Codice
Civile
Legge 31 maggio 1995, n. 218
Riforma del sistema italiano di Diritto
internazionale privato
Titolo III: Diritto applicabile
Capo I: Disposizioni generali
Art. 13 Rinvio
Quando negli articoli successivi è richiamata la
legge straniera, si tiene conto del rinvio operato
dal diritto internazionale privato straniero alla
legge di un altro Stato:
se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
se si tratta di rinvio alla legge italiana.
L'applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa:
nei casi in cui le disposizioni della presente legge
rendono applicabile la legge straniera sulla base
della scelta effettuata in tal senso dalle parti
interessate;
riguardo alle disposizioni concernenti la forma
degli atti;
in relazione alle disposizioni del Capo XI del
presente Titolo.
Nei casi di cui agli artt. 33, 34 e 35 si tiene
conto del rinvio soltanto se esso conduce
all'applicazione di una legge che consente lo
stabilimento della filiazione.
Quando la presente legge dichiara in ogni caso
applicabile una convenzione internazionale si segue
sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata
dalla convenzione.
Art. 14 Conoscenza della legge straniera
applicabile
L'accertamento della legge straniera e compiuto
d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può
avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle
convenzioni internazionali, di informazioni
acquisite per il tramite del Ministero di grazia e
giustizia; può altresì interpellare esperti o
istituzioni specializzate.
Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge
straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti,
applica la legge richiamata mediante altri criteri
di collegamento eventualmente previsti per la
medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica
la legge italiana.
Art. 15 Interpretazione e applicazione della
legge straniera
La legge straniera è applicata secondo i propri
criteri di interpretazione e di applicazione nel
tempo.
Art. 16 Ordine pubblico
La legge straniera non è applicata se i suoi effetti
sono contrari all'ordine pubblico.
In tal caso si applica la legge richiamata mediante
altri criteri di collegamento eventualmente previsti
per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si
applica la legge italiana.
Art. 17 Norme di applicazione necessaria
E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che
seguono delle norme italiane che, in considerazione
del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere
applicate nonostante il richiamo alla legge
straniera.
Art. 18 Ordinamenti plurilegislativi
Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle
disposizioni della presente legge coesistono più
sistemi normativi a base territoriale o personale,
la legge applicabile si determina secondo i criteri
utilizzati da quell'ordinamento.
Se tali criteri non possono essere individuati, si
applica il sistema normativo con il quale il caso di
specie presenta il collegamento più stretto.
Art. 19 Apolidi, rifugiati e persone con più
cittadinanze
Nei casi in cui le disposizioni della presente legge
richiamano la legge nazionale di una persona, se
questa è apolide o rifugiata si applica la legge
dello Stato del domicilio, o in mancanza, la legge
dello Stato di residenza.
Se la persona ha più cittadinanze, si applica la
legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il
quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le
cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.
Capo II: Capacità e diritti delle persone fisiche
Art. 20 Capacità giuridica delle persone fisiche
La capacità giuridica delle persone fisiche è
regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni
speciali di capacità, prescritte dalla legge
regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla
stessa legge.
Art. 21 Commorienza
Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una
persona ad un'altra e non consta quale di esse sia
morta prima, il momento della morte si accerta in
base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al
quale l'accertamento rileva.
Art. 22 Scomparsa, assenza e morte presunta
I presupposti e gli effetti della scomparsa,
dell'assenza e della morte presunta di una persona
sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.
Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di
cui al comma 1:
se l'ultima legge nazionale della persona era quella
italiana;
se l'ultima residenza della persona era in Italia;
se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o
della morte presunta può produrre effetti giuridici
nell'ordinamento italiano.
Art. 23 Capacità di agire delle persone fisiche
La capacità di agire delle persone fisiche è
regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia,
quando la legge regolatrice di un atto prescrive
condizioni speciali di capacità di agire, queste
sono regolate dalla stessa legge.
In relazione a contratti tra persone che si trovano
nello stesso Stato, la persona considerata capace
dalla legge dello Stato in cui il contratto è
concluso può invocare l'incapacità derivante dalla
propria legge nazionale solo se l'altra parte
contraente, al momento della conclusione del
contratto, era a conoscenza di tale incapacità o
l'ha ignorata per sua colpa.
In relazione agli atti unilaterali, la persona
considerata capace dalla legge dello Stato in cui
l'atto è compiuto può invocare l'incapacità
derivante dalla propria legge nazionale soltanto se
ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro
colpa hanno fatto affidamento sulla capacità
dell'autore dell'atto.
Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si
applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia
e di successione per causa di morte, ne agli atti
relativi a diritti reali su immobili situati in uno
Stato diverso da quello in cui l'atto è compiuto.
Art. 24 Diritti della personalità
L'esistenza ed il contenuto dei diritti della
personalità sono regolati dalla legge nazionale del
soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un
rapporto di famiglia sono regolati dalla legge
applicabile a tale rapporto.
Le conseguenze della violazione dei diritti di cui
al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile
alla responsabilità per fatti illeciti.
Capo III: Persone giuridiche
Art. 25 Società ed altri enti
l. Le società, le associazioni, le fondazioni ed
ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo
di natura associativa, sono disciplinati dalla legge
dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato
il procedimento di costituzione. Si applica,
tuttavia, la legge italiana se la sede
dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se
in Italia si trova l'oggetto principale di tali
enti.
In particolare sono disciplinati dalla legge
regolatrice dell'ente:
la natura giuridica;
la denominazione o ragione sociale;
la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
la capacità;
la formazione, i poteri e le modalità di
funzionamento degli organi;
la rappresentanza dell'ente;
le modalità di acquisto e di perdita della qualità
di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi
inerenti a tale qualità;
la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
le conseguenze delle violazioni della legge o
dell'atto costitutivo.
I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato
e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno
efficacia soltanto se posti in essere conformemente
alle leggi di detti Stati interessati.
Capo IV: Rapporti di famiglia
Art. 26 Promessa di matrimonio
La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua
violazione sono regolate dalla legge nazionale
comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge
italiana.
Art. 27 Condizioni per contrarre matrimonio
La capacità matrimoniale e le altre condizioni per
contrarre matrimonio sono regolate dalla legge
nazionale di ciascun nubendo al momento del
matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei
nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato
italiano o riconosciuto in Italia.
Art. 28 Forma del matrimonio
Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è
considerato tale dalla legge del luogo di
celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno
dei coniugi al momento della celebrazione o dalla
legge dello Stato di comune residenza in tale
momento.
Art. 29 Rapporti personali tra coniugi
I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla
legge nazionale comune.
I rapporti personali tra coniugi aventi diverse
cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati
dalla legge dello Stato nel quale la vita
matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Art. 30 Rapporti patrimoniali tra coniugi
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati
dalla legge applicabile ai loro rapporti personali.
I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto
che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla
legge dello Stato di cui almeno uno di essi è
cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è
valido se è considerato tale dalla legge scelta o da
quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.
Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi
regolato da una legge straniera è opponibile ai
terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o
lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai
diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è
limitata ai casi in cui siano state rispettate le
forme di pubblicità prescritte dalla legge dello
Stato in cui i beni si trovano.
Art. 31 Separazione personale e scioglimento
del matrimonio
La separazione personale e lo scioglimento del
matrimonio sono regolati dalla legge nazionale
comune dei coniugi al momento della domanda di
separazione o di scioglimento del matrimonio; in
mancanza si applica la legge dello Stato nel quale
la vita matrimoniale risulta prevalentemente
localizzata.
La separazione personale e lo scioglimento del
matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge
straniera applicabile, sono regolati dalla legge
italiana.
Art. 32 Giurisdizione in materia di nullità,
annullamento, separazione personale e scioglimento
del matrimonio
In materia di nullità e di annullamento del
matrimonio, di separazione personale e di
scioglimento del matrimonio, la giurisdizione
italiana sussiste, oltre che nei casi previsti
dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi è
cittadino italiano o il matrimonio e stato celebrato
in Italia.
Art. 33 Filiazione
Lo stato di figlio è determinato dalla legge
nazionale del figlio al momento della nascita.
E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge
dello Stato di cui uno dei genitori e cittadino al
momento della nascita del figlio.
La legge nazionale del figlio al momento della
nascita regola i presupposti e gli effetti
dell'accertamento e della contestazione dello stato
di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito
in base alla legge nazionale di uno dei genitori,
non può essere contestato che alla stregua di tale
legge.
Art. 34 Legittimazione
La legittimazione per susseguente matrimonio è
regolata dalla legge nazionale del figlio nel
momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale
di uno dei genitori nel medesimo momento.
Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla
legge dello Stato di cui e cittadino, al momento
della domanda, il genitore nei cui confronti il
figlio viene legittimato. Per la legittimazione
destinata ad avere effetto dopo la morte del
genitore legittimante, si tiene conto della sua
cittadinanza al momento della morte.
Art. 35 Riconoscimento di figlio naturale
Le condizioni per il riconoscimento del figlio
naturale sono regolate dalla legge nazionale del
figlio al momento della nascita o, se più
favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che
fa il riconoscimento, nel momento in cui questo
avviene.
