rifiuto di celebrare il
matrimonio (2964 e seguenti).
Capo II: Del matrimonio celebrato davanti a
ministri del culto cattolico e del
matrimonio celebrato davanti a ministri dei
culti ammessi nello stato
Art. 82 Matrimonio celebrato davanti
a ministri del culto cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un
ministro del culto cattolico e regolato in
conformità del Concordato con la Santa Sede
e delle leggi speciali sulla materia.
Art. 83 Matrimonio celebrato davanti
a ministri dei culti ammessi nello Stato
Il matrimonio celebrato davanti a ministri
dei culti ammessi nello Stato è regolato
dalle disposizioni del capo seguente, salvo
quanto è stabilito nella legge speciale
concernente tale matrimonio.
Capo III: Del matrimonio celebrato davanti
all'ufficiale dello stato civile
Sezione I: Delle condizioni necessarie per
contrarre matrimonio
Art. 84 Età
I minori di età non possono contrarre
matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato,
accertata la sua maturità psico-fisica e la
fondatezza delle ragioni addotte, sentito il
pubblico ministero, i genitori o il tutore,
può con decreto emesso in camera di
consiglio ammettere per gravi motivi al
matrimonio chi abbia compiuto sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico
ministero, agli sposi, ai genitori e al
tutore.
Contro il decreto può essere proposto
reclamo, con ricorso alla corte d'appello,
nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non
impugnabile, emessa in camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è
decorso il termine previsto nel quarto
comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Art. 85 Interdizione per infermità di
mente
Non può contrarre matrimonio l'interdetto
per infermità di mente (116, 117, 119, 414 e
seguenti).
Se l'istanza di interdizione è soltanto
promossa, il pubblico ministero può
richiedere che si sospenda la celebrazione
del matrimonio; in tal caso la celebrazione
non può aver luogo finché la sentenza che ha
pronunziato sull'istanza non sia passata in
giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 86 Libertà di stato
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato
da un matrimonio precedente (65, 116, 117,
124, c.p. 556).
Art. 87 Parentela, affinità, adozione
e affiliazione
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
gli ascendenti e i discendenti in linea
retta, legittimi o naturali;
i fratelli e le sorelle germani,
consanguinei o uterini;
lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
gli affini in linea retta; il divieto
sussiste anche nel caso in cui l'affinità
deriva dal matrimonio dichiarato nullo o
sciolto o per il quale è stata pronunciata
la cessazione degli effetti civili;
gli affini in linea collaterale in secondo
grado;
l'adottante, l'adottato e i suoi
discendenti;
i figli adottivi della stessa persona;
l'adottato e i figli dell'adottante;
l'adottato e il coniuge dell'adottante,
l'adottante e il coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono
applicabili all'affiliazione.
I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si
applicano anche se il rapporto dipende da
filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati,
con decreto emesso in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, può
autorizzare il matrimonio nei casi indicati
dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di
affiliazione o di filiazione naturale.
L'autorizzazione può essere accordata anche
nel caso indicato dal n. 4 quando l'affinità
deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e
al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi
quarto, quinto e sesto dell'art. 84.
Art. 88 Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le
persone delle quali l'una è stata condannata
per omicidio consumato o tentato sul coniuge
dell'altra (116, 117).
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio
ovvero fu ordinata la cattura, si sospende
la celebrazione del matrimonio fino a quando
non è pronunziata sentenza di
proscioglimento.
Art. 89 Divieto temporaneo di nuove
nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se
non dopo trecento giorni dallo scioglimento,
dall'annullamento o dalla cessazione degli
effetti civili del precedente matrimonio.
Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo
scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del precedente matrimonio siano stati
pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett.
b) ed f), della L. 1° dicembre 1970, n. 898,
e nei casi in cui il matrimonio sia stato
dichiarato nullo per impotenza, anche
soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero,
può autorizzare il matrimonio quando è
inequivocabilmente escluso lo stato di
gravidanza o se risulta da sentenza passata
in giudicato che il marito non ha convissuto
con la moglie, nei trecento giorni
precedenti lo scioglimento, l'annullamento o
la cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi
quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e del
comma quinto dell'art. 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la
gravidanza è terminata.
Art. 90 Assenza del minore
Con il decreto di cui all'art. 84 il
tribunale o la corte di appello nominano, se
le circostanze lo esigono, un curatore
speciale che assista il minore nella
stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
Art. 91 Diversità di razza o di
nazionalità (abrogato)
Art. 92 Matrimonio del Re Imperatore
e dei Principi Reali (omissis)
Sezione II: Delle formalità preliminari del
matrimonio
Art. 93 Pubblicazione
La celebrazione del matrimonio dev'essere
preceduta dalla pubblicazione fatta a cura
dell'ufficiale dello stato civile.
La pubblicazione consiste nell'affissione
alla porta della casa comunale di un atto
dove si indica il nome, il cognome, la
professione, il luogo di nascita e la
residenza degli sposi, se essi siano
maggiori o minori di età, nonché il luogo
dove intendono celebrare il matrimonio.
L'atto deve anche indicare il nome del padre
e il nome e il cognome della madre degli
sposi, salvi i casi in cui la legge vieta
questa menzione (115, 138).
Art. 94 Luogo della pubblicazione
La pubblicazione deve essere richiesta
all'ufficiale dello stato civile del comune
dove uno degli sposi ha la residenza ed è
fatta nei comuni di residenza degli sposi.
Se la residenza non dura da un anno, la
pubblicazione deve farsi anche nel comune
della precedente residenza.
L'ufficiale dello stato civile cui si
domanda la pubblicazione provvede a
chiederla agli ufficiali degli altri comuni
nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi
devono trasmettere all'ufficiale dello stato
civile richiedente il certificato
dell'eseguita pubblicazione.
Art. 95 Durata della pubblicazione
L'atto di pubblicazione resta affisso alla
porta della casa comunale almeno per otto
giorni, comprendenti due domeniche
successive (100, 115, 138).
Art. 96 Richiesta della pubblicazione
La richiesta della pubblicazione deve farsi
da ambedue gli sposi o da persona che ne ha
da essi ricevuto speciale incarico (81,
135).
Art. 97 Documenti per la
pubblicazione
Chi richiede la pubblicazione deve
presentare all'ufficiale dello stato civile
un estratto per riassunto dell'atto di
nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni
altro documento necessario a provare la
libertà degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la
potestà debbono dichiarare all'ufficiale di
stato civile al quale viene rivolta la
richiesta di pubblicazione, sotto la propria
personale responsabilità, che gli sposi non
si trovano in alcuna delle condizioni che
impediscono il matrimonio a norma dell'art.
87, di cui debbono prendere conoscenza
attraverso la lettura chiara e completa
fatta dall'ufficiale di stato civile, con
ammonizione delle conseguenze penali delle
dichiarazioni mendaci.
La dichiarazione prevista al comma
precedente è resa e sottoscritta dinanzi
all'ufficiale di stato civile ed autenticata
dallo stesso. Si applicano le disposizioni
degli artt. 20, 24 e 26 della L. 4 gennaio
1968, n. 15.
In difetto della dichiarazione prevista nel
secondo comma, l'ufficiale di stato civile
accerta d'ufficio, esclusivamente mediante
esame dell'atto integrale di nascita,
l'assenza di impedimento di parentela o di
affinità a termini e per gli effetti di cui
all'art. 87.
