Codice
Civile
Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo V: Della parentela e dell'affinità
Art. 74 Parentela
La parentela è il vincolo tra le persone che
discendono da uno stesso stipite.
Art. 75 Linee della parentela
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una
discende dall'altra; in linea collaterale quelle
che, pur avendo uno stipite comune, non discendono
l'una dall'altra.
Art. 76 Computo dei gradi
Nella linea retta si computano altrettanti gradi
quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle
generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo
stipite comune e da questo discendendo all'altro
parente, sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77 Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre
il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti
specialmente determinati.
Art. 78 Affinità
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti
dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente
d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro
coniuge.
L'affinità non cessa per la morte, anche senza
prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per
alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa
se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli
effetti di cui all'art. 87, n. 4.
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