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Codice Civile
Libro Primo: Delle persone e della
famiglia
Titolo XIII: Degli alimenti
Art. 433 Persone obbligate
All'obbligo di prestare gli alimenti
sono tenuti, nell'ordine:
il coniuge;
i figli legittimi o legittimati o
naturali o adottivi, e, in loro
mancanza, i discendenti prossimi,
anche naturali;
i genitori e, in loro mancanza, gli
ascendenti prossimi, anche naturali;
gli adottanti;
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle germani o
unilaterali, con precedenza dei
germani sugli unilaterali.
Art. 434 Cessazione
dell'obbligo tra affini
L'obbligazione alimentare del
suocero e della suocera e quella del
genero e della nuora cessano:
quando la persona che ha diritto
agli alimenti è passata a nuove
nozze;
quando il coniuge, da cui deriva
l'affinità, e i figli nati dalla sua
unione con l'altro coniuge e i loro
discendenti sono morti.
Art. 435 (abrogato)
Art. 436 Obbligo tra
adottante e adottato
L'adottante deve (301) gli alimenti
al figlio adottivo con precedenza
sui genitori legittimi o naturali di
lui.
Art. 437 Obbligo del
donatario
Il donatario (769 e seguenti) è
tenuto, con precedenza su ogni altro
obbligato, a prestare gli alimenti
al donante, a meno che si tratti di
donazione fatta in riguardo di un
matrimonio o di una donazione
rimuneratoria (770. 785).
Art. 438 Misura degli
alimenti
Gli alimenti possono essere chiesti
solo da chi versa in istato di
bisogno e non è in grado di
provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in
proporzione del bisogno di chi li
domanda e delle condizioni
economiche di chi deve
somministrarli. Non devono tuttavia
superare quanto sia necessario per
la vita dell'alimentando (660,
1881), avuto però riguardo alla sua
posizione sociale.
Il donatario non è tenuto oltre il
valore della donazione tuttora
esistente nel suo patrimonio.
Art. 439 Misura degli
alimenti tra fratelli e sorelle
Tra fratelli e sorelle gli alimenti
sono dovuti nella misura dello
stretto necessario.
Possono comprendere anche le spese
per l'educazione e l'istruzione se
si tratta di minore.
Art. 440 Cessazione,
riduzione e aumento
Se dopo l'assegnazione degli
alimenti mutano le condizioni
economiche di chi li somministra o
di chi li riceve, l'autorità
giudiziaria provvede per la
cessazione, la riduzione o
l'aumento, secondo le circostanze.
Gli alimenti possono pure essere
ridotti per la condotta disordinata
o riprovevole dell'alimentato.
Se, dopo assegnati gli alimenti,
consta che uno degli obbligati di
grado anteriore è in condizione di
poterli somministrare, l'autorità
giudiziaria non può liberare
l'obbligato di grado posteriore se
non quando abbia imposto
all'obbligato di grado anteriore di
somministrare gli alimenti.
Art. 441 Concorso di
obbligati
Se più persone sono obbligate nello
stesso grado alla prestazione degli
alimenti, tutte devono concorrere
alla prestazione stessa, ciascuna in
proporzione delle proprie condizioni
economiche.
Se le persone chiamate in grado
anteriore alla prestazione non sono
in condizioni di sopportare l'onere
in tutto o in parte, l'obbligazione
stessa è posta in tutto o in parte a
carico delle persone chiamate in
grado posteriore.
Se gli obbligati non sono concordi
sulla misura, sulla distribuzione e
sul modo di somministrazione degli
alimenti, provvede l'autorità
giudiziaria secondo le circostanze.
Art. 442 Concorso di aventi
diritto
Quando o più persone hanno diritto
agli alimenti nei confronti di un
medesimo obbligato, e questi non è
in grado di provvedere ai bisogni di
ciascuna di esse, l'autorità
giudiziaria dà i provvedimenti
opportuni, tenendo conto della
prossimità della parentela e dei
rispettivi bisogni, e anche della
possibilità che taluno degli aventi
diritto abbia di conseguire gli
alimenti da obbligati di grado
ulteriore.
Art. 443 Modo di
somministrazione degli alimenti
Chi deve somministrare gli alimenti
ha la scelta di adempiere questa
obbligazione o mediante un assegno
alimentare corrisposto in periodi
anticipati (2948), o accogliendo e
mantenendo nella propria casa colui
che vi ha diritto.
L'autorità giudiziaria può però,
secondo le circostanze, determinare
il modo di somministrazione.
In caso di urgente necessità,
l'autorità giudiziaria può altresì
porre temporaneamente l'obbligazione
degli alimenti a carico di uno solo
tra quelli che vi sono obbligati,
salvo il regresso verso gli altri.
Art. 444 Adempimento della
prestazione alimentare
L'assegno alimentare prestato
secondo le modalità stabilite non
può essere nuovamente richiesto,
qualunque uso l'alimentando ne abbia
fatto.
Art. 445 Decorrenza degli
alimenti
Gli alimenti sono dovuti dal giorno
della domanda giudiziale o dal
giorno della costituzione in mora
dell'obbligato (1219), quando questa
costituzione sia entro sei mesi
seguita dalla domanda giudiziale
(2948).
Art. 446 Assegno provvisorio
Finché non sono determinati
definitivamente il modo e la misura
degli alimenti, il pretore o presi
dente del tribunale può, sentita
l'altra parte, ordinare un assegno
in via provvisoria ponendolo, nel
caso di concorso di più obbligati, a
carico anche di uno solo di essi,
salvo il regresso verso gli altri.
Art. 447 Inammissibilità di
cessione e di compensazione
Il credito alimentare non può essere
ceduto (1260, 2751).
L'obbligo agli alimenti non può
opporre all'altra parte la
compensazione, neppure quando si
tratta di prestazioni arretrate.
Art. 448 Cessazione per morte
dell'obbligato
L'obbligo degli alimenti cessa con
la morte dell'obbligato, anche se
questi li ha somministrati in
esecuzione di sentenza (50, 63).
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