Qualora i richiedenti non presentino i
documenti necessari, l'ufficiale di stato
civile provvede su loro domanda a
richiederli.
(l) Articolo cosi modificato dalla L. 19
maggio 1971, n. 423 e successivamente dalla
L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 98 Rifiuto della pubblicazione
L'ufficiale dello stato civile che non crede
di poter procedere alla pubblicazione
rilascia un certificato coi motivi del
rifiuto (112,138).
Contro il rifiuto è dato ricorso al
tribunale, che provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero
(Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).
Art. 99 Termine per la celebrazione
del matrimonio
Il matrimonio non può essere celebrato prima
del quarto giorno dopo compiuta la
pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei
centottanta giorni successivi, la
pubblicazione si considera come non
avvenuta.
Art. 100 Riduzione del termine e
omissione della pubblicazione
Il tribunale, su istanza degli interessati,
con decreto non impugnabile emesso in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero,
può ridurre, per gravi motivi, il termine
della pubblicazione. In questo caso la
riduzione del termine è dichiarata nella
pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse
modalità, per cause gravissime, l'omissione
della pubblicazione, quando venga presentato
un atto di notorietà con il quale quattro
persone, ancorché parenti degli sposi,
dichiarano con giuramento, davanti al
pretore del mandamento di uno degli sposi,
di ben conoscerli, indicando esattamente il
nome e cognome, la professione e la
residenza dei medesimi e dei loro genitori,
e assicurano sulla loro coscienza che
nessuno degli impedimenti stabiliti dagli
artt. 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al
matrimonio.
Il pretore deve far precedere all'atto di
notorietà la lettura di detti articoli e
ammonire i dichiaranti sull'importanza della
loro attestazione e sulla gravità delle
possibili conseguenze.
Quando è stata autorizzata la omissione
della pubblicazione, gli sposi, per essere
ammessi alla celebrazione del matrimonio,
devono presentare all'ufficiale dello stato
civile, insieme col decreto di
autorizzazione, gli atti previsti dall'art.
97.
Art. 101 Matrimonio in imminente
pericolo di vita
Nel caso di imminente pericolo di vita di
uno degli sposi, l'ufficiale dello stato
civile del luogo può procedere alla
celebrazione del matrimonio senza
pubblicazione e senza l'assenso al
matrimonio, se questo è richiesto, purché
gli sposi prima giurino che non esistono tra
loro impedimenti non suscettibili di
dispensa (86, 87).
L'ufficiale dello stato civile dichiara
nell'atto di matrimonio il modo con cui ha
accertato l'imminente pericolo di vita (Cod.
Nav. 204, 834).
Sezione III: Delle opposizioni al matrimonio
Art. 102 Persone che possono fare
opposizione
I genitori e, in mancanza loro, gli altri
ascendenti e i collaterali entro il terzo
grado (76) possono fare opposizione al
matrimonio dei loro parenti per qualunque
causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela (343
e seguenti) o a cura (390 e seguenti), il
diritto di fare opposizione compete anche al
tutore o al curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al
coniuge della persona che vuole contrarre un
altro matrimonio.
Quando si tratta di matrimonio in
contravvenzione all'art. 89, il diritto di
opposizione spetta anche, se il precedente
matrimonio fu sciolto (149), ai parenti del
precedente marito e, se il matrimonio fu
dichiarato nullo (117 e seguenti), a colui
col quale il matrimonio era stato contratto
e ai parenti di lui.
Il pubblico ministero deve sempre fare
opposizione al matrimonio, se sa che vi osta
un impedimento o se gli consta l'infermità
di mente di uno degli sposi, nei confronti
del quale, a causa dell'età, non possa
essere promossa l'interdizione (414 e
seguenti).
Art. 103 Atto di opposizione
L'atto di opposizione deve dichiarare la
qualità che attribuisce all'opponente il
diritto di farla, le cause dell'opposizione,
e contenere l'elezione di domicilio nel
comune dove siede il tribunale
L'atto deve essere notificato nella forma
della citazione (Cod. Proc. Civ. 137, 163)
agli sposi e all'ufficiale dello stato
civile del comune nel quale il matrimonio
deve essere celebrato.
Art. 104 Effetti dell'opposizione
L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà,
per causa ammessa dalla legge, sospende la
celebrazione del matrimonio sino a che con
sentenza passata in giudicato sia rimossa
l'opposizione.
Se l'opposizione è respinta, l'opponente,
che non sia un ascendente o il pubblico
ministero, può essere condannato al
risarcimento dei danni.
Art. 105 Matrimonio del Re Imperatore
e dei Principi Reali (omissis)
Sezione IV: Della celebrazione del
matrimonio
Art. 106 Luogo della celebrazione
Il matrimonio deve essere celebrato
pubblicamente nella casa comunale (110)
davanti all'ufficiale dello stato civile al
quale fu fatta la richiesta di pubblicazione
(94, 109).
Art. 107 Forma della celebrazione
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale
dello stato civile, alla presenza di due
testimoni, anche se parenti, dà lettura agli
sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve da
ciascuna delle parti personalmente, l'una
dopo l'altra, la dichiarazione che esse si
vogliono prendere rispettivamente in marito
e in moglie, e di seguito dichiara che esse
sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato
immediatamente dopo la celebrazione.
Art. 108 Inapponibilità di termini e
condizioni
La dichiarazione degli sposi di prendersi
rispettivamente in marito e in moglie non
può essere sottoposta ne a termine ne a
condizione (1353).
Se le parti aggiungono un termine o una
condizione, l'ufficiale dello stato civile
non può procedere alla celebrazione del
matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio
è celebrato, il termine e la condizione si
hanno per non apposti (138).
Art. 109 Celebrazione in un comune
diverso
Quando vi è necessità o convenienza di
celebrare il matrimonio in un comune diverso
da quello indicato nell'art. 106,
l'ufficiale dello stato civile, trascorso il
termine stabilito nel primo comma dell'art.
99, richiede per iscritto l'ufficiale del
luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di
celebrazione e in esso inserita. Nel giorno
successivo alla celebrazione del matrimonio,
l'ufficiale davanti al quale esso fu
celebrato invia, per la trascrizione, copia
autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu
fatta la richiesta.
Art. 110 Celebrazione fuori della
casa comunale
Se uno degli sposi, per infermità o per
altro impedimento giustificato all'ufficio
dello stato civile, è nell'impossibilità di
recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si
trasferisce col segretario nel luogo in cui
si trova lo sposo impedito, e ivi, alla
presenza di quattro testimoni, procede alla
celebrazione del matrimonio secondo l'art.
107.
Art. 111 Celebrazione per procura
I militari e le persone che per ragioni di
servizio si trovano al seguito delle forze
armate possono, in tempo di guerra,
celebrare il matrimonio per procura.
La celebrazione del matrimonio per procura
può anche farsi se uno degli sposi risiede
all'estero e concorrono gravi motivi da
valutarsi dal tribunale nella cui
circoscrizione risiede l'altro sposo.
L'autorizzazione è concessa con decreto non
impugnabile emesso in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero.
La procura deve contenere l'indicazione
della persona con la quale il matrimonio si
deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto
pubblico (2699); i militari e le persone al
seguito delle forze armate, in tempo di
guerra, possono farla nelle forme speciali
ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato
quando sono trascorsi centottanta giorni da
quello in cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea dopo la
celebrazione del matrimonio, elimina gli
effetti della revoca della procura, ignorata
dall'altro coniuge al momento della
celebrazione.
