Codice
Civile
Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo III: Del domicilio e della residenza
Art. 43 Domicilio e residenza
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa
ha stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi (Cod. Proc. Civ. 139).
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la
dimora abituale.
Art. 44 Trasferimento della residenza e del
domicilio
Il trasferimento della residenza non può essere
opposto ai terzi di buona fede, se non è stato
denunciato nei modi prescritti dalla legge (att.
31).
Quando una persona ha nel medesimo luogo il
domicilio e la residenza e trasferisce questa
altrove, di fronte ai terzi di buona fede si
considera trasferito pure il domicilio, se non si è
fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui e
stato denunciato il trasferimento della residenza.
Art. 45 Domicilio dei coniugi del minore e
dell'interdetto
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel
luogo in cui ha stabilito la sede principale dei
propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza
della famiglia o quello del tutore. Se i genitori
sono separati o il loro matrimonio è stato annullato
o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o
comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha
il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore (343).
Art. 46 Sede delle persone giuridiche
Quando la legge fa dipendere determinati effetti
dalla residenza o dal domicilio, per le persone
giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e
stabilita la loro sede (Cod. Proc. Civ. 141, 145).
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art.
16 o la sede risultante dal registro è diversa da
quella effettiva, i terzi possono considerare come
sede della persona giuridica anche questa ultima
(33).
Art. 47 Elezione di domicilio
Si può eleggere domicilio speciale per determinati
atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per
iscritto (1350).
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