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Codice Civile
Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo XII: Dell'infermità di mente,
dell'interdizione ed dell'inabilitazione
Art. 414 Persone che devono essere
interdette
Il maggiore di età e il minore emancipato, i
quali si trovano in condizioni di abituale
infermità di mente che li rende incapaci di
provvedere ai propri interessi, devono
essere interdetti (417 e seguenti).
Art. 415 Persone che possono essere
inabilitate
Il maggiore di età infermo di mente, lo
stato del quale non è talmente grave da far
luogo all'interdizione, può essere
inabilitato (417 e seguenti, 429).
Possono anche essere inabilitati coloro che,
per prodigalità (776) o per abuso abituale
di bevande alcoliche o di stupefacenti,
espongono sé e la loro famiglia a gravi
pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il
sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla
prima infanzia, se non hanno ricevuto
un'educazione sufficiente, salva
l'applicazione dell'art. 414 quando risulta
che essi sono del tutto incapaci di
provvedere ai propri interessi.
Art. 416 Interdizione e
inabilitazione nell'ultimo anno di minore
età
Il minore non emancipato può essere
interdetto o inabilitato nell'ultimo anno
della sua minore età. L'interdizione o
l'inabilitazione ha effetto dal giorno in
cui il minore raggiunge l'età maggiore
(421).
Art. 417 Istanza d'interdizione o di
inabilitazione
L'interdizione o l'inabilitazione possono
essere promosse dal coniuge, dai parenti
entro il quarto grado, dagli affini entro il
secondo grado, dal tutore o curatore ovvero
dal pubblico ministero (85; Cod. Proc. Civ.
712).
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova
sotto la patria potestà o ha per curatore
uno dei genitori, l'interdizione o
l'inabilitazione non può essere promossa che
su istanza del genitore medesimo o del
pubblico ministero.
Art. 418 Poteri dell'autorità
giudiziaria
Promosso il giudizio d'interdizione, può
essere dichiarata anche d'ufficio
l'inabilitazione per infermità di mente.
Se nel corso del giudizio d'inabilitazione
si rivela l'esistenza delle condizioni
richieste per l'interdizione, il pubblico
ministero fa istanza al tribunale di
pronunziare l'interdizione, e il tribunale
provvede nello stesso giudizio, premessa
l'istruttoria necessaria (att. 40).
Art. 419 Mezzi istruttori e
provvedimenti provvisori
Non si può pronunziare l'interdizione o
l'inabilitazione senza che si sia proceduto
all'esame dell'interdicendo o
dell'inabilitando (Cod. Proc. Civ. 713 e
seguenti).
Il giudice può in questo esame farsi
assistere da un consulente tecnico. Può
anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori
utili ai fini del giudizio, interrogare i
parenti prossimi dell'interdicendo o
inabilitando e assumere le necessarie
informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto
opportuno, può essere nominato un tutore
provvisorio all'interdicendo o un curatore
provvisorio all'inabilitando (Cod. Proc.
Civ. 714 e seguenti).
Art. 420 Internamento definitivo in
manicomio (abrogato)
Art. 421 Decorrenza degli effetti
dell'interdizione e dell'inabilitazione
L'interdizione e l'inabilitazione producono
i loro effetti dal giorno della
pubblicazione della sentenza, salvo il caso
previsto dall'art. 416 (776).
Art. 422 Cessazione del tutore e del
curatore provvisorio
Nella sentenza che rigetta l'istanza
d'interdizione o d'inabilitazione, può
disporsi che il tutore o il curatore
provvisorio, rimanga in ufficio fino a che
la sentenza non sia passata in giudicato
(Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 423 Pubblicità
Il decreto di nomina del tutore o del
curatore provvisorio e la sentenza
d'interdizione o d'inabilitazione devono
essere immediatamente annotati a cura del
cancelliere nell'apposito registro e
comunicati entro dieci giorni all'ufficiale
dello stato civile per le annotazioni in
margine all'atto di nascita (att. 42).
Art. 424 Tutela dell'interdetto e
curatela dell'inabilitato
Le disposizioni sulla tutela dei minori e
quelle sulla curatela dei minori emancipati
si applicano rispettivamente alla tutela
degli interdetti e alla curatela degli
inabilitati (343 e seguenti, 390 e
seguenti).