Art. 112 Rifiuto della celebrazione
L'ufficiale dello stato civile non può
rifiutare la celebrazione del matrimonio se
non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un
certificato con l'indicazione dei motivi
(98,138).
Contro il rifiuto è dato ricorso al
tribunale che provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero
(Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).
Art. 113 Matrimonio celebrato davanti
a un apparente ufficiale dello stato civile
Si considera celebrato davanti all'ufficiale
dello stato civile il matrimonio che sia
stato celebrato dinanzi a persona la quale,
senza avere la qualità di ufficiale dello
stato civile, ne esercitava pubblicamente le
funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al
momento della celebrazione, abbiano saputo
che la detta persona non aveva tale qualità.
Art. 114 Matrimonio del Re Imperatore
e dei Principi Reali (omissis)
Sezione V: Del matrimonio dei cittadini in
paese straniero e degli stranieri nello
Stato
Art. 115
Matrimonio del cittadino all'estero
Il cittadino è soggetto alle disposizioni
contenute nella sezione prima di questo
capo, anche quando contrae matrimonio in
paese straniero secondo le forme ivi
stabilite (84 e seguenti).
La pubblicazione deve anche farsi nello
Stato a norma degli artt. 93, 94 e 95. Se il
cittadino non risiede nello Stato, la
pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo
domicilio (43).
Art. 116 Matrimonio dello straniero
nello Stato
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio
nello Stato deve presentare all'ufficiale
dello stato civile una dichiarazione
dell'autorità competente del proprio paese,
dalla quale risulti che giusta le leggi a
cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle
disposizioni contenute negli artt. 85, 86,
87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza
nello Stato deve inoltre far fare la
pubblicazione secondo le disposizioni di
questo codice (93 e seguenti).
Sezione VI: Della nullità del matrimonio
Art. 117
Matrimonio contratto con violazione degli
artt. 84, 86, 87 e 88
Il matrimonio contratto con violazione degli
artt. 86, 87 e 88 può essere impugnato dai
coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal
pubblico ministero e da tutti coloro che
abbiano per impugnarlo un interesse
legittimo e attuale (125,127).
Il matrimonio contratto con violazione
dell'art. 84 può essere impugnato dai
coniugi, da ciascuno dei genitori e dal
pubblico ministero. La relativa azione di
annullamento può essere proposta
personalmente dal minore non oltre un anno
dal raggiungimento della maggiore età. La
domanda, proposta dal genitore o dal
pubblico ministero, deve essere respinta
ove, anche in pendenza del giudizio, il
minore abbia raggiunto la maggiore età
ovvero vi sia stato concepimento o
procreazione e in ogni caso sia accertata la
volontà del minore di mantenere in vita il
vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge
dell'assente non può essere impugnato finché
dura l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare
l'autorizzazione ai sensi del quarto comma
dell'art. 87, il matrimonio non può essere
impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente
articolo si applica anche nel caso di
nullità del matrimonio previsto dall'art.
68.
Art. 118 (abrogato)
Art. 119 Interdizione
Il matrimonio di chi è stato interdetto per
infermità di mente può essere impugnato dal
tutore, dal pubblico ministero e da tutti
coloro che abbiano un interesse legittimo
se, al tempo del matrimonio, vi era già
sentenza di interdizione passata in
giudicato, ovvero se la interdizione è stata
pronunziata posteriormente ma l'infermità
esisteva al tempo del matrimonio. Può essere
impugnato, dopo revocata l'interdizione,
anche dalla persona che era interdetta.
L'azione non può essere proposta se, dopo
revocata l'interdizione, vi è stata
coabitazione per un anno.
Art. 120 Incapacità di intendere o di
volere
Il matrimonio può essere impugnato da quello
dei coniugi che, quantunque non interdetto,
provi di essere stato incapace di intendere
o di volere, per qualunque causa, anche
transitoria, al momento della celebrazione
del matrimonio.
L'azione non può essere proposta se vi è
stata coabitazione per un anno dopo che il
coniuge incapace ha recuperato la pienezza
delle facoltà mentali.
Art. 121 (abrogato)
Art. 122 Violenza ed errore
Il matrimonio può essere impugnato da quello
dei coniugi il cui consenso è stato estorto
con violenza o determinato da timore di
eccezionale gravità derivante da cause
esterne allo sposo.
Il matrimonio può altresì essere impugnato
da quello dei coniugi il cui consenso è
stato dato per effetto di errore
sull'identità della persona o di errore
essenziale su qualità personali dell'altro
coniuge.
L'errore sulle qualità personali è
essenziale qualora, tenute presenti le
condizioni dell'altro coniuge, si accerti
che lo stesso non avrebbe prestato il suo
consenso se l'avesse esattamente conosciute
e purché l'errore riguardi:
l'esistenza di una malattia fisica o
psichica o di una anomalia o deviazione
sessuale, tali da impedire lo svolgimento
della vita coniugale;
l'esistenza di una sentenza di condanna per
delitto non colposo alla reclusione non
inferiore a cinque anni, salvo il caso di
intervenuta riabilitazione prima della
celebrazione del matrimonio. L'azione di
annullamento non può essere proposta prima
che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
la dichiarazione di delinquenza abituale o
professionale;
la circostanza che l'altro coniuge sia stato
condannato per delitti concernenti la
prostituzione a pena non inferiore a due
anni. L'azione di annullamento non può
essere proposta prima che la condanna sia
divenuta irrevocabile;
lo stato di gravidanza causato da persona
diversa dal soggetto caduto in errore,
purché vi sia stato disconoscimento ai sensi
dell'art. 233, se la gravidanza è stata
portata a termine.
L'azione non può essere proposta se vi è
stata coabitazione per un anno dopo che
siano cessate la violenza o le cause che
hanno determinato il timore ovvero sia stato
scoperto l'errore.
Art. 123 Simulazione
Il matrimonio può essere impugnato da
ciascuno dei coniugi quando gli sposi
abbiano convenuto di non adempiere agli
obblighi e di non esercitare i diritti da
esso discendenti.
L'azione non può essere proposta decorso un
anno dalla celebrazione del matrimonio
ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano
convissuto come coniugi successivamente alla
celebrazione medesima.
Art. 124 Vincolo di precedente
matrimonio
Il coniuge può in qualunque tempo impugnare
il matrimonio dell'altro coniuge; se si
oppone la nullità del primo matrimonio, tale
questione deve essere preventivamente
giudicata (86, 117).
Art. 125 Azione del pubblico
ministero
L'azione di nullità non può essere promossa
dal pubblico ministero dopo la morte di uno
dei coniugi.
Art. 126 Separazione dei coniugi in
pendenza del giudizio
Quando è proposta domanda di nullità del
matrimonio, il Tribunale può, su istanza di
uno dei coniugi, ordinare la loro
separazione temporanea durante il giudizio;
può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i
coniugi o uno di essi sono minori o
interdetti.
Art. 127 Intrasmissibilità
dell'azione
L'azione per impugnare il matrimonio non si
trasmette agli eredi se non quando il
giudizio è già pendente alla morte
dell'attore.
