Codice
Civile
Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di
morte presunta
Capo I: Dell'assenza
Art. 48 Curatore dello scomparso
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del
suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza
(43) e non se ne hanno più notizie, il tribunale
dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza su
istanza degli interessati o dei presunti successori
legittimi, o del pubblico ministero, può nominare un
curatore che rappresenti, la persona in giudizio o
nella formazione degli inventari e dei conti e nelle
liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e
può dare gli altri provvedimenti necessari alla
conservazione del patrimonio dello scomparso (Cod.
Proc. Civ. 721).
Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo
alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il
tribunale provvede soltanto per gli atti che il
medesimo non può fare.
Art. 49 Dichiarazione di assenza
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima
notizia, i presunti successori legittimi e chiunque
ragionevolmente creda di avere sui beni dello
scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui
possono domandare al tribunale competente, secondo
l'articolo precedente, che ne sia dichiarata
l'assenza (Cod. Proc. Civ. 722 e seguenti).
Art. 50 Immissione nel possesso temporaneo
dei beni
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara
l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi
abbia interesse o del pubblico ministero, ordina
l'apertura degli atti di ultima volontà
dell'assente, se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi,
se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale
l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi
(479) possono domandare l'immissione nel possesso
temporaneo dei beni.
I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali
spetterebbero diritti dipendenti dalla morte
dell'assente possono domandare di essere ammessi
all'esercizio temporaneo di questi diritti.
Coloro che per effetto della morte dell'assente
sarebbero liberati da obbligazioni possono essere
temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse
salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari
previste dall'art. 434.
Per ottenere l'immissione nel possesso l'esercizio
temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea
delle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma
determinata dal tribunale, se taluno non sia in
grado di darla il tribunale può stabilire altre
cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e
alla loro parentela con l'assente.
Art. 51 Assegno alimentare a favore del
coniuge dell'assente
Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta
per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e
per titolo di successione, può ottenere dal
tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare
da determinarsi secondo le condizioni della famiglia
e l'entità del patrimonio dell'assente.
Art. 52 Effetti della immissione nel possesso
temporaneo
L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve
essere preceduto dalla formazione dell'inventario
dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro
successori l'amministrazione dei beni dell'assente,
la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento
delle rendite dei beni nei limiti stabiliti
nell'articolo seguente.
Art. 53 Godimento dei beni
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi
nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro
profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono
riservare all'assente il terzo delle rendite.
Art. 54 Limiti alla disponibilità dei beni
Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso
temporaneo dei beni non possono alienarli,
ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per
necessità o utilità evidente riconosciuta dal
tribunale.
Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone
circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.
Art. 55 Immissione di altri nel possesso
temporaneo
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di
avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia
dell'assente, un diritto prevalente o eguale a
quello del possessore, può escludere questo dal
possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai
frutti (820, 1148) se non dal giorno della domanda
giudiziale.
Art. 56 Ritorno dell'assente o prova della
sua esistenza
Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna
o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti
della dichiarazione di assenza, salva, se occorre,
l'adozione di provvedimenti per la conservazione del
patrimonio a norma dell'art. 48.
I possessori temporanei dei beni devono restituirli;
ma fino al giorno della loro costituzione in mora
(1219) continuano a godere i vantaggi attribuiti
dagli artt. 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi
dell'art. 54 restano irrevocabili.
Se l'assenza e stata volontaria e non è
giustificata, l'assente perde il diritto di farsi
restituire le rendite riservategli dalla norma
dell'art. 53.
Art. 57 Prova della morte dell'assente
Se durante il possesso temporaneo è provata la morte
dell'assente, la successione si apre a vantaggio di
coloro che al momento della morte erano i suoi eredi
o legatari.
Si applica anche in questo caso la disposizione del
secondo comma dell'articolo precedente.
Capo II: Della dichiarazione di morte presunta
Art. 58 Dichiarazione di morte presunta
dell'assente
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui
risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale
competente secondo l'art. 48, su istanza del
pubblico ministero o di taluna delle persone
indicate nei capoversi dell'art. 50, può con
sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente
nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se
non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento
della maggiore età dell'assente.
Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia
mancata la dichiarazione di assenza.
Art. 59 Termine per la rinnovazione
dell'istanza
L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere
riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.
Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte
presunta
Oltre che nel caso indicato nell'art. 58, può essere
dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:
quando alcuno è scomparso in operazioni belliche
alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia
al seguito di essi, o alle quali si è comunque
trovato presente, senza che si abbiano più notizie
di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in
vigore del trattato di pace o, in mancanza di
questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono
cessate le ostilità;
quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico,
o da questo internato o comunque trasportato in
paese straniero, e sono trascorsi due anni
dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in
mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in
cui sono cessate le ostilità, senza che si siano
avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del
trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle
ostilità;
quando alcuno e scomparso per un infortunio e non si
hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno
dell'infortunio o, se il giorno non e conosciuto,
dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il
mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui
l'infortunio e avvenuto.
