Codice Civile
Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione
Capo I: Della tutela dei minori
Art. 343 Apertura della tutela
Se entrambi i genitori sono morti o per
altre cause non possono esercitare la
potestà dei genitori, si apre la tutela
presso la pretura del mandamento dove è la
sede principale degli affari e interessi del
minore (att. 129).
Se il tutore è domiciliato o trasferisce il
domicilio in altro mandamento, la tutela può
essere ivi trasferita con decreto del
tribunale.
Sezione I: Del giudice tutelare
Art. 344 Funzioni del giudice
tutelare
Presso ogni pretura il giudice tutelare
soprintende alle tutele e alle curatele ed
esercita le altre funzioni affidategli dalla
legge.
Il giudice tutelare può chiedere
l'assistenza degli organi della pubblica
amministrazione e di tutti gli enti i cui
scopi corrispondono alle sue funzioni (att.
43 e seguenti).
Sezione II: Del tutore e del protutore
Art. 345 Denunzie al giudice tutelare
L'ufficiale dello stato civile, che riceve
la dichiarazione di morte di una persona la
quale ha lasciato figli in età minore ovvero
la dichiarazione di nascita di un figlio di
genitori ignoti, e il notaio, che, procede
alla pubblicazione (620) di un testamento
contenente la designazione di un tutore o di
un protutore, devono darne notizia al
giudice tutelare entro dieci giorni.
Il cancelliere, entro quindici giorni dalla
pubblicazione o dal deposito in cancelleria,
deve dare notizia al giudice tutelare delle
decisioni dalle quali derivi l'apertura di
una tutela.
I parenti entro il terzo grado (76) devono
denunziare al giudice tutelare il fatto da
cui deriva l'apertura della tutela entro
dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto
notizia. La denunzia deve essere fatta anche
dalla persona designata quale tutore o
protutore entro dieci giorni da quello in
cui ha avuto notizia della designazione.
Art. 346 Nomina del tutore e del
protutore
Il giudice tutelare, appena avuta notizia
del fatto da cui deriva l'apertura della
tutela, procede alla nomina del tutore e del
protutore (348, 354, 360, 389).
Art. 347 Tutela di più fratelli
E' nominato un solo tutore a più fratelli e
sorelle, salvo che particolari circostanze
consiglino la nomina di più tutori. Se vi è
conflitto di interessi tra minori soggetti
alla stessa tutela, il giudice tutelare
nomina ai minori un curatore speciale.
Art. 348 Scelta del tutore
Il giudice tutelare nomina tutore la persona
designata dal genitore che ha esercitato per
ultimo la potestà dei genitori. La
designazione può essere fatta per testamento
(587-2), per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata (2699; 2703).
Se manca la designazione ovvero se gravi
motivi si oppongono alla nomina della
persona designata, la scelta del tutore
avviene preferibilmente tra gli ascendenti o
tra gli altri prossimi parenti o affini (74,
78) del minore, i quali, in quanto sia
opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere alla nomina
del tutore, deve anche sentire il minore che
abbia raggiunto l'età di anni sedici.
In ogni caso la scelta deve cadere su
persona idonea all'ufficio, di ineccepibile
condotta, la quale dia affidamento di
educare e istruire il minore conformemente a
quanto è prescritto nell'art. 147.
(5° comma abrogato).
Art. 349 Giuramento del tutore
Il tutore, prima di assumere l'ufficio,
presta davanti al giudice tutelare
giuramento di esercitarlo con fedeltà e
diligenza.
Art. 350 Incapacità all'ufficio
tutelare
Non possono essere nominati tutori e, se
sono stati nominati, devono cessare
dall'ufficio (att. 129):
coloro che non hanno la libera
amministrazione del proprio patrimonio;
coloro che sono stati esclusi dalla tutela
per disposizione scritta del genitore il
quale per ultimo ha esercitato la patria
potestà;
coloro che hanno o sono per avere o dei
quali gli ascendenti, i discendenti o il
coniuge hanno o sono per avere col minore
una lite, per effetto della quale può essere
pregiudicato lo stato del minore o una parte
notevole del patrimonio di lui;
coloro che sono incorsi nella perdita della
patria potestà o nella decadenza da essa, o
sono stati rimossi da altra tutela;
il fallito che non è stato cancellato dal
registro dei falliti.