Art. 128 Matrimonio putativo
Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli
effetti del matrimonio valido si producono,
in favore dei coniugi, fino alla sentenza
che pronunzia la nullità, quando i coniugi
stessi lo hanno contratto in buona fede,
oppure quando il loro consenso è stato
estorto con violenza o determinato da timore
di eccezionale gravità derivante da cause
esterne agli sposi.
Gli effetti del matrimonio valido si
producono anche rispetto ai figli nati o
concepiti durante il matrimonio dichiarato
nullo, nonché rispetto ai figli nati prima
del matrimonio e riconosciuti anteriormente
alla sentenza che dichiara la nullità.
Se le condizioni indicate nel primo comma si
verificano per uno solo dei coniugi, gli
effetti valgono soltanto in favore di lui e
dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in
malafede da entrambi i coniugi, ha gli
effetti del matrimonio valido rispetto ai
figli nati o concepiti durante lo stesso,
salvo che la nullità dipenda da bigamia o
incesto.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i
figli nei cui confronti non si verifichino
gli effetti del matrimonio valido, hanno lo
stato di figli naturali riconosciuti, nei
casi in cui il riconoscimento è consentito.
Art. 129 Diritti dei coniugi in buona
fede
Quando le condizioni del matrimonio putativo
si verificano rispetto ad ambedue i coniugi,
il giudice può disporre a carico di uno di
essi e per un periodo non superiore a tre
anni l'obbligo di corrispondere somme
periodiche di denaro, in proporzione alle
sue sostanze, a favore dell'altro, ove
questi non abbia adeguati redditi propri e
non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta
riguardo ai figli, si applica l'art. 155.
Art. 129 bis Responsabilità del
coniuge in mala fede e del terzo
Il coniuge al quale sia imputabile la
nullità del matrimonio, è tenuto a
corrispondere all'altro coniuge in buona
fede, qualora il matrimonio sia annullato,
una congrua indennità, anche in mancanza di
prova del danno sofferto. L'indennità deve
comunque comprendere una somma
corrispondente al mantenimento per tre anni.
E' tenuto altresì a prestare gli alimenti al
coniuge in buona fede, sempre che non vi
siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità
del matrimonio è tenuto a corrispondere al
coniuge in buona fede, se il matrimonio è
annullato, l'indennità prevista nel comma
precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con
uno dei coniugi nel determinare la nullità
del matrimonio è solidalmente responsabile
con lo stesso per il pagamento
dell'indennità.
Sezione VII: Delle prove della celebrazione
del matrimonio
Art. 130
Atto di celebrazione del matrimonio
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e
gli effetti del matrimonio, se non presenta
l'atto di celebrazione estratto dai registri
dello stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da
ambedue i coniugi, non dispensa dal
presentare l'atto di celebrazione.
Art. 131 Possesso di stato
Il possesso di stato, conforme all'atto di
celebrazione del matrimonio, sana ogni
difetto di forma.
Art. 132 Mancanza dell'atto di
celebrazione
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei
registri dello stato civile l'esistenza del
matrimonio può essere provata a norma
dell'art. 452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per
colpa del pubblico ufficiale o per un caso
di forza maggiore l'atto di matrimonio non è
stato inserito nei registri a ciò destinati,
la prova dell'esistenza del matrimonio è
ammessa, sempre che risulti in modo non
dubbio un conforme possesso di stato.
Art. 133 Prova della celebrazione
risultante da sentenza penale
Se la prova della celebrazione del
matrimonio risulta da sentenza penale,
l'iscrizione della sentenza nel registro
dello stato civile assicura al matrimonio,
dal giorno della sua celebrazione, tutti gli
effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai
figli.
Sezione VIII: Disposizioni penali
Art. 134
Omissione di pubblicazione
Sono puniti con l'ammenda da L. 80.000 a L.
400.000 gli sposi e l'ufficiale dello stato
civile che hanno celebrato matrimonio senza
che la celebrazione sia stata preceduta
dalla prescritta pubblicazione (93 e
seguenti).
Art. 135 Pubblicazione senza
richiesta o senza documenti
E' punito con l'ammenda da L. 40.000 a L.
200.000 l'ufficiale dello stato civile che
ha proceduto alla pubblicazione di un
matrimonio senza la richiesta di cui
all'art. 96 o quando manca alcuno dei
documenti prescritti dal primo comma
dell'art. 97.
Art. 136 Impedimenti conosciuti
dall'ufficiale dello stato civile
L'ufficiale dello stato civile che procede
alla celebrazione del matrimonio, quando vi
osta qualche impedimento o divieto di cui
egli ha notizia, è punito con l'ammenda da
L. 100.000 a L. 600.000.
Art. 137 Incompetenza dell'ufficiale
dello stato civile. Mancanza dei testimoni
E' punito con l'ammenda da L. 60.000 a L.
400.000 l'ufficiale dello stato civile che
ha celebrato un matrimonio per cui non era
competente (106).
La stessa pena si applica all'ufficiale
dello stato civile che ha proceduto alla
celebrazione di un matrimonio senza la
presenza dei testimoni.
Art. 138 Altre infrazioni
E' punito con l'ammenda stabilita nell'art.
135 l'ufficiale dello stato civile che in
qualunque modo contravviene alle
disposizioni degli artt. 93, 95, 98, 99,
106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette
qualsiasi altra infrazione per cui non sia
stabilita una pena speciale in questa
sezione.
Art. 139 Cause di nullità note a uno
dei coniugi
Il coniuge il quale, conoscendo prima della
celebrazione una causa di nullità del
matrimonio, l'abbia lasciata ignorare
all'altro, è punito, se il matrimonio è
annullato, con l'ammenda da L. 200.000 a L.
1.000.000.
Art. 140 Inosservanza del divieto
temporaneo di nuove nozze
La donna che contrae matrimonio contro il
divieto dell'art. 89, l'ufficiale che lo
celebra e l'altro coniuge sono puniti con
l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000.
Art. 141 Competenza
I reati previsti nei precedenti articoli
sono di competenza del tribunale.
NOTA Le contravvenzioni indicate negli
articoli precedenti sono diventati illeciti
amministrativi. Vedere Leggi Speciali.
Art. 142 Limiti d'applicazione delle
precedenti disposizioni
Le disposizioni della presente sezione si
applicano quando i fatti ivi contemplati non
costituiscono reato più grave.
Capo IV: Dei diritti e dei doveri che
nascono dal matrimonio
Art. 143 Diritti e doveri reciproci
dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie
acquistano gli stessi diritti e assumono i
medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco
alla fedeltà, all'assistenza morale e
materiale, alla collaborazione
nell'interesse della famiglia e alla
coabitazione (Cod. Pen. 570).
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in
relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o
casalingo, a contribuire ai bisogni della
famiglia.
Art. 143 bis Cognome della moglie
La moglie aggiunge al proprio cognome quello
del marito e lo conserva durante lo stato
vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art. 143 ter (abrogato)
Art. 144 Indirizzo della vita
familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo
della vita familiare e fissano la residenza
della famiglia secondo le esigenze di
entrambi e quelle preminenti della famiglia
stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di
attuare l'indirizzo concordato.
Art. 145 Intervento del giudice
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi
può chiedere, senza formalità, l'intervento
del giudice il quale, sentite le opinioni
espresse dai coniugi e, per quanto
opportuno, dai figli conviventi che abbiano
compiuto il sedicesimo anno, tenta di
raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo
concerne la fissazione della residenza o
altri affari essenziali, il giudice, qualora
ne sia richiesto espressamente e
congiuntamente dai coniugi, adotta, con
provvedimento non impugnabile, la soluzione
che ritiene più adeguata alle esigenze
dell'unità e della vita della famiglia.