La capacità del genitore di fare il riconoscimento è
regolata dalla sua legge nazionale.
La forma del riconoscimento è regolata dalla legge
dello Stato in cui esso e fatto o da quella che ne
disciplina la sostanza.
Art. 36 Rapporti tra genitori e figli
I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e
figli, compresa la potestà dei genitori, sono
regolati dalla legge nazionale del figlio.
Art. 37 Giurisdizione in materia di
filiazione
In materia di filiazione e di rapporti personali fra
genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste,
oltre che nei casi previsti rispettivamente da gli
artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il
figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.
Capo V: Adozione
Art. 38 Adozione
I presupposti, la costituzione e la revoca
dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale
dell'adottante o degli adottanti se comune o, in
mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli
adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello
dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è
prevalentemente localizzata, al momento
dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto
italiano quando è richiesta al giudice italiano
l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo
stato di figlio legittimo.
E' in ogni caso salva l'applicazione della legge
nazionale dell'adottando maggiorenne per la
disciplina dei consensi che essa eventualmente
richieda.
Art. 39 Rapporti fra adottato e famiglia
adottiva
I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e
l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi
sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o
degli adottanti se comune o, in mancanza, dal
diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono
entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel
quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente
localizzata.
Art. 40 Giurisdizione in materia di adozione
I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di
adozione allorché:
gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono
cittadini italiani ovvero stranieri residenti in
Italia;
l'adottando è un minore in stato di abbandono in
Italia.
In materia di rapporti personali o patrimoniali fra
l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i
parenti di questi i giudici italiani hanno
giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste
dall'art. 3, ogni qualvolta l'adozione si è
costituita in base al diritto italiano.
Art. 41 Riconoscimento
dei provvedimenti stranieri in materia di adozione
I provvedimenti stranieri in materia di adozione
sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt.
64, 65 e 66.
Capo VI: Protezione degli incapaci e obblighi
alimentari
Art. 42 Giurisdizione e legge applicabile in
materia di protezione dei minori
La protezione dei minori è in ogni caso regolata
dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla
competenza delle autorità e sulla legge applicabile
in materia di protezione dei minori, resa esecutiva
con la L. 24 ottobre 1980, n. 742.
Le disposizioni della Convenzione si applicano anche
alle persone considerate minori soltanto dalla loro
legge nazionale, nonché alle persone la cui
residenza abituale non si trova in uno degli Stati
contraenti.
Art. 43 Protezione dei maggiori d'età
I presupposti e gli effetti delle misure di
protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i
rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono
regolati dalla legge nazionale dell'incapace.
Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e
urgente la persona o i beni dell'incapace, il
giudice italiano può adottare le misure previste
dalla legge italiana.
Art. 44 Giurisdizione in materia di
protezione dei maggiori d'età
l. La giurisdizione italiana in materia di misure di
protezione degli incapaci maggiori di età sussiste,
oltre che nei casi previsti dagli artt. 3 e 9, anche
quando esse si rendono necessarie per proteggere, in
via provvisoria e urgente, la persona o i beni
dell'incapace che si trovino in Italia.
Quando in base all'art. 66 nell'ordinamento italiano
si producono gli effetti di un provvedimento
straniero in materia di capacità di uno straniero,
la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i
provvedimenti modificativi o integrativi
eventualmente necessari.
Art. 45 Obbligazioni alimentari nella
famiglia
Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in
ogni caso regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2
ottobre 1973 sulla legge applicabile alle
obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la L. 24
ottobre 1980, n. 745.
Capo VII: Successioni
Art. 46 Successione per causa di morte
La successione per causa di morte è regolata dalla
legge nazionale del soggetto della cui eredità si
tratta, al momento della morte.
Il soggetto della cui eredità si tratta può
sottoporre, con dichiarazione espressa in forma
testamentaria, l'intera successione alla legge dello
Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al
momento della morte il dichiarante non risiedeva più
in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un
cittadino italiano, la scelta non pregiudica i
diritti che la legge italiana attribuisce ai
legittimari residenti in Italia al momento della
morte della persona della cui successione si tratta.
La divisione ereditaria è regolata dalla legge
applicabile alla successione, salvo che i
condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato
la legge del luogo d'apertura della successione o
del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.
Art. 47 Capacità di testare
La capacità di disporre per testamento, di
modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge
nazionale del disponente al momento del testamento,
della modifica o della revoca.
