Codice
Civile
Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo II: Delle persone giuridiche
Capo I: Disposizioni generali
Art. 11 Persone giuridiche pubbliche
Le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici
riconosciuti come persone giuridiche, godono dei
diritti secondo le leggi e gli usi osservati come
diritto pubblico (824 e seguenti).
Art. 12 Persone giuridiche private
Le associazioni, le fondazioni e le altre
istituzioni di carattere privato acquistano la
personalità giuridica mediante il riconoscimento
concesso con decreto del Presidente della
Repubblica.
Per determinate categorie di enti che esercitano la
loro attività nell'ambito della Provincia, il
Governo può delegare ai prefetti la facoltà di
riconoscerli con loro decreto (att. 1, 2).
Art. 13 Società
Le società sono regolate dalle disposizioni
contenute nel libro V (2247 e seguenti).
Capo II: Delle associazioni e delle fondazioni
Art. 14 Atto costitutivo
Le associazioni e le fondazioni devono essere
costituite con atto pubblico (1350, 2643).
La fondazione può essere disposta anche con
testamento (600).
Art. 15 Revoca dell'atto costitutivo della
fondazione
L'atto di fondazione può essere revocato dal
fondatore fino a quando non sia intervenuto il
riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto
iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16 Atto costitutivo e statuto.
Modificazioni
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la
denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo,
del patrimonio e della sede, nonché le norme
sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono
anche determinare, quando trattasi di associazioni,
i diritti e gli obblighi degli associati e le
condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi
di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione
delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre
contenere le norme relative alla estinzione
dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per
le fondazioni, anche quelle relative alla loro
trasformazione (28).
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello
statuto devono essere approvate dall'autorità
governativa nelle forme indicate nell'art. 12 (att.
4).
Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione
di donazioni, eredità e legati
La persona giuridica non può acquistare beni
immobili, né accettare donazioni o eredita, né
conseguire legati senza l'autorizzazione governativa
(473, 782; att. 5-7).
Senza questa autorizzazione, l'acquisto e
l'accettazione non hanno effetto.
Art. 18 Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente
secondo le norme del mandato (1710 e seguenti). E'
però esente da responsabilità quello degli
amministratori il quale non abbia partecipato
all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in
cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per
compiere, egli non abbia fatto constare del proprio
dissenso (2392).
Art. 19 Limitazioni del potere di
rappresentanza
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non
risultano dal registro indicato nell'art. 33, non
possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi
che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).
Art. 20 Convocazione dell'assemblea delle
associazioni
L'assemblea delle associazioni deve essere convocata
dagli amministratori una volta l'anno per
l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se
ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli
associati. In quest'ultimo caso, se gli
amministratori non vi provvedono, la convocazione
può essere ordinata dal Presidente del tribunale
(att. 8).
Art. 21 Deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a
maggioranza di voti e con la presenza di almeno la
metà degli associati. In seconda convocazione la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se
in essi non è altrimenti disposto, occorrono la
presenza di almeno tre quarti degli associati e il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e
la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati
(11).
Art. 22 Azioni di responsabilità contro gli
amministratori
Le azioni di responsabilità contro gli
amministratori delle associazioni per fatti da loro
compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono
esercitate dai nuovi amministratori o dai
liquidatori (2941).
Art. 23 Annullamento e sospensione delle
deliberazioni
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla
legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono
essere annullate su istanza degli organi dell'ente,
di qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base
ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione
medesima (1445, 2377).
Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore,
sentiti gli amministratori dell'associazione, può
sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto
l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione
impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il
decreto di sospensione deve essere motivato ed è
notificato agli amministratori (att. 10).
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie
all'ordine pubblico o al buon costume può essere
sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9).
Art. 24 Recesso ed esclusione degli associati
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo
che la trasmissione sia consentita dall'atto
costitutivo o dallo statuto.
L'associato può sempre recedere dall'associazione se
non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo
determinato. La dichiarazione di recesso deve essere
comunicata per iscritto agli amministratori e ha
effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché
sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non può essere
deliberata dall'assemblea che per gravi motivi;
l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria
entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata
notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati
esclusi o che comunque abbiano cessato di
appartenere all'associazione, non possono ripetere i
contributi versati, né hanno alcun diritto sul
patrimonio dell'associazione.
Art. 25 Controllo sull'amministrazione delle
fondazioni
L'autorità governativa esercita il controllo e la
vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni;
provvede alla nomina e alla sostituzione degli
amministratori o dei rappresentanti, quando le
disposizioni contenute nell'atto di fondazione non
possono attuarsi; annulla, sentiti gli
amministratori, con provvedimento definitivo, le
deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto
di fondazione, all'ordine pubblico o al buon
costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare
un commissario straordinario, qualora gli
amministratori non agiscano in conformità dello
statuto e dello scopo della fondazione o della
legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base
ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione
medesima (1445, 2377).
Le azioni contro gli amministratori per fatti
riguardanti la loro responsabilità devono essere
autorizzate dall'autorità governativa e sono
esercitate dal commissario straordinario, dai
liquidatori o dai nuovi amministratori.