Art. 146 Allontanamento dalla
residenza familiare
Il diritto all'assistenza morale e materiale
previsto dall'art. 143 è sospeso nei
confronti del coniuge che, allontanatosi
(Cod. Pen. 570) senza giusta causa dalla
residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione
o di annullamento o di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del
matrimonio costituisce giusta causa di
allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice può, secondo le circostanze,
ordinare il sequestro dei beni del coniuge
allontanatosi, nella misura atta a garantire
l'adempimento degli obblighi previsti dagli
artt. 143, terzo comma, e 147.
Art. 147 Doveri verso i figli
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
l'obbligo di mantenere, istruire ed educare
la prole tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli.
Art. 148 Concorso negli oneri
I coniugi devono adempiere l'obbligazione
prevista nell'articolo precedente in
proporzione alle rispettive sostanze e
secondo la loro capacità di lavoro
professionale o casalingo. Quando i genitori
non hanno mezzi sufficienti, gli altri
ascendenti legittimi o naturali, in ordine
di prossimità, sono tenuti a fornire ai
genitori stessi i mezzi necessari affinché
possano adempiere i loro doveri nei
confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del
tribunale, su istanza di chiunque vi ha
interesse, sentito l'inadempiente ed assunte
informazioni, può ordinare con decreto che
una quota dei redditi dell'obbligato, in
proporzione agli stessi, sia versata
direttamente all'altro coniuge o a chi
sopporta le spese per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto notificato agli interessati ed al
terzo debitore, costituisce titolo esecutivo
(Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il
terzo debitore, possono proporre opposizione
nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme
relative all'opposizione al decreto di
ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre
chiedere, con le forme del processo
ordinario, la modificazione e la revoca del
provvedimento.
Capo V: Dello scioglimento del matrimonio e
della separazione dei coniugi
Art. 149
Scioglimento del matrimonio
Il matrimonio si scioglie con la morte di
uno dei coniugi e negli altri casi previsti
dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato
con rito religioso, ai sensi dell'art. 82 o
dell'art. 83, e regolarmente trascritto,
cessano alla morte di uno dei coniugi e
negli altri casi previsti dalla legge.
Art. 150 Separazione personale
E' ammessa la separazione personale dei
coniugi.
La separazione può essere giudiziale o
consensuale.
Il diritto di chiedere la separazione
giudiziale o l'omologazione di quella
consensuale spetta esclusivamente ai
coniugi.
Art. 151 Separazione giudiziale
La separazione può essere chiesta quando si
verificano, anche indipendentemente dalla
volontà di uno o di entrambi i coniugi,
fatti tali da rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza o da recare
grave pregiudizio alla educazione della
prole.
Il giudice, pronunziando la separazione,
dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e
ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia
addebitabile la separazione in
considerazione del suo comportamento
contrario ai doveri che derivano dal
matrimonio.
Art. 152-153 (abrogati)
Art. 154 Riconciliazione
La riconciliazione tra i coniugi comporta
l'abbandono della domanda di separazione
personale già proposta.
Art. 155 Provvedimenti riguardo ai
figli
Il giudice che pronunzia la separazione
dichiara a quale dei coniugi i figli sono
affidati e adotta ogni altro provvedimento
relativo alla prole, con esclusivo
riferimento all'interesse morale e materiale
di essa.
In particolare il giudice stabilisce la
misura e il modo con cui l'altro coniuge
deve contribuire al mantenimento,
all'istruzione e all'educazione dei figli,
nonché le modalità di esercizio dei suoi
diritti nei rapporti con essi.
Il coniuge cui sono affidati i figli, salva
diversa disposizione del giudice, ha
l'esercizio esclusivo della potestà su di
essi; egli deve attenersi alle condizioni
determinate dal giudice. Salvo che sia
diversamente stabilito, le decisioni di
maggiore interesse per i figli sono adottate
da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i
figli non siano affidati ha il diritto e il
dovere di vigilare sulla loro istruzione ed
educazione e può ricorrere al giudice quando
ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.
L'abitazione nella casa familiare spetta di
preferenza, e ove sia possibile, al coniuge
cui vengono affidati i figli.
Il giudice dà inoltre disposizioni circa
l'amministrazione dei beni dei figli e,
nell'ipotesi che l'esercizio della potestà
sia affidato ad entrambi i genitori, il
concorso degli stessi al godimento
dell'usufrutto legale.
In ogni caso il giudice può per gravi motivi
ordinare che la prole sia collocata presso
una terza persona o, nella impossibilità, in
un istituto di educazione (Cod. Proc. Civ.
710).
Nell'emanare i provvedimenti relativi
all'affidamento dei figli e al contributo al
loro mantenimento, il giudice deve tener
conto dell'accordo fra le parti: i
provvedimenti possono essere diversi
rispetto alle domande delle parti o al loro
accordo, ed emessi dopo l'assunzione di
mezzi prova dedotti dalle parti o disposti
d'ufficio dal giudice.
I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni
tempo la revisione delle disposizioni
concernenti l'affidamento dei figli,
l'attribuzione dell'esercizio della potestà
su di essi e le disposizioni relative alla
misura e alle modalità del contributo.
NOTA Il quarto comma dell'art.155 è stato
dichiarato in parte illegittimo dalla Corte
Costituzionale (Sent. 454 del 19-27 luglio
1989).
Art. 156 Effetti della separazione
sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
Il giudice, pronunziando la separazione,
stabilisce a vantaggio del coniuge cui non
sia addebitabile la separazione il diritto
di ricevere dall'altro coniuge quanto è
necessario al suo mantenimento, qualora egli
non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è
determinata in relazione alle circostanze e
ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli
alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può
imporre al coniuge di prestare idonea
garanzia reale o personale se esiste il
pericolo che egli possa sottrarsi
all'adempimento degli obblighi previsti dai
precedenti commi e dall'art. 155.
La sentenza costituisce titolo per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai
sensi dell'art. 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta
dell'avente diritto, il giudice può disporre
il sequestro di parte dei beni del coniuge
obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a
corrispondere anche periodicamente somme di
danaro all'obbligato, che una parte di esse
venga versata direttamente agli aventi
diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il
giudice, su istanza di parte, può disporre
la revoca o la modifica dei provvedimenti di
cui ai commi precedenti.
Art. 156 bis Cognome della moglie
Il giudice può vietare alla moglie l'uso del
cognome del marito quando tale uso sia a lui
gravemente pregiudizievole, e può parimenti
autorizzare la moglie a non usare il cognome
stesso, qualora dall'uso possa derivarle
grave pregiudizio.
Art. 157 Cessazione degli effetti
della separazione
I coniugi possono di comune accordo far
cessare gli effetti della sentenza di
separazione, senza che sia necessario
l'intervento del giudice, con un'espressa
dichiarazione o con un comportamento non
equivoco che sia incompatibile con lo stato
di separazione.
La separazione può essere pronunziata
nuovamente soltanto in relazione a fatti e
comportamenti intervenuti dopo la
riconciliazione.