Art. 351 Dispensa dall'ufficio
tutelare
Sono dispensati dall'ufficio di tutore:
abrogato;
il Presidente del Consiglio dei Ministri;
i membri del Sacro Collegio;
i Presidenti delle Assemblee legislative:
i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei nn. 2, 3, 4 e 5
possono far noto al giudice tutelare che non
intendono valersi della dispensa.
Art. 352 Dispensa su domanda
Hanno diritto di essere dispensati su loro
domanda dall'assumere o dal continuare
l'esercizio della tutela (353):
i grandi ufficiali dello Stato non compresi
nell'articolo precedente;
gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del
culto aventi cura d'anime;
abrogato;
i militari in attività di servizio;
chi ha compiuto gli anni sessantacinque
chi ha più di tre figli minori;
chi esercita altra tutela;
chi è impedito di esercitare la tutela da
infermità permanente;
chi ha missione dal Governo fuori dello
Stato o risiede per ragioni di pubblico
servizio fuori della circoscrizione del
tribunale dove è costituita la tutela.
Art. 353 Domanda di dispensa
La domanda di dispensa per le cause indicate
nell'articolo precedente deve essere
presentata al giudice tutelare prima della
prestazione del giuramento, salvo che la
causa di dispensa sia sopravvenuta.
Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere
l'ufficio fino a quando la tutela non sia
stata conferita ad altra persona.
Art. 354 Tutela affidata a enti di
assistenza
La tutela dei minori, che non hanno nel
luogo del loro domicilio parenti conosciuti
o capaci di esercitare l'ufficio di tutore,
può essere deferita dal giudice tutelare a
un ente di assistenza nel comune dove ha
domicilio il minore o all'ospizio in cui
questi e ricoverato (402). L'amministrazione
dell'ente o dell'ospizio delega uno dei
propri membri a esercitare le funzioni di
tutela (355-2)
E' tuttavia in facoltà del giudice tutelare
di nominare un tutore al minore quando la
natura o I'entità dei beni o altre
circostanze lo richiedono.
Art. 355 Protutore
Sono applicabili al protutore le
disposizioni stabilite per il tutore in
questa sezione.
Non si nomina il protutore nei casi
contemplati nel primo comma dell'art. 354.
Art. 356 Donazione o disposizione
testamentaria a favore del minore
Chi fa una donazione o dispone con
testamento a favore di un minore, anche se
questi è soggetto alla patria potestà, può
nominargli un curatore speciale per
l'amministrazione dei beni donati o
lasciati.
Se il donante o il testatore non ha disposto
altrimenti, il curatore speciale deve
osservare le forme stabilite dagli artt. 374
e 375 per il compimento di atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione.
Si applica in ogni caso al curatore speciale
l'art. 384.
Sezione III: Dell'esercizio della tutela
Art. 357 Funzioni del tutore
Il tutore ha la cura della persona del
minore (371), lo rappresenta in tutti gli
atti civili e ne amministra i beni (362 e
seguenti).
Art. 358 Doveri del minore
Il minore deve rispetto e obbedienza al
tutore. Egli non può abbandonare la casa o
I'istituto al quale è stato destinato, senza
il permesso del tutore.
Qualora se ne allontani senza permesso, il
tutore ha diritto di richiamarvelo,
ricorrendo, se è necessario, al giudice
tutelare.
Art. 359 (abrogato)
Art. 360 Funzioni del protutore
Il protutore rappresenta il minore nei casi
in cui l'interesse di questo è in
opposizione con l'interesse del tutore
(380).
Se anche il protutore si trova in
opposizione d'interessi col minore, il
giudice tutelare nomina un curatore
speciale.
Il protutore è tenuto a promuovere la nomina
di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore
è venuto a mancare o ha abbandonato
l'ufficio. Frattanto egli ha cura della
persona del minore, lo rappresenta e può
fare tutti gli atti conservativi e gli atti
urgenti di amministrazione.
