Codice Civile
Libro Primo: Delle persone e
della famiglia
Titolo
XIV: Degli atti dello stato
civile
Art. 449 Registri
dello stato civile
I registri dello stato
civile sono tenuti in ogni
comune in conformità delle
norme contenute nella legge
sull'ordinamento dello stato
civile.
Art. 450 Pubblicità
dei registri dello stato
civile
I registri dello stato
civile sono pubblici.
Gli ufficiali dello stato
civile devono rilasciare gli
estratti e i certificati che
vengono loro domandati con
le indicazioni dalla legge
prescritte.
Essi devono altresì compiere
negli atti affidati alla
loro custodia le indagini
domandate dai privati.
Art. 451 Forza
probatoria degli atti
Gli atti dello stato civile
fanno prova, fino a querela
di falso (2699; Cod. Proc.
Civ. 221), di ciò che
l'ufficiale pubblico attesta
essere avvenuto alla sua
presenza o da lui compiuto.
Le dichiarazioni dei
comparenti fanno fede a
prova contraria (2697).
Le indicazioni estranee
all'atto non hanno alcun
valore.
Art. 452 Mancanza,
distruzione o smarrimento di
registri
Se non si sono tenuti i
registri o sono andati
distrutti o smarriti o se,
per qualunque altra causa,
manca in tutto o in parte la
registrazione dell'atto, la
prova della nascita o della
morte può essere data con
ogni mezzo.
In caso di mancanza, di
distruzione totale o
parziale, di alterazione o
di occultamento accaduti per
dolo del richiedente, questi
non è ammesso alla prova
consentita nel comma
precedente.
Art. 453 Annotazioni
Nessuna annotazione può
essere fatta sopra un atto
già iscritto nei registri se
non è disposta per legge
ovvero non e ordinata
dall'autorità giudiziaria.
Art. 454
Rettificazioni
La rettificazione degli atti
dello stato civile si fa in
forza di sentenza del
tribunale passata in
giudicato (Cod. Proc. Civ.
324), con la quale si ordina
all'ufficiale dello stato
civile di rettificare un
atto esistente nei registri
o di ricevere un atto
omesso, o di rinnovare un
atto smarrito o distrutto.
Le sentenze devono essere
trascritte nei registri.
Art. 455 Efficacia
della sentenza di
rettificazione
La sentenza di
rettificazione non può
essere opposta a quelli che
non concorsero a domandare
la rettificazione, ovvero
non furono parti in giudizio
o non vi furono regolarmente
chiamati.
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