Art. 158 Separazione consensuale
La separazione per il solo consenso dei
coniugi non ha effetto senza l'omologazione
del giudice (Cod. Proc. Civ. 710-711)
Quando l'accordo dei coniugi relativamente
all'affidamento e al mantenimento dei figli
è in contrasto con l'interesse di questi il
giudice riconvoca i coniugi indicando ad
essi le modificazioni da adottare
nell'interesse dei figli e, in caso di
inidonea soluzione, può rifiutare allo stato
l'omologazione.
Capo VI: Del regime patrimoniale della
famiglia
Sezione I: Disposizioni generali
Art. 159
Del regime patrimoniale legale tra i coniugi
Il regime patrimoniale legale della
famiglia, in mancanza di diversa convenzione
stipulata a norma dell'art. 162, è
costituito dalla comunione dei beni regolata
dalla sezione III del presente capo.
Art. 160 Diritti inderogabili
Gli sposi non possono derogare, né ai
diritti né ai doveri provvisti dalla legge
per effetto del matrimonio.
Art. 161 Riferimento generico a leggi
o agli usi
Gli sposi non possono pattuire in modo
generico che i loro rapporti patrimoniali
siano in tutto o in parte regolati da leggi
alle quali non sono sottoposti o dagli usi,
ma devono enunciare in modo concreto il
contenuto dei patti con i quali intendono
regolare questi loro rapporti.
Art. 162 Forma delle convenzioni
matrimoniali
Le convenzioni matrimoniali debbono essere
stipulate per atto pubblico sotto pena di
nullità.
La scelta del regime di separazione può
anche essere dichiarata nell'atto di
celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in
ogni tempo, ferme restando le disposizioni
dell'art. 194.
Le convenzioni matrimoniali non possono
essere opposte ai terzi quando a margine
dell'atto di matrimonio non risultano
annotati la data del contratto, il notaio
rogante e le generalità dei contraenti,
ovvero la scelta di cui al secondo comma.
Art. 163 Modifica delle convenzioni
Le modifiche delle convenzioni matrimoniali,
anteriori o successive al matrimonio, non
hanno effetto se l'atto pubblico non è
stipulato col consenso di tutte le persone
che sono state parti nelle convenzioni
medesime, o dei loro eredi.
Se uno dei coniugi muore dopo aver
consentito con atto pubblico alla modifica
delle convenzioni, questa produce i suoi
effetti se le altre parti esprimono anche
successivamente il loro consenso, salva
l'omologazione del giudice. L'omologazione
può essere chiesta da tutte le persone che
hanno partecipato alla modificazione delle
convenzioni o dai loro eredi.
Le modifiche convenute e la sentenza di
omologazione hanno effetto rispetto ai terzi
solo se ne è fatta annotazione in margine
all'atto del matrimonio.
L'annotazione deve inoltre essere fatta a
margine della trascrizione delle convenzioni
matrimoniali ove questa sia richiesta a
norma degli artt. 2643 e seguenti.
Art. 164 Simulazione delle
convenzioni matrimoniali
E' consentita ai terzi la prova della
simulazione delle convenzioni matrimoniali
(1417).
Le controdichiarazioni scritte possono aver
effetto nei confronti di coloro tra i quali
sono intervenute, solo se fatte con la
presenza ed il simultaneo consenso di tutte
le persone che sono state parti nelle
convenzioni matrimoniali.
Art. 165 Capacità del minore
Il minore ammesso a contrarre matrimonio è
pure capace di prestare il consenso per
tutte le relative convenzioni matrimoniali,
le quali sono valide se egli è assistito dai
genitori esercenti la potestà su di lui o
dal tutore o dal curatore speciale nominato
a norma dell'art. 90.
Art. 166 Capacità dell'inabilitato
Per la validità delle stipulazioni e delle
donazioni, fatte nel contratto di matrimonio
dall'inabilitato (415) o da colui contro il
quale è stato promosso giudizio di
inabilitazione, è necessaria l'assistenza
del curatore già nominato. Se questi non è
stato ancora nominato, si provvede alla
nomina di un curatore speciale.
Art. 166-bis Divieto di costituzione
di dote
E' nulla ogni convenzione che comunque tenda
alla costituzione di beni in dote.
Sezione II: Del fondo patrimoniale
Art. 167
Costituzione del fondo patrimoniale
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto
pubblico, o un terzo, anche per testamento,
possono costituire un fondo patrimoniale,
destinando determinati beni, immobili o
mobili iscritti in pubblici registri, o
titoli di credito, a far fronte ai bisogni
della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per
atto tra vivi, effettuata dal terzo, si
perfeziona con l'accettazione dei coniugi.
L'accettazione può essere fatta con atto
pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche
durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati
rendendoli nominativi con annotazione del
vincolo o in altro modo idoneo.
Art. 168 Impiego ed amministrazione
del fondo
La proprietà dei beni costituenti il
fondo patrimoniale spetta ad entrambi i
coniugi, salvo che sia diversamente
stabilito nell'atto di costituzione.
I frutti (820) dei beni costituenti il fondo
patrimoniale sono impiegati per i bisogni
della famiglia.
L'amministrazione dei beni costituenti il
fondo patrimoniale è regolata dalle norme
relative all'amministrazione della comunione
legale.
Art. 169 Alienazione dei beni del
fondo
Se non è stato espressamente consentito
nell'atto di costituzione, non si possono
alienare, ipotecare, dare in pegno o
comunque vincolare beni del fondo
patrimoniale se non con il consenso di
entrambi i coniugi e, se vi sono figli
minori, con l'autorizzazione concessa dal
giudice, con provvedimento emesso in camera
di consiglio, nei soli casi di necessità o
di utilità evidente.
Art. 170 Esecuzione sui beni e sui
frutti
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti
di essi non può aver luogo per debiti che il
creditore conosceva essere stati contratti
per scopi estranei ai bisogni della
famiglia.
Art. 171 Cessazione del fondo
La destinazione del fondo termina a seguito
dell'annullamento o dello scioglimento o
della cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino
al compimento della maggiore età dell'ultimo
figlio. In tale caso il giudice può dettare,
su istanza di chi vi abbia interesse, norme
per l'amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche dei
genitori e dei figli ed ogni altra
circostanza, il giudice può altresì
attribuire ai figli, in godimento o in
proprietà, una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le
disposizioni sullo scioglimento della
comunione legale.
Art. 172-176 (abrogati)
Sezione III: Della comunione legale
Art. 177 Oggetto della comunione
Costituiscono oggetto della comunione:
gli acquisti compiuti dai due coniugi
insieme o separatamente durante il
matrimonio, ad esclusione di quelli relativi
ai beni personali;
i frutti dei beni propri di ciascuno dei
coniugi, percepiti e non consumati allo
scioglimento della comunione;
i proventi dell'attività separata di
ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento
della comunione, non siano stati consumati;
le aziende gestite da entrambi i coniugi e
costituite dopo il matrimonio.
Qualora. si tratti di aziende appartenenti
ad uno dei coniugi anteriormente al
matrimonio ma gestite da entrambi, la
comunione concerne solo gli utili e gli
incrementi.
Art. 178 Beni destinati all'esercizio
di impresa
I beni destinati all'esercizio dell'impresa
di uno dei coniugi costituita dopo il
matrimonio e gli incrementi dell'impresa
costituita anche precedentemente si
considerano oggetto della comunione solo se
sussistono al momento dello scioglimento di
questa.