Art. 361 Provvedimenti urgenti
Prima che il tutore o il protutore abbia
assunto le proprie funzioni, spetta al
giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia
su richiesta del pubblico ministero, di un
parente o di un affine del minore, i
provvedimenti urgenti che possono occorrere
per la cura del minore o per conservare e
amministrare il patrimonio. Il giudice può
procedere, occorrendo, all'apposizione dei
sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti),
nonostante qualsiasi dispensa.
Art. 362 Inventario
Il tutore, nei dieci giorni successivi a
quello in cui ha avuto legalmente notizia
della sua nomina, deve procedere
all'inventario dei beni del minore,
nonostante qualsiasi dispensa (363 e
seguenti; att. 46-1).
L'inventario deve essere compiuto nel
termine di trenta giorni, salva al giudice
tutelare la facoltà di prorogare il termine
se le circostanze lo esigono (382).
Art. 363 Formazione dell'inventario
L'inventario si fa col ministero del
cancelliere della pretura o di un notaio a
ciò delegato dal giudice tutelare, con
l'intervento del protutore e, se è
possibile, anche del minore che abbia
compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza
di due testimoni scelti preferibilmente fra
i parenti o gli amici della famiglia.
Il giudice può consentire che l'inventario
sia fatto senza ministero di cancelliere o
di notaio, se il valore presumibile del
patrimonio non eccede quindicimila lire.
L'inventario è depositato presso la pretura.
Nel verbale di deposito il tutore e il
protutore ne dichiarano con giuramento la
sincerità.
Art. 364 Contenuto dell'inventario
Nell'inventario si indicano gli immobili, i
mobili, i crediti e i debiti e si descrivono
le carte, note e scritture relative allo
stato attivo e passivo del patrimonio,
osservando le formalità stabilite nel codice
di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e
seguenti).
Art. 365 Inventario di aziende
Se nel patrimonio del minore esistono
aziende commerciali o agricole, si procede
con le forme usate nel commercio o
nell'economia agraria alla formazione
dell'inventario dell'azienda, con
l'assistenza e l'intervento delle persone
indicate nell'art. 363. Questi particolari
inventari sono pure depositati presso la
pretura e il loro riepilogo e riportato
nell'inventario generale.
Art. 366 Beni amministrati da
curatore speciale
Il tutore deve comprendere nell'inventario
generale del patrimonio del minore anche i
beni, la cui amministrazione è stata
deferita a un curatore speciale (356). Se
questi ha formato un inventario particolare
di tali beni, deve rimetterne copia al
tutore, il quale lo unirà all'inventario
generale.
Il curatore deve anche comunicare al tutore
copia dei conti periodici della sua
amministrazione, salvo che il disponente lo
abbia esonerato.
Art. 367 Dichiarazione di debiti o
crediti del tutore
Il tutore, che ha debiti, crediti o altre
ragioni verso il minore, deve esattamente
dichiararli prima della chiusura
dell'inventario. Il cancelliere o il notaio
hanno l'obbligo d'interpellarlo al riguardo.
Nel caso d'inventario senza opera di
cancelliere o di notaio, il tutore è
interpellato dal giudice tutelare all'atto
del deposito.
In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione
e della dichiarazione del tutore
nell'inventario o nel verbale di deposito
(368).
Art. 368 Omissione della
dichiarazione
Se il tutore, conoscendo il suo credito o le
sue ragioni, espressamente interpellato non
li ha dichiarati, decade da ogni suo
diritto.
Qualora, sapendo di essere debitore, non
abbia dichiarato fedelmente il proprio
debito, può essere rimosso dalla tutela
(384).
Art. 369 Deposito di titoli e valori
Il tutore deve depositare il denaro, i
titoli di credito al portatore e gli oggetti
preziosi esistenti nel patrimonio del minore
presso un istituto di credito (att. 251 e
seguenti) designato dal giudice tutelare,
salvo che questi disponga diversamente per
la loro custodia.
Non è tenuto a depositare le somme
occorrenti per le spese urgenti di
mantenimento e di educazione del minore e
per le spese di amministrazione (357).
Art. 370 Amministrazione prima
dell'inventario
Prima che sia compiuto l'inventario, I'amministrazione
del tutore deve limitarsi agli affari che
non ammettono dilazione (361).