Art. 48 Forma del testamento
Il testamento è valido, quanto alla forma, se è
considerato tale dalla legge dello Stato nel quale
il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello
Stato di cui il testatore, al momento del testamento
o della morte, era cittadino o dalla legge dello
Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.
Art. 49 Successione dello Stato
Quando la legge applicabile alla successione, in
mancanza di successibili, non attribuisce la
successione allo Stato, i beni ereditari esistenti
in Italia sono devoluti allo Stato italiano.
Art. 50 Giurisdizione in materia successoria
In materia successoria la giurisdizione italiana
sussiste:
se il defunto era cittadino italiano al momento
della morte;
se la successione si è aperta in Italia;
se la parte dei beni ereditari di maggiore
consistenza economica è situata in Italia;
se il convenuto è domiciliato o residente in Italia
o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che
la domanda sia relativa a beni immobili situati
all'estero;
se la domanda concerne beni situati in Italia.
Capo VIII: Diritti reali
Art. 51 Possesso e diritti reali
Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali
sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla
legge dello Stato in cui i beni si trovano.
La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita,
salvo che in materia successoria e nei casi in cui
l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un
rapporto di famiglia o da un contratto.
Art. 52 Diritti reali su beni in transito
I diritti reali su beni in transito sono regolati
dalla legge del luogo di destinazione.
Art. 53 Usucapione di beni mobili
L'usucapione di beni mobili e regolata dalla legge
dello Stato in cui il bene si trova al compimento
del termine prescritto.
Art. 54 Diritti su beni immateriali
I diritti su beni immateriali sono regolati dalla
legge dello Stato di utilizzazione.
Art. 55 Pubblicità degli atti relativi ai
diritti reali
La pubblicità degli atti di costituzione,
trasferimento ed estinzione dei diritti reali è
regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si
trova al momento dell'atto.
Capo IX: Donazioni
Art. 56 Donazioni
Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del
donante al momento della donazione.
Il donante può, con dichiarazione espressa
contestuale alla donazione, sottoporre la donazione
stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.
La donazione è valida, quanto alla forma, se è
considerata tale dalla legge che ne regola la
sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale
l'atto è compiuto.
Capo X: Obbligazioni contrattuali
Art. 57 Obbligazioni contrattuali
Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso
regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno
1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali resa esecutiva con la L. 18 dicembre
1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre
convenzioni internazionali, in quanto applicabili.
Capo XI: Obbligazioni non contrattuali
Art. 58 Promessa unilaterale
La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello
Stato in cui viene manifestata.
Art. 59 Titoli di credito
La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in
ogni caso regolati dalle disposizioni contenute
nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui
conflitti di legge in materia di cambiale e di
vaglia cambiario, di cui al R.D.L. 25 agosto 1932,
n. 1130, convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n.
1946, c del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in
materia di assegni bancari, di cui al R.D.L. 24
agosto 1933, n. 1077, convertito dalla L. 4 gennaio
1934, n.61.
Tali disposizioni si applicano anche alle
obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati
contraenti o allorché esse designino la legge di uno
Stato non contraente.
Gli altri titoli di credito sono regolati dalla
legge dello Stato il cui titolo è stato emesso.
Tuttavia le obbligazioni diverse da quella
principale sono regolate dalla legge dello Stato in
cui ciascuna è stata assunta.
Art. 60 Rappresentanza volontaria
La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge
dello Stato in cui il rappresentante ha la propria
sede d'affari sempre che egli agisca a titolo
professionale e che tale sede sia conosciuta o
conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni
si applica la legge dello Stato in cui il
rappresentante esercita in via principale i suoi
poteri nel caso concreto.
L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza
è valido, quanto alla forma, se considerato tale
dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla
legge dello Stato in cui e posto in essere.
Art. 61 Obbligazioni nascenti dalla legge
La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza
causa, il pagamento dell'indebito e le altre
obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla
presente legge, sono sottoposti alla legge dello
Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva
l'obbligazione.
Art. 62 Responsabilità per fatto illecito
La responsabilità per fatto illecito è regolata
dalla legge dello Stato in cui si è verificato
l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere
l'applicazione della legge dello Stato in cui si è
verificato il fatto che ha causato il danno.
Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto
cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si
applica la legge di tale Stato.
Art. 63 Responsabilità extracontrattuale per
danno da prodotto
La responsabilità per danno da prodotto è regolata,
a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in
cui si trova il domicilio o l'amministrazione del
produttore, oppure da quella dello Stato in cui il
prodotto è stato acquistato, a meno che il
produttore provi che il prodotto vi è stato immesso
in commercio senza il suo consenso.
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