Codice
Civile
Legge 31 maggio 1995, n. 218
Riforma del sistema italiano di Diritto
internazionale privato
Titolo V: Disposizioni transitorie
Art. 72 Disposizioni transitorie
La presente legge si applica in tutti i giudizi
iniziati dopo la data della sua entrata in vigore,
fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite
prima di tale data delle previgenti norme di diritto
internazionale privato.
I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano
se i fatti e le norme che determinano la
giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.
Art. 73 Abrogazione di norme incompatibili
Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al
Codice Civile, nonché gli artt. 2505 e 2509 Cod.
Civ. e gli artt. 2, 3, 4 e 37, secondo comma, e
quelli dal 796 all'805 Cod. Proc. Civ.
Art. 74 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore novanta giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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