Art. 371 Provvedimenti circa
l'educazione e l'amministrazione
Compiuto l'inventario, il giudice tutelare,
su proposta del tutore e sentito il
protutore, delibera:
sul luogo dove il minore deve essere
allevato e sul suo avviamento agli studi o
all'esercizio di un'arte, mestiere o
professione, sentito lo stesso minore se ha
compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando
è opportuno, I'avviso dei parenti prossimi e
del comitato di patronato dei minorenni;
sulla spesa annua occorrente per il
mantenimento e l'istruzione del minore e per
l'amministrazione del patrimonio, fissando i
modi d'impiego del reddito eccedente;
sulla convenienza di continuare ovvero
alienare o liquidare le aziende commerciali,
che si trovano nel patrimonio del minore, e
sulle relative modalità e cautele.
Nel caso in cui il giudice stimi
evidentemente utile per il minore la
continuazione dell'esercizio dell'impresa,
il tutore deve domandare l'autorizzazione
del tribunale. In pendenza della
deliberazione del tribunale il giudice
tutelare può consentire l'esercizio
provvisorio dell'impresa (2198; att. 38-2).
Art. 372 Investimento di capitali
I capitali del minore devono, previa
autorizzazione del giudice tutelare, essere
dal tutore investiti:
in titoli dello Stato o garantiti dallo
Stato;
nell'acquisto di beni immobili posti nello
Stato;
in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra
beni posti nello Stato, o in obbligazioni
emesse da pubblici istituti autorizzati a
esercitare il credito fondiario;
In depositi fruttiferi presso le casse
postali o presso altre casse di risparmio o
monti di credito su pegno. Il giudice,
sentito il tutore e il protutore, può
autorizzare il deposito presso altri
istituti di credito (att. 251), ovvero, per
motivi particolari, un investimento diverso
da quelli sopra indicati (att. 45-1)
Art. 373 Titoli al portatore
Se nel patrimonio del minore si trovano
titoli al portatore, il tutore deve farli
convertire in nominativi (1999), salvo che
il giudice tutelare disponga che siano
depositati in cauta custodia (att. 45-1).
Art. 374 Autorizzazione del giudice
tutelare
Il tutore non può senza l'autorizzazione del
giudice tutelare (377; att. 45-1):
acquistare beni, eccettuati i mobili
necessari per l'uso del minore, per
l'economia domestica e per l'amministrazione
del patrimonio (357);
riscuotere capitali, consentire alla
cancellazione di ipoteche o allo svincolo di
pegni, assumere obbligazioni, salvo che
queste riguardino le spese necessarie per il
mantenimento del minore e per l'ordinaria
amministrazione del suo patrimonio;
accettare eredità o rinunciarvi, accettare
donazioni o legati soggetti a pesi o a
condizioni;
fare contratti di locazione d'immobili oltre
il novennio (1572) o che in ogni caso si
prolunghino oltre un anno dopo il
raggiungimento della maggiore età;
promuovere giudizi, salvo che si tratti di
denunzie di nuova opera o di danno temuto
(1171 s.), di azioni possessorie o di
sfratto e di azioni per riscuotere frutti o
per ottenere provvedimenti conservativi.
Art. 375 Autorizzazione del tribunale
Il tutore non può senza l'autorizzazione del
tribunale (Cod. Proc. Civ. 732):
alienare beni, eccettuati i frutti e i
mobili soggetti a facile deterioramento
(376);
costituire pegni o ipoteche;
procedere a divisione o promuovere i
relativi giudizi;
fare compromessi e transazioni o accettare
concordati.
L'autorizzazione è data su parere del
giudice tutelare.
Art. 376 Vendita di beni
Nell'autorizzare la vendita di beni, il
tribunale determina se debba farsi
all'incanto o a trattative private,
fissandone in ogni caso il prezzo minimo
(Cod. Proc. Civ. 734).
Quando nel dare l'autorizzazione il
tribunale non ha stabilito il modo di
erogazione o di reimpiego del prezzo, lo
stabilisce il giudice tutelare (att. 45-1)
Art. 377 Atti compiuti senza
l'osservanza delle norme dei precedenti
articoli
Gli atti compiuti senza osservare le norme
dei precedenti articoli possono essere
annullati su istanza del tutore o del minore
o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e
seguenti).