Art. 179 Beni personali
Non costituiscono oggetto della comunione e
sono beni personali del coniuge:
i beni di cui, prima del matrimonio, il
coniuge era proprietario o rispetto ai quali
era titolare di un diritto reale di
godimento;
i beni acquisiti successivamente al
matrimonio per effetto di donazione o
successione, quando nell'atto di liberalità
o nel testamento non è specificato che essi
sono attribuiti alla comunione;
i beni di uso strettamente personale di
ciascun coniuge ed i loro accessori;
i beni che servono all'esercizio della
professione del coniuge, tranne quelli
destinati alla conduzione di un'azienda
facente parte della comunione;
i beni ottenuti a titolo di risarcimento del
danno nonché la pensione attinente alla
perdita parziale o totale della capacità
lavorativa;
i beni acquisiti con il prezzo del
trasferimento dei beni personali
sopraelencati o col loro scambio, purché ciò
sia espressamente dichiarato all'atto
dell'acquisto (2647).
L'acquisto di beni immobili, o di beni
mobili elencati nell'art. 2683, effettuato
dopo il matrimonio, è escluso dalla
comunione, ai sensi delle lett. c), d) ed f)
del precedente comma, quando tale esclusione
risulti dall'atto di acquisto se di esso sia
stato parte anche l'altro coniuge.
Art. 180 Amministrazione dei beni
della comunione
L'amministrazione dei beni della comunione e
la rappresentanza in giudizio per gli atti
ad essa relativi spettano disgiuntamente ad
entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione, nonché la
stipula dei contratti con i quali si
concedono o si acquistano diritti personali
di godimento e la rappresentanza in giudizio
per le relative azioni spettano
congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Art. 181 Rifiuto di consenso
Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per
la stipulazione di un atto di straordinaria
amministrazione o per gli altri atti per cui
il consenso è richiesto, l'altro coniuge può
rivolgersi al giudice per ottenere
l'autorizzazione nel caso in cui la
stipulazione dell'atto è necessaria
nell'interesse della famiglia o dell'azienda
che a norma della lett. d) dell'art. 177 fa
parte della comunione.
Art. 182 Amministrazione affidata ad
uno solo dei coniugi
In caso di lontananza o di altro impedimento
di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di
procura del primo risultante da atto
pubblico (2699) o da scrittura privata
autenticata (2703), può compiere, previa
autorizzazione del giudice e con le cautele
eventualmente da questo stabilite, gli atti
necessari per i quali è richiesto, a norma
del l'art. 180, il consenso di entrambi i
coniugi.
Nel caso di gestione comune di azienda, uno
dei coniugi può essere delegato dall'altro
al compimento di tutti gli atti necessari
all'attività dell'impresa.
Art. 183 Esclusione
dall'amministrazione
Se uno dei coniugi è minore o non può
amministrare ovvero se ha male amministrato,
l'altro coniuge può chiedere al giudice di
escluderlo dall'amministrazione.
Il coniuge privato dell'amministrazione può
chiedere al giudice di esservi reintegrato,
se sono venuti meno i motivi che hanno
determinato l'esclusione.
La esclusione opera di diritto riguardo al
coniuge interdetto e permane sino a quando
non sia cessato lo stato di interdizione.
Art. 184 Atti compiuti senza il
necessario consenso
Gli atti compiuti da un coniuge senza il
necessario consenso dell'altro coniuge e da
questo non convalidati sono annullabili se
riguardano beni immobili o beni mobili
elencati nell'art. 2683.
L'azione può essere proposta dal coniuge il
cui consenso era necessario entro un anno
(2964) dalla data in cui ha avuto conoscenza
dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla
data di trascrizione. Se l'atto non sia
stato trascritto e quando il coniuge non ne
abbia avuto conoscenza prima dello
scioglimento della comunione l'azione non
può essere proposta oltre l'anno dallo
scioglimento stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili diversi
da quelli indicati nel primo comma, il
coniuge che li ha compiuti senza il consenso
dell'altro è obbligato su istanza di
quest'ultimo a ricostruire la comunione
nello stato in cui era prima del compimento
dell'atto o, qualora ciò non sia possibile,
al pagamento dell'equivalente secondo i
valori correnti all'epoca della
ricostituzione della comunione.
Art. 185 Amministrazione dei beni
personali del coniuge
All'amministrazione dei beni che non
rientrano nella comunione o nel fondo
patrimoniale si applicano le disposizioni
dei commi secondo, terzo e quarto dell'art.
217.
Art. 186 Obblighi gravanti sui beni
della comunione
I beni della comunione rispondono:
di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi
al momento dell'acquisto;
di tutti i carichi dell'amministrazione;
delle spese per il mantenimento della
famiglia e per l'istruzione e l'educazione
dei figli e di ogni obbligazione contratta
dai coniugi, anche separatamente,
nell'interesse della famiglia;
di ogni obbligazione contratta
congiuntamente dai coniugi.
Art. 187 Obbligazioni contratte dai
coniugi prima del matrimonio
I beni della comunione, salvo quanto
disposto nell'art. 189, non rispondono delle
obbligazioni contratte da uno dei coniugi
prima del matrimonio.
Art. 188 Obbligazioni derivanti da
donazioni o successioni
I beni della comunione, salvo quanto
disposto nell'art. 189, non rispondono delle
obbligazioni da cui sono gravate le
donazioni e le successioni conseguite dai
coniugi durante il matrimonio e non
attribuite alla comunione.
Art. 189 Obbligazioni contratte
separatamente dai coniugi
I beni della comunione fino al valore
corrispondente alla quota del coniuge
obbligato, rispondono, quando i creditori
non possono soddisfarsi sui beni personali
delle obbligazioni contratte dopo il
matrimonio, da uno dei coniugi per il
compimento di atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione senza il necessario consenso
dell'altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi,
anche se il credito è sorto anteriormente al
matrimonio, possono soddisfarsi in via
sussidiaria sui beni della comunione, fino
al valore corrispondente alla quota del
coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari,
sono preferiti i creditori della comunione.
Art. 190 Responsabilità sussidiaria
dei beni personali
I creditori possono agire in via sussidiaria
sui beni personali di ciascuno dei coniugi,
nella misura della metà del credito, quando
i beni della comunione non sono sufficienti
a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
Art. 191 Scioglimento della comunione
La comunione si scioglie per la
dichiarazione di assenza o di morte
presunta, di uno dei coniugi, per
l'annullamento, per lo scioglimento o per la
cessazione degli effetti civili del
matrimonio, per la separazione personale,
per la separazione giudiziale dei beni, per
mutamento convenzionale del regime
patrimoniale, per il fallimento di uno dei
coniugi.
Nel caso di azienda di cui alla lett. d)
dell'art. 177, lo scioglimento della
comunione può essere deciso, per accordo dei
coniugi, osservata la forma prevista
dall'art. 162.
Art. 192 Rimborsi e restituzioni
Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare
alla comunione le somme prelevate dal
patrimonio comune per fini diversi
dall'adempimento delle obbligazioni previste
dall'art. 186.
E' tenuto altresì a rimborsare il valore dei
beni di cui all'art. 189, a meno che,
trattandosi di atto di straordinaria
amministrazione da lui compiuto, dimostri
che l'atto stesso sia stato vantaggioso per
la comunione o abbia soddisfatto una
necessità della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può richiedere la
restituzione delle somme prelevate dal
patrimonio personale ed impiegate in spese
ed investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano
al momento dello scioglimento della
comunione; tuttavia il giudice può
autorizzarli in un momento anteriore se
l'interesse della famiglia lo esige o lo
consente.
