Codice
Civile
Legge 31 maggio 1995, n. 218
Riforma del sistema italiano di Diritto
internazionale privato
Titolo IV: Efficacia di
sentenze e atti stranieri
Art. 64 Riconoscimento di sentenze straniere
La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza
che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento
quando:
-
il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere
della causa secondo i principi sulla competenza
giurisdizionale propri dell'ordinamento
italiano;
-
l'atto introduttivo del giudizio è stato portato
a conoscenza del convenuto in conformità a
quanto previsto dalla legge del luogo dove si è
svolto il processo e non sono stati violati i
diritti essenziali della difesa;
-
le parti si sono costituite in giudizio secondo
la legge del luogo dove si è svolto il processo
o la contumacia è stata dichiarata in conformità
a tale legge;
-
essa è passata in giudicato secondo la legge del
luogo in cui è stata pronunziata;
-
essa non è contraria ad altra sentenza
pronunziata da un giudice italiano passata in
giudicato;
-
non pende un processo davanti a un giudice
italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse
parti, che abbia avuto inizio prima del processo
straniero;
-
le sue disposizioni non producono effetti
contrari all'ordine pubblico.
Art. 65 Riconoscimento di provvedimenti
stranieri
Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri
relativi alla capacità delle persone nonché
all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti
della personalità quando essi sono stati pronunciati
dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata
dalle norme della presente legge o producono effetti
nell'ordinamento di quello Stato, anche se
pronunciati da autorità di altro Stato, purché non
siano contrari all'ordine pubblico e siano stati
rispettati i diritti essenziali della difesa.
Art. 66 Riconoscimento di provvedimenti
stranieri di giurisdizione volontaria
I provvedimenti stranieri di volontaria
giurisdizione sono riconosciuti senza che sia
necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre
che siano rispettate le condizioni di cui all'art.
65, in quanto applicabili, quando sono pronunziati
dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata
dalle disposizioni della presente legge, o producono
effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché
emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono
pronunciati da un'autorità che sia competente in
base a criteri corrispondenti a quelli propri
dell'ordinamento italiano.
Art. 67 Attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria
e contestazione del riconoscimento
In caso di mancata ottemperanza o di contestazione
del riconoscimento della sentenza straniera o del
provvedimento straniero di volontaria giurisdizione,
ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione
forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere
alla Corte d'Appello del luogo di attuazione
l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
La sentenza straniera o il provvedimento straniero
di volontaria giurisdizione, unitamente al
provvedimento che accoglie la domanda di cui al
comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e
l'esecuzione forzata.
Se la contestazione ha luogo nel corso di un
processo, il giudice adito pronuncia con efficacia
limitata al giudizio.
Art. 68 Attuazione ed esecuzione di atti
pubblici ricevuti all'estero
Le norme di cui all'art. 67 si applicano anche
rispetto all'attuazione e all'esecuzione forzata in
Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero
e ivi muniti di forza esecutiva.
Art. 69 Assunzione di mezzi di prova disposti
da giudici stranieri
Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri
riguardanti esami di testimoni, accertamenti
tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di
prova da assumersi nella Repubblica sono resi
esecutivi con decreto della Corte d'Appello del
luogo in cui si deve procedere a tali atti.
Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla
parte interessata, l'istanza è proposta alla Corte
mediante ricorso, al quale deve essere unita copia
autentica della sentenza o del provvedimento che ha
ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione è
domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve
essere trasmessa in via diplomatica.
La Corte delibera in camera di consiglio e, qualora
autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice
competente.
Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o
l'espletamento di altri atti istruttori non previsti
dall'ordinamento italiano sempreché essi non
contrastino con i princìpi dell'ordinamento stesso.
L'assunzione o l'espletamento richiesti sono
disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si
osservano le forme espressamente richieste dal
l'autorità giudiziaria straniera in quanto
compatibili con i principi dell'ordinamento
italiano.
Art. 70 Esecuzione richiesta in via
diplomatica
Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova
di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e
la parte interessata non ha costituito un
procuratore che ne promuova l'assunzione, i
provvedimenti necessari per questa sono pronunciati
d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni
sono fatte a cura del cancelliere.
Art. 71 Notificazione di atti di autorità
straniere
La notificazione di citazioni a comparire
davanti ad autorità straniere o di altri atti
provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal
pubblico ministero presso il tribunale nella cui
giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
La notificazione richiesta in via diplomatica è
eseguita, a cura del pubblico ministero, da un
ufficiale giudiziario da lui richiesto.
La notificazione avviene secondo le modalità
previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano
le modalità richieste dall'autorità straniera in
quanto compatibili con i princìpi dell'ordinamento
italiano. In ogni caso l'atto può essere consegnato,
da chi procede alla notificazione, al destinatario
che lo accetti volontariamente.
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