Art. 378 Atti vietati al tutore e al
protutore
Il tutore e il protutore non possono,
neppure all'asta pubblica, rendersi
acquirenti direttamente o per interposta
persona dei beni e dei diritti del minore
(1471, n. 3).
Non possono prendere in locazione i beni del
minore senza l'autorizzazione e le cautele
fissate dal giudice tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi
divieti possono essere annullati su istanza
delle persone indicate nell'articolo
precedente, ad eccezione del tutore e del
protutore che li hanno compiuti (1425 e
seguenti).
Il tutore e il protutore non possono neppure
diventare cessionari di alcuna ragione o
credito (1261) verso il minore.
Art. 379 Gratuità della tutela
L'ufficio tutelare è gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando
l'entità del patrimonio e le difficolta
dell'amministrazione, può assegnare al
tutore un'equa indennità. Può altresì, se
particolari circostanze lo richiedono,
sentito il protutore, autorizzare il tutore
a farsi coadiuvare nell'amministrazione,
sotto la sua personale responsabilità, da
una o più persone stipendiate.
Art. 380 Contabilità
dell'amministrazione
Il tutore deve tenere regolare contabilità
della sua amministrazione e renderne conto
ogni anno al giudice tutelare (att. 46-1).
Il giudice può sottoporre il conto annuale
all'esame del protutore e di qualche
prossimo parente o affine del minore.
Art. 381 Cauzione
Il giudice tutelare, tenuto conto della
particolare natura ed entità del patrimonio,
può imporre al tutore di prestare una
cauzione, determinandone l'ammontare e le
modalità (att. 131).
Egli può anche liberare il tutore in tutto o
in parte dalla cauzione che avesse prestata.
Art. 382 Responsabilità del tutore e
del protutore
Il tutore deve amministrare il patrimonio
del minore con la diligenza del buon padre
di famiglia. Egli risponde verso il minore
di ogni danno a lui cagionato violando i
propri doveri.
Nella stessa responsabilità incorre il
protutore per ciò che riguarda i doveri del
proprio ufficio.
Sezione IV: Della cessazione del tutore
dall'ufficio
Art. 383 Esonero dall'ufficio
Il giudice tutelare può sempre esonerare il
tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di
esso sia al tutore soverchiamente gravoso e
vi sia altra persona atta a sostituirlo
(att. 129-2).
Art. 384 Rimozione e sospensione del
tutore
Il giudice tutelare può rimuovere
dall'ufficio il tutore che si sia reso
colpevole di negligenza o abbia abusato dei
suoi poteri, o si sia dimostrato inetto
nell'adempimento di essi, o sia divenuto
immeritevole dell'ufficio per atti anche
estranei alla tutela, ovvero sia divenuto
insolvente.
Il giudice non può rimuovere il tutore se
non dopo averlo sentito o citato; può
tuttavia sospenderlo dall'esercizio della
tutela nei casi che non ammettono dilazione
(att. 129-2).
Sezione V: Del rendimento del conto finale
Art. 385 Conto finale
Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare
subito la consegna dei beni e deve
presentare nel termine di due mesi il conto
finale dell'amministrazione al giudice
tutelare. Questi può concedere una proroga
(att. 46-1).
Art. 386 Approvazione del conto
Il giudice tutelare invita il protutore, il
minore divenuto maggiore o emancipato,
ovvero, secondo le circostanze, il nuovo
rappresentante legale a esaminare il conto e
a presentare le loro osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il giudice che
non trova nel conto irregolarità o lacune lo
approva; in caso contrario nega
l'approvazione (att. 45-1).
Qualora il conto non sia stato presentato o
sia impugnata la decisione del giudice
tutelare, provvede l'autorità giudiziaria
nel contraddittorio degli interessati (att.
45-3).
Art. 387 Prescrizione delle azioni
relative alla tutela
Le azioni del minore contro il tutore e
quelle del tutore contro il minore relative
alla tutela si prescrivono in cinque anni
dal compimento della maggiore età o dalla
morte del minore. Se il tutore ha cessato
dall'ufficio e ha presentato il conto prima
della maggiore età o della morte del minore,
il termine decorre dalla data del
provvedimento col quale il giudice tutelare
pronunzia sul conto stesso (386).
