Codice Civile
Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo XI: Dell'affiliazione e
dell'affidamento
Art. 400 Norme regolatrici
dell'assistenza dei minori
L'assistenza dei minori è regolata, oltre
che dalle leggi speciali, dalle norme del
presente titolo (vedere anche Legge 4 maggio
1983, n. 184, riportata tra le Leggi
Speciali).
Art. 401 Limiti di applicazione delle
norme
Le disposizioni del presente titolo si
applicano anche ai minori che sono figli di
genitori non conosciuti, ovvero figli
naturali riconosciuti dalla sola madre che
si trovi nell'impossibilità di provvedere al
loro allevamento.
Le stesse disposizioni si applicano ai
minori ricoverati in un istituto di pubblica
assistenza o assistiti da questo per il
mantenimento, l'educazione o la
rieducazione, ovvero in istato di abbandono
materiale o morale.
Art. 402 Poteri tutelari spettanti
agli istituti di assistenza
L'istituto di pubblica assistenza esercita i
poteri tutelari sul minore ricoverato o
assistito (406, 412), secondo le norme del
titolo X, capo I di questo libro (343 e
seguenti), fino a quando non si provveda
alla nomina di un tutore, e in tutti i casi
nei quali l'esercizio della patria potestà o
della tutela sia impedito. Resta salva la
facoltà del giudice tutelare di deferire la
tutela all'ente di assistenza o all'ospizio,
ovvero di nominare un tutore a norma
dell'art. 354.
Nel caso in cui il genitore riprenda
l'esercizio della patria potestà, l'Istituto
deve chiedere al giudice tutelare di fissare
eventualmente limiti o condizioni a tale
esercizio.
Art. 403 Intervento della pubblica
autorità a favore dei minori
Quando il minore è moralmente o
materialmente abbandonato o è allevato in
locali insalubri o pericolosi, oppure da
persone per negligenza, immoralità,
ignoranza o per altri motivi incapaci di
provvedere all'educazione di lui, la
pubblica autorità, a mezzo degli organi di
protezione dell'infanzia, lo colloca in
luogo sicuro, sino a quando si possa
provvedere in modo definitivo alla sua
protezione.
Art. 404-413 (abrogati)
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