Art. 61 Data della morte presunta
Nei casi previsti dai nn. 1 e 3 dell'articolo
precedente, la sentenza determina il giorno e
possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa
nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel
caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale
l'ultima notizia.
Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte
presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno
indicato.
Art. 62 Condizioni e forme della
dichiarazione di morte presunta
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati
dall'art. 60 può essere domandata quando non si e
potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla
legge per la compilazione dell'atto di morte.
Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del
tribunale su istanza del pubblico ministero o di
alcuna delle persone indicate nei capoversi
dell'art. 50.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere
l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può
dichiarare l'assenza dello scomparso (49 e seguenti;
Cod. Proc. Civ. 726).
Art. 63 Effetti della dichiarazione di morte
presunta dell'assente
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art.
58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso
temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori
possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo
dei diritti o la liberazione temporanea dalle
obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono
l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione
definitiva dalle obbligazioni.
Si estinguono inoltre le obbligazioni. alimentari
indicate nel quarto comma dell'art. 50.
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele
che sono state imposte.
Art. 64 Immissione nel possesso e inventario
Se non v'e stata immissione nel possesso temporaneo
dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi
dell'art. 50 o i loro successori conseguono il pieno
esercizio dei diritti loro spettanti, quando è
diventata eseguibile la sentenza menzionata
nell'art. 58.
Coloro che prendono possesso dei beni devono fare
precedere l'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769
e seguenti).
Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni
coloro che succedono per effetto della dichiarazione
di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60.
Art. 65 Nuovo matrimonio del coniuge
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la
morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo
matrimonio (68, 117).
Art. 66 Prova dell'esistenza della persona di
cui è stata dichiarata la morte presunta
La persona di cui e stata dichiarata la morte
presunta, se ritorna o ne è provata l'esistenza,
ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha
diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati,
quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali
sia stato investito (73).
Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento
delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del
secondo comma dell'art. 63.
Se è provata la data della sua morte, il diritto
previsto nel primo comma di questo articolo compete
a coloro che a quella data sarebbero stati i suoi
eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere
l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte
ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo
anteriore alla data della morte.
Sono salvi in ogni caso gli effetti delle
prescrizioni e delle usucapioni (1158 e seguenti;
2934 e seguenti).
Art. 67 Dichiarazione di esistenza o
accertamento della morte
La dichiarazione di esistenza della persona di cui e
stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento
della morte possono essere sempre fatti, su
richiesta del pubblico ministero o di qualunque
interessato, in contraddittorio di tutti coloro che
furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la
morte presunta.
Art. 68 Nullità del nuovo matrimonio
Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 è
nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata
la morte presunta ritorni o ne sia accertata
l'esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio
dichiarato nullo (128).
La nullità non può essere pronunziata nel caso in
cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una
data posteriore a quella del matrimonio (117).
Capo III: Delle ragioni eventuali che competono alla
persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è
stata dichiarata la morte presunta
Art. 69 Diritti
spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza
Nessuno e ammesso a reclamare un diritto in nome
della persona di cui si ignora l'esistenza, se non
prova che la persona esisteva quando il diritto e
nato.
Art. 70 Successione alla quale sarebbe
chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza
Quando s'apre una successione alla quale sarebbe
chiamata in tutto o in parte una persona di cui
s'ignora l'esistenza, la successione e devoluta a
coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della
detta persona, salvo il diritto di rappresentazione
(467 e seguenti).
Coloro ai quali e devoluta la successione devono
innanzi tutto procedere all'inventario dei beni (Cod.
Proc. Civ. 769 e seguenti) e devono dare cauzione
(1179; Cod. Proc. Civ. 50, 725).
Art. 71 Estinzione dei diritti spettanti alla
persona di cui si ignora l'esistenza
Le disposizioni degli articoli precedenti non
pregiudicano la petizione di eredità (533 e
seguenti) né gli altri diritti spettanti alla
persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi
o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione
(2934 e seguenti) o dell'usucapione (1158 e
seguenti).
La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal
giorno della costituzione in mora (821, 1219).
Art. 72 Successione a cui sarebbe chiamata la
persona della quale è stata dichiarata la morte
presunta
Quando s'apre una successione alla quale sarebbe
chiamata in tutto o in parte una persona di cui è
stata dichiarata la morte presunta (58 e seguenti),
coloro ai quali, in sua mancanza, e devoluta la
successione devono innanzi tutto procedere
all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769).
Art. 73 Estinzione dei diritti spettanti alla
persona di cui è stata dichiarata la morte presunta
Se la persona di cui è stata dichiarata la morte
presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al
momento dell'apertura della successione, essa o i
suoi eredi o aventi causa possono esercitare la
petizione di eredita (533 e seguenti) e far valere
ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni
se non nello stato in cui si trovano, e non possono
ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è
ancora dovuto, o i beni nei quali esso e stato
investito, salvi gli effetti della prescrizione o
dell'usucapione (1158 e seguenti; 2934 e seguenti).
Si applica la disposizione del secondo comma
dell'art. 71.
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