Il coniuge che risulta creditore può
chiedere di prelevare beni comuni sino a
concorrenza del proprio credito. In caso di
dissenso si applica il quarto comma. I
prelievi si effettuano sul denaro, quindi
sui mobili e infine sugli immobili.
Art. 193 Separazione giudiziale dei
beni
La separazione giudiziale dei beni può
essere pronunziata in caso di interdizione
(417) o di inabilitazione (414) di uno dei
coniugi o di cattiva amministrazione della
comunione.
Può altresì essere pronunziata quando il
disordine degli affari di uno dei coniugi o
la condotta da questi tenuta
nell'amministrazione dei beni mette in
pericolo gli interessi dell'altro o della
comunione o della famiglia, oppure quando
uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni
di questa in misura proporzionale alle
proprie sostanze o capacità di lavoro.
La separazione può essere chiesta da uno dei
coniugi o dal suo legale rappresentante.
La sentenza che pronunzia la separazione
retroagisce al giorno in cui è stata
proposta la domanda ed ha l'effetto di
instaurare il regime di separazione dei beni
regolato nella sezione V del presente capo,
salvi i diritti dei terzi.
La sentenza è annotata a margine dell'atto
di matrimonio e sull'originale delle
convenzioni matrimoniali (2653).
Art. 194 Divisione dei beni della
comunione
La divisione dei beni della comunione legale
si effettua ripartendo in parti eguali
l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità
della prole e all'affidamento di essa, può
costituire a favore di uno dei coniugi
l'usufrutto su una parte dei beni spettanti
all'altro coniuge.
Art. 195 Prelevamento dei beni mobili
Nella divisione i coniugi o i loro eredi
hanno diritto di prelevare i beni mobili che
appartenevano ai coniugi stessi prima della
comunione o che sono ad essi pervenuti
durante la medesima per successione o
donazione. In mancanza di prova contraria si
presume che i beni mobili facciano parte
della comunione.
Art. 196 Ripetizione del valore in
caso di mancanza delle cose da prelevare
Se non si trovano i beni mobili che il
coniuge o i suoi eredi hanno diritto di
prelevare a norma dell'articolo precedente
essi possono ripeterne il valore, provandone
l'ammontare anche per notorietà, salvo che
la mancanza di quei beni sia dovuta a
consumazione per uso o perimento o per altra
causa non imputabile all'altro coniuge.
Art. 197 Limiti al prelevamento nei
riguardi dei terzi
Il prelevamento autorizzato dagli articoli
precedenti non può farsi, a pregiudizio dei
terzi, qualora la proprietà individuale dei
beni non risulti da atto avente data certa
(2702, 2704). E' fatto salvo al coniuge o ai
suoi eredi il diritto di regresso sui beni
della comunione spettanti all'altro coniuge
nonché sugli altri beni di lui.
Art. 198-209 (abrogati)
Sezione IV: Della comunione convenzionale
Art. 210
Modifiche convenzionali alla comunione
legale dei beni
I coniugi possono, mediante convenzione
stipulata a norma dell'art. 162, modificare
il regime della comunione legale dei beni
purché i patti non siano in contrasto con le
disposizioni dell'art. 161.
I beni indicati alle lett. c), d) ed e),
dell'art. 179 non possono essere compresi
nella comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione
legale relative all'amministrazione dei beni
della comunione e all'uguaglianza delle
quote limitatamente ai beni che formerebbero
oggetto della comunione legale.
Art. 211 Obbligazioni dei coniugi
contratte prima del matrimonio
I beni della comunione rispondono delle
obbligazioni contratte da uno dei coniugi
prima del matrimonio limitatamente al valore
dei beni di proprietà del coniuge stesso
prima del matrimonio che, in base a
convenzione stipulata a norma dell'art. 162,
sono entrati a far parte della comunione dei
beni.
Art. 212-214 (abrogati)
Sezione V: Del regime di separazione dei
beni
Art. 215
I coniugi
possono convenire che ciascuno di essi
conservi la titolarità esclusiva dei beni
acquistati durante il matrimonio.
Art. 216 (abrogato)
Art. 217 Amministrazione e godimento
dei beni
Ciascun coniuge ha il godimento e
l'amministrazione dei beni di cui è titolare
esclusivo.
Se ad uno dei coniugi è stata conferita la
procura ad amministrare i beni dell'altro
con l'obbligo di rendere conto dei frutti,
egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo
le regole del mandato (1710, 1718).
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni
dell'altro con procura senza l'obbligo di
rendere conto dei frutti, egli ed i suoi
eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo
scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio, sono tenuti a
consegnare i frutti esistenti e non
rispondono per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione
dell'altro, amministra i beni di questo o
comunque compie atti relativi a detti beni
risponde dei danni e della mancata
percezione dei frutti.
Art. 218 Obbligazioni del coniuge che
gode dei beni dell'altro coniuge
Il coniuge che gode dei beni dell'altro
coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni
dell'usufruttuario (1001).
Art. 219 Prova della proprietà dei
beni
Il coniuge può provare con ogni mezzo nei
confronti dell'altro la proprietà esclusiva
di un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi può
dimostrare la proprietà esclusiva sono di
proprietà indivisa per pari quota di
entrambi i coniugi.
Art. 220-230 (abrogati)
Sezione VI: Dell'impresa familiare
Art. 230-bis
Impresa
familiare
Salvo che configurabile un diverso rapporto,
il familiare che presta in modo continuativo
la sua attività di lavoro nella famiglia o
nell'impresa familiare ha diritto al
mantenimento secondo la condizione
patrimoniale della famiglia e partecipa agli
utili dell'impresa familiare ed ai beni
acquistati con essi nonché agli incrementi
dell'azienda, anche in ordine
all'avviamento, in proporzione alla quantità
alla qualità del lavoro prestato. Le
decisioni concernenti l'impiego degli utili
e degli incrementi nonché quelle inerenti
alla gestione straordinaria, agli indirizzi
produttivi e alla cessazione dell'impresa
sono adottate, a maggioranza, dai familiari
che partecipano alla impresa stessa. I
familiari partecipanti all'impresa che non
hanno la piena capacità di agire sono
rappresentati nel voto da chi esercita la
potestà su di essi.
Il lavoro della donna è considerato
equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo
comma si intende come familiare il coniuge,
i parenti entro il terzo grado, gli affini
entro il secondo; per impresa familiare
quella cui collaborano il coniuge, i parenti
entro il terzo grado, gli affini entro il
secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo
comma è intrasferibile, salvo che il
trasferimento avvenga a favore di familiari
indicati nel comma precedente col consenso
di tutti i partecipi. Esso può essere
liquidato in danaro alla cessazione, per
qualsiasi causa, della prestazione del
lavoro, ed altresì in caso di alienazione
dell'azienda. Il pagamento può avvenire in
più annualità, determinate, in difetto di
accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di
trasferimento dell'azienda i partecipi di
cui al primo comma hanno diritto di
prelazione sull'azienda. Si applica, nei
limiti in cui è compatibile, la disposizione
dell'art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio
dell'agricoltura (2140) sono regolate dagli
usi che non contrastino con le precedenti
norme.
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