Codice
Civile
Legge 31 maggio 1995, n. 218
Riforma del sistema italiano di Diritto
internazionale privato
Titolo II: Giurisdizione italiana
Art. 3 Ambito della giurisdizione
La giurisdizione italiana sussiste quando il
convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi
ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in
giudizio a norma dell'art. 77 Cod. Proc. Civ. e
negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri
stabiliti dalle Sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della
Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale e protocollo, firmati a
Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con
la L. 21 giugno 1971, n. 804, e successive
modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché
il convenuto non sia domiciliato nel territorio di
uno Stato contraente, quando si tratti di una delle
materie comprese nel campo di applicazione della
Convenzione. Rispetto alle altre materie la
giurisdizione sussiste anche in base ai criteri
stabiliti per la competenza per territorio.
Art. 4 Accettazione e deroga della
giurisdizione
Quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3,
essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano
convenzionalmente accettata e tale accettazione sia
provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia
nel processo senza eccepire il difetto di
giurisdizione nel primo atto difensivo.
La giurisdizione italiana può essere
convenzionalmente derogata a favore di un giudice
straniero o di un arbitrato estero se la deroga e
provata per iscritto e la causa verte su diritti
disponibili.
La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri
indicati declinano la giurisdizione o comunque non
possono conoscere della causa.
Art. 5 Azioni reali relative ad immobili siti
all'estero
La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad
azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati
all'estero.
Art. 6 Questioni preliminari
Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le
questioni che non rientrano nella giurisdizione
italiana e la cui soluzione è necessaria per
decidere sulla domanda proposta.
Art. 7 Pendenza di un processo straniero
Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la
previa pendenza tra le stesse parti di domanda
avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo
dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano,
se ritiene che il provvedimento straniero possa
produrre effetto per l'ordinamento italiano,
sospende il giudizio. Se il giudice straniero
declina la propria giurisdizione o se il
provvedimento straniero non è riconosciuto
nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia
prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte
interessata.
La pendenza della causa innanzi al giudice straniero
si determina secondo la legge dello Stato in cui il
processo si svolge.
Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera,
il giudice italiano può sospendere il processo se
ritiene che il provvedimento straniero possa
produrre effetti per l'ordinamento italiano.
Art. 8 Momento determinante della
giurisdizione
Per la determinazione della giurisdizione italiana
si applica l'art. 5 Cod. Proc. Civ. Tuttavia la
giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la
determinano sopravvengono nel corso del processo.
Art. 9 Giurisdizione volontaria
In materia di giurisdizione volontaria, la
giurisdizione sussiste, oltre che nei casi
specificamente contemplati dalla presente legge e in
quelli in cui è prevista la competenza per
territorio di un giudice italiano quando il
provvedimento richiesto concerne un cittadino
italiano o una persona residente in Italia o quando
esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è
applicabile la legge italiana.
Art. 10 Materia cautelare
In materia cautelare, la giurisdizione italiana
sussiste quando il provvedimento deve essere
eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha
giurisdizione nel merito.
Art. 11 Rilevabilità del difetto di
giurisdizione
Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in
qualunque stato e grado del processo, soltanto dal
convenuto costituito che non abbia espressamente o
tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E'
rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque
stato e grado del processo, se il convenuto e
contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5,
ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa
per effetto di una norma internazionale.
Art. 12 Legge regolatrice del processo
Il processo civile che si svolge in Italia è
regolato dalla legge italiana.
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