Codice
Civile
Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo I: Delle persone fisiche
Art. 1 Capacità giuridica
La capacità giuridica si acquista dal momento della
nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del
concepito sono subordinati all'evento della nascita
(462, 687, 715, 784).
(3° comma abrogato).
Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire
La maggiore età è fissata al compimento del
diciottesimo anno. Con la maggiore eta si acquista
la capacità di compiere tutti gli atti per i quali
non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età
inferiore in materia di capacità a prestare il
proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato
all'esercizio dei diritti e delle azioni che
dipendono dal contratto di lavoro.
Art. 3 (abrogato)
Art. 4 Commorienza
Quando un effetto giuridico dipende dalla
sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta
quale di esse sia morta prima, tutte si considerano
morte nello stesso momento.
Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono
vietati quando cagionino una diminuzione permanente
della integrità fisica, o quando siano altrimenti
contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon
costume (1418).
Art. 6 Diritto al nome
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge
attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche
al nome, se non nei casi e con le formalità dalla
legge indicati.
Art. 7 Tutela del diritto al nome
La persona, alla quale si contesti il diritto
all'uso del proprio nome o che possa risentire
pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne
faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione
del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni
(2563).
L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza
sia pubblicata in uno o più giornali.
Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari
Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione
può essere promossa anche da chi, pur non portando
il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla
tutela del nome un interesse fondato su ragioni
familiari degne d'essere protette.
Art. 9 Tutela dello pseudonimo
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che
abbia acquistato l'importanza del nome, può essere
tutelato ai sensi dell'art. 7.
Art. 10 Abuso dell'immagine altrui
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori,
del coniuge o dei figli sia stata esposta o
pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la
pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con
pregiudizio al decoro o alla reputazione della
persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità
giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può
disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento
dei danni.
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