Le disposizioni di quest'articolo non si
applicano all'azione per il pagamento del
residuo che risulta dal conto definitivo
(2941-3).
Art. 388 Divieto di convenzioni prima
dell'approvazione del conto
Nessuna convenzione tra il tutore e il
minore divenuto maggiore può aver luogo
prima dell'approvazione del conto della
tutela (596, 779).
La convenzione può essere annullata su
istanza del minore o dei suoi eredi o aventi
causa.
Art. 389 Registro delle tutele
Nel registro delle tutele, istituito presso
ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura
del cancelliere l'apertura e la chiusura
della tutela, la nomina, I'esonero e la
rimozione del tutore e del protutore, le
risultanze degli inventari e dei rendiconti
e tutti i provvedimenti che portano
modificazioni nello stato personale o
patrimoniale del minore (att. 48 e
seguenti).
Dell'apertura e della chiusura della tutela
il cancelliere dà comunicazione entro dieci
giorni all'ufficiale dello stato civile per
l'annotazione in margine all'atto di nascita
del minore.
Capo II: Dell'emancipazione
Art. 390 Emancipazione di diritto
Il minore è di diritto emancipato col
matrimonio.
Art. 391 (abrogato)
Art. 392 Curatore dell'emancipato
Curatore del minore sposato con persone
maggiore di età è il coniuge.
Se entrambi i coniugi sono minori di età, il
giudice tutelare può nominare un unico
curatore, scelto preferibilmente fra i
genitori.
Se interviene l'annullamento per una causa
diversa dall'età, o lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del
matrimonio o la separazione personale, il
giudice tutelare nomina curatore uno dei
genitori, se idoneo all'ufficio, o in
mancanza, altra persona. Nel caso in cui il
minore contrae successivamente matrimonio,
il curatore lo assiste altresì negli atti
previsti nell'art. 165.
Art. 393 Incapacità o rimozione del
curatore
Sono applicabili al curatore le disposizioni
degli artt. 348 ultimo comma, 350 e 384
(att. 129-2).
Art. 394 Capacità dell'emancipato
L'emancipazione conferisce al minore la
capacità di compiere gli atti che non
eccedono l'ordinaria amministrazione (397,
2942).
Il minore emancipato può con l'assistenza
del curatore riscuotere i capitali sotto la
condizione di un idoneo impiego e può stare
in giudizio sia come attore sia come
convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, oltre il consenso del
curatore (395), è necessaria
l'autorizzazione del giudice tutelare (att.
45-1) Per gli atti indicati nell'art. 375
I'autorizzazione, se curatore non è il
genitore, deve essere data dal tribunale su
parere del giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il
minore e il curatore, è nominato un curatore
speciale a norma dell'ultimo comma dell'art.
320 (396; att. 45-1).
Art. 395 Rifiuto del consenso da
parte del curatore
Nel caso in cui il curatore rifiuta il
suo consenso, il minore può ricorrere al
giudice tutelare, il quale, se stima
ingiustificato il rifiuto, nomina un
curatore speciale per assistere il minore
nel compimento dell'atto, salva, se occorre,
I'autorizzazione del tribunale (att. 45-1).
Art. 396 Inosservanza delle
precedenti norme
Gli atti compiuti senza osservare le norme
stabilite nell'art. 394 possono essere
annullati su istanza del minore o dei suoi
eredi o aventi causa (1425 e seguenti).
Sono applicabili al curatore le disposizioni
dell'art. 378.
Art. 397 Emancipato autorizzato
all'esercizio di un'impresa commerciale
Il minore emancipato può esercitare
un'impresa commerciale senza l'assistenza
del curatore, se è autorizzato dal
tribunale, previo parere del giudice
tutelare e sentito il curatore (2198; att.
100).
L'autorizzazione può essere revocata dal
tribunale su istanza del curatore o
d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il
parere del giudice tutelare e sentito il
minore emancipato.
Il minore emancipato, che è autorizzato
all'esercizio di una impresa commerciale,
può compiere da solo gli atti che eccedono
l'ordinaria amministrazione, anche se
estranei all'esercizio dell'impresa (394,
774; Cod. Proc. Civ. 75).
Art. 398-399 (abrogati)
Indice
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