Le stesse disposizioni si applicano
rispettivamente anche nei casi di nomina del
tutore provvisorio dell'interdicendo e del
curatore provvisorio dell'inabilitando a
norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non
si nomina il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell'interdetto e
del curatore dell'inabilitato il giudice
tutelare deve preferire il coniuge maggiore
di età che non sia separato legalmente (150
e seguenti), il padre, la madre, un figlio
maggiore di età o la persona eventualmente
designata dal genitore superstite con
testamento (587), atto pubblico o scrittura
privata autenticata (2699, 2703).
Art. 425 Esercizio dell'impresa
commerciale da parte dell'inabilitato
L'inabilitato può continuare l'esercizio
dell'impresa commerciale soltanto se
autorizzato dal tribunale su parere del
giudice tutelare (2198; att. 100).
L'autorizzazione può essere subordinata alla
nomina di un institore (2203 e seguenti)
Art. 426 Durata dell'ufficio
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela
dell'interdetto o nella curatela
dell'inabilitato oltre i dieci anni, ad
eccezione del coniuge, degli ascendenti o
dei discendenti.
Art. 427 Atti compiuti
dall'interdetto e dall'inabilitato
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la
sentenza di interdizione possono essere
annullati su istanza del tutore,
dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi
causa (1425 e seguenti). Sono del pari
annullabili gli atti compiuti
dall'interdetto dopo la nomina del tutore
provvisorio, qualora alla nomina segua la
sentenza d'interdizione.
Possono essere annullati su istanza
dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi
causa gli atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione fatti dall'inabilitato,
senza l'osservanza delle prescritte
formalità, dopo la sentenza di
inabilitazione o dopo la nomina del curatore
provvisorio, qualora alla nomina sia seguita
l'inabilitazione (776).
Per gli atti compiuti dall'interdetto prima
della sentenza d'interdizione o prima della
nomina del tutore provvisorio si applicano
le disposizioni dell'articolo seguente.
Art. 428 Atti compiuti da persona
incapace d'intendere o di volere
Gli atti compiuti da persona che, sebbene
non interdetta, si provi essere stata per
qualsiasi causa, anche transitoria, incapace
d'intendere o di volere al momento in cui
gli atti sono stati compiuti, possono essere
annullati su istanza della persona medesima
o dei suoi eredi o aventi causa, se ne
risulta un grave pregiudizio all'autore
(1425 e seguenti).
L'annullamento dei contratti non può essere
pronunziato se non quando, per il
pregiudizio che sia derivato o possa
derivare alla persona incapace d'intendere o
di volere o per la qualità del contratto o
altrimenti, risulta la malafede dell'altro
contraente (1425).
L'azione si prescrive nel termine di cinque
anni dal giorno in cui l'atto o il contratto
è stato compiuto (2953).
Resta salva ogni diversa disposizione di
legge (120, 591, 775,1195; att. 130).
Art. 429 Revoca dell'interdizione e
dell'inabilitazione
Quando cessa la causa dell'interdizione o
dell'inabilitazione, queste possono essere
revocate su istanza del coniuge, dei parenti
entro il quarto grado o degli affini entro
il secondo grado, del tutore
dell'interdetto, del curatore
dell'inabilitato o su istanza del pubblico
ministero (Cod. Proc. Civ. 720).
Il giudice tutelare deve vigilare per
riconoscere se la causa dell'interdizione o
dell'inabilitazione continui. Se ritiene che
sia venuta meno, deve informarne il pubblico
ministero.
Art. 430 Pubblicità
Alla sentenza di rievoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione si applica l'art. 423.
Art. 431 Decorrenza degli effetti
della sentenza di revoca
La sentenza che revoca l'interdizione o
l'inabilitazione produce i suoi effetti
appena passata in giudicato (Cod. Proc. Civ.
324).
Tuttavia gli atti compiuti dopo la
pubblicazione della sentenza di revoca non
possono essere impugnati se non quando la
revoca è esclusa con sentenza passata in
giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 432 Inabilitazione nel giudizio
di revoca dell'interdizione
L'autorità giudiziaria che pur riconoscendo
fondata l'istanza di revoca
dell'interdizione, non crede che l'infermo
abbia riacquistato la piena capacità, può
revocare l'interdizione e dichiarare
inabilitato l'infermo medesimo.
Si applica anche in questo caso il primo
comma dell'articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l'ordinaria
amministrazione, compiuti dall'inabilitato
dopo la pubblicazione della sentenza che
revoca l'interdizione, possono essere
impugnati solo quando la revoca è esclusa
con sentenza passata in giudicato.
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