Art. 26 Coordinamento di attività e
unificazione di amministrazione
L'autorità governativa può disporre il coordinamento
della attività di più fondazioni ovvero
l'unificazione della loro amministrazione,
rispettando, per quanto è possibile, la volontà del
fondatore.
Art. 27 Estinzione della persona giuridica
Oltre che per le cause previste nell'atto
costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si
estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è
divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti
gli associati sono venuti a mancare.
L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa,
su istanza di qualunque interessato o anche
d'ufficio (att. 10).
Art. 28 Trasformazione delle fondazioni
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o
di scarsa utilità, o il patrimonio e divenuto
insufficiente, l'autorità governativa, anziché
dichiarare estinta la fondazione, può provvedere
alla sua trasformazione, allontanandosi il meno
possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non e ammessa quando i fatti che
vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di
fondazione come causa di estinzione della persona
giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e
dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni
destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie
determinate (att. 10).
Art. 29 Divieto di nuove operazioni
Gli amministratori non possono compiere nuove
operazioni, appena è stato loro comunicato il
provvedimento che dichiara l'estinzione della
persona giuridica o il provvedimento con cui
l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo
scioglimento dell'associazione, o appena è stata
adottata dall'assemblea la deliberazione di
scioglimento dell'associazione medesima. Qualora
trasgrediscano a questo divieto, assumono
responsabilità personale e solidale (1292).
Art. 30 Liquidazione
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o
disposto lo scioglimento dell'associazione, si
procede alla liquidazione del patrimonio secondo le
norme di attuazione del codice (att. 11-21).
Art. 31 Devoluzione dei beni
I beni della persona giuridica, che restano dopo
esaurita la liquidazione, sono devoluti in
conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di
fondazione, provvede l'autorità governativa,
attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini
analoghi, se trattasi di associazione, si osservano
le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo
scioglimento e, quando anche queste mancano,
provvede nello stesso modo l'autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno
fatto valere il loro credito possono chiedere il
pagamento a coloro ai quali i beni sono stati
devoluti, entro l'anno della chiusura della
liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che
hanno ricevuto (2964 e seguenti).
Art. 32 Devoluzione dei beni con destinazione
particolare
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un
ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con
destinazione a scopo diverso da quello proprio
dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni,
con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche,
che hanno fini analoghi.
Art. 33 Registrazione delle persone
giuridiche
In ogni provincia e istituito un pubblico registro
delle persone giuridiche (att. 22 e seguenti).
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto
costitutivo, quella del decreto di riconoscimento,
la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la
durata, qualora sia stata determinata, la sede della
persona giuridica e il cognome e il nome degli
amministratori con la menzione di quelli ai quali è
attribuita la rappresentanza.
La registrazione può essere disposta anche
d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione o di una
fondazione non registrata, benché riconosciuta,
rispondono personalmente e solidalmente, insieme con
la persona giuridica, delle obbligazioni assunte
(1292).
Art. 34 Registrazione di atti
Nel registro devono iscriversi anche le
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto,
dopo che sono state approvate dall'autorità
governativa, il trasferimento della sede e
l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione
degli amministratori con indicazione di quelli ai
quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di
scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo
scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e
il nome dei liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati
non possono essere opposti ai terzi, a meno che si
provi che questi ne erano a conoscenza.
Art. 35 Disposizione penale
Gli amministratori e i liquidatori che non
richiedono le iscrizioni prescritte dagli artt. 33 e
34, nel termine e secondo le modalità stabiliti
dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e
seguenti) sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a
L. 1.000.000.
Capo III: Delle associazioni non riconosciute e dei
comitati
Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle
associazioni non riconosciute
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle
associazioni non riconosciute come persone
giuridiche sono regolati dagli accordi degli
associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio
nella persona di coloro ai quali, secondo questi
accordi, e conferita la presidenza o la direzione
(Cod. Proc. Civ. 75, 78).
Art. 37 Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con
questi contributi costituiscono il fondo comune
dell'associazione. Finche questa dura, i singoli
associati non possono chiedere la divisione del
fondo comune, né pretendere la quota in caso di
recesso.
Art. 38 Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l'associazione i terzi possono far
valere i loro diritti sul fondo comune. Delle
obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e
solidalmente le persone che hanno agito in nome e
per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).
Art. 39 Comitati
I comitati di soccorso o di beneficienza e i
comitati promotori di opere pubbliche, monumenti,
esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono
regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e
stabilito nelle leggi speciali.
Art. 40 Responsabilità degli organizzatori
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione
dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e
solidalmente della conservazione dei fondi e della
loro destinazione allo scopo annunziato.
Art. 41 Responsabilità dei componenti.
Rappresentanza in giudizio
Qualora il comitato non abbia ottenuto la
personalità giuridica (12), i suoi componenti
rispondono personalmente e solidalmente delle
obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti
soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato può stare in giudizio nella persona del
Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).
Art. 42 Diversa destinazione dei fondi
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo
scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto
lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità
governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se
questa non è stata disciplinata al momento della
costituzione.
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